Diritto Salutare
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IL DIRITTO SALUTARE DEL TERZO MILLENNIO 

            di GENNARO FRANCIONE, giudice del Tribunale di Roma presidente dell'EUGIUS UNIONE EUROPEA GIUDICI SCRITTORI: LA NUOVA UNIONE DEI GIUDICI UMANISTI D'EUROPA

            Siamo angeli con un'ala soltanto

                                             e possiamo volare solo se stiamo abbracciati. 

1)IL DIRITTO SALUTARE. 

            In un convegno dove si tratta della Salute dell'Uomo del Terzo Millennio può sembrare strano che si parli del diritto ma non lo è in una visione olistica del mondo.

            Il diritto è l'insieme delle norme che regolano il corretto comportamento dei componenti di una società e il primo problema che si pone in ogni spazio-tempo è la qualità delle leggi. "Quid iuris?" si usa dire tra i tecnici e i filosofi del diritto, nella presupposizione che dalla giustezza delle normative (prima ancora dei comportamenti regolati) deriva anche l'armonia nei rapporti sociali, ovvero quello che Confucio chiama il li. Proprio dall'oriente e, in particolare dalla filosofia confuciana, ci viene questo modello di fusione tra salute pubblica e privata, via ius, nell'ambito di una visione di sinergia globale.

            D'altra parte il termine salute si riferisce di primo acchito allo stato di chi è fisicamente sano, ma per traslato indica salvezza, scampo e, quindi floridezza, prosperità, integrità, acquisito in  tale prospettiva anche in chiave politica. Il Comitato di Salute pubblica era appunto un organo esecutivo creato in Francia durante la Rivoluzione per difendere lo Stato dai nemici interni ed esterni.

            Il diritto, in chiave interpretativa d'avanguardia, prescrivendo comportamenti e sanzioni diventa anche un modus di salute psicofisica e come tale va studiato in chiave medicinale. E come in medicina esiste la medicina dura e invasiva, che tende  a sradicare il male anche in maniera violenta, oppure un'antagonista iatrica dolce e suasiva, così nel diritto vi sono concezioni basate sulla forza bruta (più o meno mascherata come nelle pseudodemocrazie) e altre fondate sul concetto di cura  dolce ed equilibrio armonico dei contrapposti interessi, considerando la violenza penitenziale come extrema ratio nei reati più gravi.

            Su questa base noi analizzeremo il nostro progetto di Diritto Salutare 3000, con critica costruttiva agli attuali sistemi normativi che tendono a una giustizia punitivo-retributiva ma soprattutto a un ordine sociale dove nel liberismo sfrenato il forte schiaccia, ex lege, il più debole. 

2)L'ARTE COME FONDAMENTO DEL DIRITTO DEL TERZO MILLENNIO. 

            Lo scrivente è Membro Accademico dell'Internationale Burckhardt Akademie, nata nella tradizione neorinascimentale italiana; presidente e fondatore dell'EUGIUS (Unione Europea dei Giudici Scrittori)2 e del Movimento Antiarte 20003, basato sulla Fratellanza del Libero Spirito Artistico, cui hanno aderito filosofi come Severino Proietti e personalità della cultura internazionale come Dionisius Agius, Raul Karelia e Visar Zhiti.   Numerosi portali culturali, artistici, giuridici(giudici, avvocati, addetti ai lavori etc.) supportano la nostra attività dando ampio spazio alle nostre idee, ai nostri entusiasmi, ai nostri progetti in un'Europa dove si dibatte il problema di una reale democrazia, per cui c'è chi provocatoriamente sostiene che la Rivoluzione Francese è ancora in atto, combattuta naturalmente con metodi pacifici e gandhiani.

            Qualunque discorso sulla democrazia reale in Europa e nel resto del mondo va inserito in quello che già facemmo di una nuova forza utopica mondiale per rendere di fatto operativi i principi della Rivoluzione Francese "Liberté, Fraternité, Egalité".

            Nell'epoca della globalizzazione bisogna sempre porre degli argini: al di là dei numeri, spesso chissà perché favorevoli sempre ai più potenti e a un liberismo sfrenato e soverchiante paradossalmente spacciato per umanitarismo, bisogna sempre essere vigili e accorti nel distribuire le risorse del pianeta tenendo come perno centrale nella vita del mondo la difesa dei più deboli.

            Il nostro gruppo che porta avanti il diritto del Terzo Millennio parte da alcune chiavi interpretative nuove e universali per realizzare un rinnovato diritto, basato non sulla forza bruta della norma ma su una visione estetica di contemperamento perenne delle opposte esigenze in campo, indebolendo i forti e rafforzando i deboli. 

3)IL PRIMATO DEL SAPERE SULL'ECONOMIA. 

            Il Primato del Sapere sull'Economia, da noi sostenuto sulla base dell'esperienza del cyberspazio trasfuso nell'ulespazio4, trova il fondamento in intuizioni il cui humus è offerto direttamente dalla Costituzione e non certo dalla legge ordinaria.

            Le normative a tutela del diritto d'autore, civili e penali, sono, infatti, sorte per tutelare interessi di classi economiche dominanti, interamente impegnate nella realizzazione dei loro interessi materiali, disinteressate dell'elevazione morale, sociale e spirituale dell'Uomo Debole.

            Geometrizzare il discorso in fatto di diritto del nuovo millennio richiede, quindi, partire dalla Costituzione la quale offre nelle primissime norme i criteri per un bilanciamento sociale efficace al fine di creare una giustizia in re tra gli uomini.

            Per inquadrare questo discorso dobbiamo partire dalla situazione come è. Lo stato in cui viviamo è ancora sbilanciato: debole coi forti e forte coi deboli. Noi, vogliamo cambiarlo: renderlo forte coi forti e debole coi deboli. Lo impone l'art. 3, 2° co. della Costituzione italiana che affida alla Repubblica di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedisco il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

            Un dovere che impegna tutti i poteri dello Stato(politico, amministrativo, giudiziario, massmediale) per la realizzazione di una concreta libertà e uguaglianza tra gl'individui della Repubblica.

            Rileggendo i primi principi della Costituzione (soprattutto artt. 2 e 3 della Cost.) riecheggiano nell'aria i tre principi espressi dalla Rivoluzione Francese: Liberté, Egalité, Fraternité.

            La libertà è stato il baluardo delle destre. Una libertà che squilibra i forti surclassanti i deboli.

            L'eguaglianza è stato il vessillo delle sinistre, che hanno schiacciato le individualità in nome di un becero egualitarismo.

            Il nuovo modello, offertoci dal Web che noi proponiamo è la Fratellanza del Cybersocialism che, sulla base della condivisione umanitaria del sapere e delle risorse,  ridistribuisce le forze, indebolendo i forti e rafforzando i deboli.

            Per attuare tanto il primo passo è affermare il primato del Sapere sull'Economia.

            Questo principio è fondato sull'art. 41 della Costituzione secondo cui l'iniziativa economica privata libera "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana", ribadendo il concetto all'art. 42 dove si pongono limiti alla proprietà connessi alla sua "funzione sociale".

            Ergo,  a partire dal copyright, il Sapere non può essere compromesso da interessi economici. Infatti è ancora la Costituzione che ci aiuta là dove afferma che "l'arte e la scienza sono libere" (art. 33 della Cost.) e, perché siano realmente tali, nessun ostacolo di ordine politico, sociale, ma soprattutto economico possono essere frapposte alla loro diffusione.

            Anzi nel compito affidato alla Repubblica dall'art. 9 della Costituzione di "promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica" va colto il principio di un'azione politica che socialmente, massmedialmente e finanziariamente aiuti i deboli a emergere, non come nell'attuale struttura in cui i forti dell'arte e cultura diventano sempre più forti e i deboli sempre più deboli.

            Da questo modello, peculiarmente artistico e massmediale, ricaviamo una chiave di rivoluzione dell'uomo in tutti gli altri campi del diritto del Terzo Millennio. 

4)L'AZIONE PRAGMATICA DEI GIUDICI SCRITTORI. 

            Nel 2000 lo scrivente ha fondato l'EUGIUS, l'Unione Europea dei Europea dei Giudici Scrittori. L'Associazione come si legge in home page del sito, "ha lo scopo di associare i giudici-scrittori d'Europa al fine di diffondere un messaggio universale di giustizia e arte nel presupposto che ciò che è bello è anche buono e giusto. Ergo si può contribuire all'unione delle persone, alla crescita dell'umanità e della solidarietà in nome di una giustizia intesa non come mera punizione ma come ricerca dei sistemi creativi per rendere l'uomo retto, mediante l'arte, la cultura, lo spettacolo, l'informazione, la cooperazione culturale e sociale".

            Da un messaggio artistico e di comunicazione cooperativa catarchica si passa a una nuova visione del diritto inteso non come mera forza e punizione ma come ausilio al fratello che ha  deviato.

            Stiamo elaborando un progetto di Diritto 2000 che sostituisce al medievale diritto penitenziale(basato sulla punizione) il neoumanistico diritto medicinale(cura, sanzioni e misure di sicurezza).

            Ci battiamo come giudici-artisti per l'abolizione del processo indiziario e letterario, a favore di quello a prova epistemologica, per l'umanizzazione della giustizia e del sistema di pena, per il recupero dei devianti e degli emarginati attraverso l'arte in particolare drammaturgica.

            Per fare tanto è necessario creare un nuovo patto tra i giusti e i buoni, detentori del potere legislativo e giudiziario, e gli avversari, i devianti e gli oppositori. 

5)IL PATTO DI FRATELLANZA. 

   Nel corso del Convegno "La Costituzione Europea come prodotto istituzionale unitario degli stati membri dell'Unione Europea scaturente dalla teoria dell'accordo" (sotto l'alto Patrocinio del Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Azione Internazionale Giustizia e l'Europa Giudiziaria Unita, Uff. Stampa EUGIUS), lavorammo sulla Teoria dell'Accordo elaborata dal giudice dott. Valentino De Nardo5.

            Giungemmo alla conclusione che la costituzionalizzazione dei principi fondamentali e in generale la teoria dell'accordo tra forze socioeconomiche forti e deboli poteva funzionare solo creando reali catalizzatori per far sì che l'Uomo forte e globalizzante, creando patti costituzionali pseudolibertari e pseudoegalitari, non schiacciasse l'Uomo Debole.

   La storia letteraria e politica è piena di confusioni linguistiche, degne non dei chimici ma dei soffiatori alchemici: "Il lavoro rende liberi"(Auschwitz), "La vera libertà è la schiavitù"(Il Grande Fratello di Orwell).

   E' giunto il momento di smascherare col catalizzatore informatico la confusione tra liberismo e libertà, dove liberismo è quella reazione chimica per cui lasciando liberi gli elementi sociali di reagire autonomamente il più forte distrugge irrefragabilmente il più debole.

   Il progetto primario del gruppo del Diritto del Terzo Millennio è di studiare, educare, vivere e operare in vista di  un'unica finalità: il Neorinascimento dell'Uomo e della Giustizia attraverso il Cybesocialism.  

6)LA NUOVA CORTE COSTITUZIONALE. 

            La Rivoluzione Francese ha espresso principi  che già i formulatori delle costituzioni susseguenti compresero essere teorici tant'è che nell'art. 3 della Costituzione italiana, oltre all'uguaglianza formale e teorica del primo comma, è affermata anche quella sostanziale, per cui compito dello Stato è rimuovere gli eventuali ostacoli che, limitando di fatto la libertà, impedirebbero la piena realizzazione della persona umana.

   Eguaglianza di avere, di fatto, leggi giuste e per questo non è sufficiente la democraticità delle procedure di nomina di propri rappresentanti al parlamento, ma è necessario poi un controllo assiduo sulla loro operatività. Questo controllo, in primis di costituzionalità operativa non dommatica ma scientifica, andrebbe rimesso subito dopo l'emanazione della legge a un nuovo modello di Corte Costituzionale che operi un esame ante litteram e con metodi e composizione nuova.

   In Francia già De Gaulle si rese conto della necessità di un controllo immediato della Corte Costituzionale escogitando negli anni '50 una pronuncia subito dopo l'emanazione della legge, cosa che non si verifica in Italia e in altri paesi europei dove ad esempio una legge incostituzionale potrebbe vivere per anni se non per decenni, per il naturale moto uroborico6 insito nel principio della conservazione dei sistemi per cui essi tendono a conservarsi piuttosto che a modificarsi, malgrado un loro elemento sia illegittimo o dannoso.

            Sarebbe anche opportuno che la Corte Costituzionale dei singoli stati europei agisse con componenti non solo specificamente giuridici ma anche con l'ausilio di scienziati in varie discipline scientifiche strictu sensu e umanistiche(sociologi, psicologi, scienziati dei vari settori etc.)ma soprattutto con l'intervento di difensori del popolo onde assicurare il vigile, costante controllo da parte dei destinatari dei provvedimenti.  

7)LA NUOVA PROCEDURA SCIENTIFICA COME GARANZIA DI EFFETTIVITA' DEI DIRITTI COSTITUZIONALI DI LIBERTA' E UGUAGLIANZA DEI CITTADINI DEL TERZO MILLENNIO.

 

   Noi esamineremo tre modelli di costituzionalizzazione scientifica attinenti al settore lavoro, giudiziario e penitenziale.

            Lavorare tutti, lavorare meno; giustizia uguale per tutti; diritto medicinale. Tre modelli per un nuovo sistema di costituzione nazionale e metanazionale scientifica e non più dogmatica antiumanistica.  

8)IL LAVORO A MISURA D'UOMO. 

   Nel campo del lavoro è necessario che un nuova Costituzione mondiale garantisca davvero a tutti la capacità lavorativa, perché tutti hanno diritto di fatto a un lavoro ad evitare sacche di disoccupazione estesa che creano disagio sociale, malcontento, crimine.

            E' necessario al riguardo eliminare il modello dogmatico pseudoscientifico dell'Europa Unita che, con l'astruseria del PIL, fa i conti in tasca ai singoli stati pretendendo trasmutazioni della Welfare antiumanistiche. I conti vanno fatti sempre in funzione di un unico risultato: la pari dignità e opportunità per tutti gli esseri viventi.

            In Italia il nuovo modello pensionistico ha costretto, contro i patti originari coi singoli dipendenti pubblici, a lavoro coatto supplementare per anni e anni di tante persone col pretesto di salvare i conti di un singolo istituto previdenziale.

            La vita degli uomini non si regola a causa dei conti dell'INPS ma con l'intelligenza che ci narra di come gli anni di lavoro in più pagati(forse) un po' di meno significano portar via lavoro a tanti giovani che sarebbero subentrati agli anziani andati via al tempo originariamente pattuito, ove garantiti col minimo di sopravvivenza.

            Cosnseguenze deleterie di questa insulsa politica dei numeri: disoccupazione uguale crisi, lavoro nero, ozio, droga tanto diffusa tra le nuove generazioni, delitti, costi occulti della società che si ritrova addosso i mali conteggiati che voleva evitare, decuplicati. Questi conti, scappati al PIL, rendono edotti della pseudoscientificità di quei conteggi.

    D'altra parte la fallacità del sistema si verifica scientificamente analizzando paesi come l'Inghilterra e andando anche a spulciare in alcuni settori privati italiani dove la tendenza è al contrario: favorire il prepensionamento per far  affluire nuove, fresche forze di lavoro.

            Lavorare tutti, lavorare meno, dunque, secondo gl'insegnamenti del neoumanesimo scientifico di Herbert Marcuse.   La risorsa lavoro va distribuita equamente tra tutti gli abitanti del pianeta terra, garantendo a ognuno un minimo di sopravvivenza, un lavoro sicuro ma ridotto, tempo libero pro die e pro iuvenili senectute per dedicarsi alla propria umanità, alla famiglia, all'educazione pro se e pro aliis, al volontariato solidale. Soprattutto tempo libero per esplicare la propria creatività che rende buoni e fervidi secondo lo spirito dell'Antiarte Neorinascimentale.  

9)PROCESSO PER PROVE VS PROCESSO INDIZIARIO. 

   Ora vogliamo esaminare alcuni modelli specifici in cui lo scrivente ha avuto ed ha poteri d'intervento diretto in quanto giudice del popolo italiano, attinenti, quindi, alle relazioni tra la giustizia e le costituzioni mondiali.

    Anche in dimensione culturale, sociale e internettiana, il nostro gruppo sta operando affinché il diritto di cittadini di essere giudicati egualmente davanti alla legge non sia più un dogma ma una scienza. Diventi cioè diritto di essere giudicati secondo criteri non più letterari ma scientifici, affinché i verdetti si avvicinino con altissimo grado di probabilità alla verità.

            Analizzeremo, della vasta materia attinente ai principi fondamentali, quella che si riferisce peculiarmente al processo penale come sistema di prove e alla sua conseguenza principale: la sanzione.

            Il richiamo al giusto processo contenuto nello statuto del Tribunale Penale Internazionale riporta ad analogo principio contenuto in tutti i patti internazionali sui diritti umani, che peraltro giammai viene specificato nei suoi contenuti.

            Il primo problema da porre è cosa si deve intendere per giusto sistema probatorio.

            La decifrazione concreta richiede l'applicazione nella valutazione della prova dell'unico criterio valido in un mondo democratico che è proprio quello scientifico. Peculiarmente va applicato il metodo più avanzato in scienza, quello popperiano, procedendo non solo alla verifica dei dati ma alla loro rigorosa falsificazione, in prova e controprova attraverso la processazione di ulteriori dati che potrebbero scalfire l'ipotesi base.

            In molti paesi democratici il processo indiziario impera consentendo verdetti basati non sulla verità scientifica ma sull'azzardo. Casus Barnabei, per cui la cui buona sorte ci siamo battuti in rete, docet7.

            Ma esaminiamo l'Italia come modello. In brevissima cronistoria il processo indiziario non era previsto dal codice Rocco ma fu elaborato dalla giurisprudenza e introdotto nell'attuale codice di procedura penale, che ha creato un sistema d'interpetrazione dei dati letterario e antiscientifico sia pure dietro l'apparente forza degli elementi "gravi, precisi e concordanti".

            In scienza le tracce dei fenomeni non portano a nulla ma hanno senso solo se conducano a prove conclusive. Con gl'indizi puri, sia pure mascherati da enigmistici intrecci significanti, ma anche con le prove non scientifiche, si può dire tutto e il contrario di tutto; ergo il processo indiziario è un processo anticostituzionale perché non garantisce né la certezza del diritto e della prova, né l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge(art. 3 Cost.), potendone compromettere ingiustamente la libertà(art. 2 e 13 Cost.) con carcerazioni preventive anche lunghe basate su meri fatti indiziari.

            Il nuovo articolo 111 della Costituzione, asserendo la parità tra accusa e difesa, ha aperto un varco per l'affermazione di una parità sostanziale e non solo formale, garantita proprio dall'affermarsi di un metodo che ponga fine alle ordalie logiche per attuare un'autentica rivoluzione copernicana in materia di prove. Non più la pseudoscienza dogmatica e fideistica di Aristotele, ma la nuova epistemologia popperiana per fondare col setaccio critico il processo giusto.

            Noi auspichiamo un nuovo sistema di alta matematica8 basato unicamente su prove(non indizi), sicure e fortissime. Soprattutto prove scientifiche, con un potenziamento degl'investigatori sul modello di Scotland Yard, perché solo la scienza investigativa garantisce un'effettiva certezza del sistema probatorio, essendo in via di stretta epistemologia la logica ricostruttiva quasi un mera conseguenza e non un gioco linguistico che riesca a dimostrare qualunque cosa.

         Quando la prova scientifica si elevi ad escludere probabilisticamente l'ipotesi principe che sorregge l'accusa, ai  giudici, nel nuovo sistema, pur a fronte di elementi accusatori contrastanti, non rimane che una via: assolvere. Non ci sono, infatti, elementi sufficienti per dire che taluno è colpevole, pur non potendosi escludere che lo sia.

            E come in scienza una legge è tale se tutti gli esperimenti portano allo stesso risultato, da qualunque sperimentatore essi siano eseguiti, così i verdetti devono essere presi all'unanimità, bastando un solo dissenso per scalfire l'evidenza dell'ipotesi base. In questo dissentiamo decisamente dall'ipotesi di verdetto a maggioranza affermato in molti stati europei e ribadito nello statuto del Tribunale Penale Internazionale.

            Lo scrivente in data 13 giugno 2000, come giudice monocratico, ha vanamente sollevato questione d'incostituzionalità dell'art. 192 2° co. c.p.p. ritenendo viziato il processo indiziario alla luce delle dette formulazioni9. Ha anche tentato in sede giudiziaria di sollevare questione d'incostituzionalità dell'art. 527 c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione. L'articolo appare illegittimo costituzionalmente là dove non prevede l'unanimità nel giudizio di colpevolezza, dovendo invece essere reputato valido e scientifico il sistema che, attribuendo valore predominante al voto dell'assoluzione, fa venire meno la certezza della responsabilità escludendo conseguentemente la condanna10.

            La prova fallisce in laboratorio quando anche un solo esperimento non confermi la congettura base. Nel campo giudiziario non si può risolvere il verdetto in una sorta di gioco enigmistico fatto sulla pelle degl'imputati.

            De scientia, ergo, in dubio pro reo. Meglio 99 colpevoli fuori che un solo innocente dentro, per parafrasare un giudizio già espresso sul punto dall'illuminista e illuminato François Marie Arouet, detto Voltaire.

            Si pone così fine nel mondo intiero alla sequenza di vittime sacrificali e capri espiatori in sistemi che, sulla testa dei singoli, devono comunque mostrare di funzionare. Finalmente la Giustizia ridiventa la pura creatura di Temi e non il mostro  Tritacarne11, - per usare il titolo del libro del poeta Karl Louis Gouillen condannato a morte in America su base indiziaria -, che mercifica la condanna degl'innocenti per il suo funzionamento e conta alla fine di una giornata quante teste un giudice ha messo nel carniere. Lo Stato non più Leviatano, finalmente, ma Angelo di luce e di Umanesimo Scientifico.  

10)NOMOFILACHIA DEL FAVOR REI. 

            La nomofilachia è una funzione affidata al Supremo Collegio intesa ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge. Attualmente la Cassazione procede ad interpretare norme anche in peius rispetto ai giudici di grado inferiore. Tale sistema, per una democratizzazione reale del sistema e per una reale certezza del diritto, va ribaltato.

            Secondo la nuova nostra impostazione, per dare certezze al diritto, a fronte di più interpretazioni diverse delle norme i magistrati dovrebbero accogliere la tesi esegetica più favorevole al reo, con principio da imporre alla stessa Cassazione.

            D'altro canto neppure si può obiettare che l'interpretazione primaria più favorevole possa essere "sbagliata", poiché non esistono pronunce dei giudici erronee in sé, essendo esse frutto di un lavoro collettivo che, nei contrasti, vengono poi sintetizzate dalle pronunce della Cassazione.

            Noi qui propugnano il criterio d'inesigibilità (Nichtzumutbarkeit) elaborato dalla dottrina germanica come "causa ultralegale di esclusione della colpevolezza", ritenendo che esso trovi applicazione in varie ipotesi espressamente disciplinate dalla legge e in principi generalissimi che devono reggere l'opera degl'interpreti, per realizzare la giustizia dei casi concreti sottoposti al loro esame12. La Nichtzumutarkeit fonda nella nostra teoria l'altra faccia della Grundnorm nella costruzione piramidale di Kelsen, rappresentando la Norma-base la pretesa statale, una sorta di "Tu devi" kantiano eletto a fondamento morale del diritto. Ad essa fa da contraltare l'Inesigibilità, intesa come limitazione della Grundnorm attraverso la sua umanizzazione, che si sostanzia  nell'impossibilità di pretendere il dovuto sociale oltre i limiti dell'umano concreto.

            Si tratta per entrambe le forme giuridiche di principi astrattissimi che danno forza all'intero apparato normativo reale, che, diventando quanto mai reali, si esplicano entrambi attraverso sottoprincipi e leggi concrete, spesso interrelantisi gli uni alle altri. Il gioco della prevalenza della Grundnorm o dell'equilibrio tra la stessa e la Nichtzumutarkeit, ha fondato la natura degli Stati, che nella prima ipotesi si sono istituiti come repressivi e totalitari, nella seconda sono risultati ispirati da criteri di un diritto democratico e tendente a una giustizia "giusta".

            Il problema qui sollevato emerge soprattutto in leggi prescrittive di comportamenti "formali", il che c'illumina come il criterio d'inesigibilità sia particolarmente da tener presente in normative di pura forma, come le contravvenzioni, i reati finanziari, economici e informatici di neoconio etc., dove neppure la coscienza naturale del singolo è capace di distinguere la criminalità o meno insita in un dato comportamento.

            Si tratta di obblighi e divieti indotti artificiosamente dal legislatore (cd. reati di pura creazione legislativa), il quale, aiutato dai giudici, più che mai dev'essere chiaro nel dire cosa vuole dai cittadini.

            D'altro canto l'art. 1 del cod. penale è di una chiarezza allarmante. Nella dizione "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite" c'è tutta la luce di una filosofia antica e consapevole, per la quale certezza del diritto significa chiarezza di norme e di esegesi.

            Quindi, a fronte di due interpretazioni della norma astrattamente entrambi plausibili il principio del favor rei costituzionalmente protetto deve sorreggere tutte le interpretazioni e le praesumptiones, spesso adottate gratuitamente contro il reo. Ciò secondo il principio di stretta legalità in linea con quello secondo cui "il sistema penale è l'extrema ratio di tutela dei beni giuridici", principio espresso dalla Corte Costituzionale che lo inserisce tra le garanzie dell'art. 25 secondo co. Cost.13.

            L'oscillazione della giurisprudenza nell'interpretazione della legge nasce evidentemente da norme non chiare. Quando la  norma è bifronte, dai giudici succedutisi nel tempo non si può se non chiedere interpretazioni sempre più favorevoli al reo, con un criterio parallelo a quello sacrosanto della successione di norme penali diverse nel tempo. L'art. 2 al 3° comma così recita: "Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". In via analogica allora l'inventio di una nuova esegesi giurisprudenziale, a fronte di una precedente più favorevole, non può esplicarsi in danno per l'imputato, soprattutto nei reati formali dove proprio quelle decisioni antecedenti hanno finito per autorizzare comportamenti poi vietati dai giudici successivi.

            Già la Corte Costituzionale, dettando parametri per determinare l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale, ha enunciato i casi in cui la norma sia non riconoscibile, per assoluta oscurità del testo legislativo, o quelli di grave caos interpretativo degli organi giudiziari preposti all'interpretazione. In entrambi i casi non può essere fatto carico al cittadino di una precettistica che viene meno essa stessa al dovere primario di chiarezza nell'espressione del segno nell'esegesi.

            In una prospettiva futuribile, quanto mai imminente, il brocardo "nemo ius ignorare censetur" appare sorpassato nell'epoca delle comunicazioni di massa e dell'informatica, che permetterà a ogni operatore del diritto di conoscere la sentenza emessa da qualunque giudice in ogni parte d'Italia. Ma già ora, per paradosso, proprio l'eccesso di conoscenza, e non certo la presunta non ignoranza del diritto, fonda una nuova visione dello ius dove, nel mutamento di giurisprudenza, i giudici successivi (anche di grado maggiore) non possono adottare interpretazioni più sfavorevoli rispetto ai precedenti, anche là dove la norma non è oscura, ma "aperta" e quindi incerta, perché schiusa a molteplici soluzioni.

            Insomma l'assoluta, "illuministica" certezza della legge sempre più si dimostra assai vicino al mito: la più certa delle leggi ha bisogno di "lettura" ed interpretazioni sistematiche che (dato il rapidissimo succedersi di "entrate in vigore" di nuove leggi ed abrogazioni, espresse o tacite, di antiche disposizioni) rinviano, attraverso la mediazione dei c.d. destinatari della legge, ad ulteriori "seconde" mediazioni da effettuare con sommo rigore.

            Per concludere ove mai una tale interpretazione di metodologie esegetiche potesse apparire riduttiva della sfera di  libertà del giudice, c'è da notare che il potere interpretativo va soggetto a canoni rigidi, ispirantisi ai pricipi generali del nostro ordinamento giuridico, primo fra tutti quello della certezza, che in ipotesi di successione d'interpretazioni giurisprudenziali, come per le norme, non può non esplicarsi nel favor rei.

            Questo serve anche all'esterno per la forma di giustizia, essendo non poche le richieste senza risposte di utenti di giustizia i quali chiedono perché mai nello stesso Tribunale, sullo stesso caso, un giudice decide in un modo e un altro in maniera difforme, arrivandosi, ad esempio, per 300 dosi di droga detenute ad assolvere o in contrapposizione a irrogare 9 anni di reclusione.

            D'altro canto nell'attuale sistema italiano, istanze di un processo più equo per una maggiore democrazia, emerse anche dal nuovo codice di procedura penale nato dall'acquisizione di elementi del rito anglosassone, richiamano all'esigenza di una revisione metodologica, su tutta la linea, nell'operare dei giudici i quali, al di là delle false prospettazioni demagogiche, sono nell'interpretazione dei veri creatori della legge, ovvero legislatori a tutti gli effetti. Essi vanno, quindi, ridimensionati quotidianamente nei loro eccessivi poteri esegetici da una sistema automatico a prova di bomba per garantire equità e certezza dei diritti.

            Ancora una volta nel diritto esegetico del Terzo Millennio poniamo prima la persona e poi la legge, essendo questa fatta per gli uomini e non viceversa. Per l'umanizzazione della legge bisogna ridurre la funzione interpretativa del giudice, in ogni stato e grado del giudizio, ai minimi termini. Questo ad evitare che i cittadini siano vittime kafkiane di un gergo per iniziati e di un linguaggio formale, altalenante e paradossale negli esiti, che si gioca sulla loro pelle, sul loro sangue, sulla loro libertà14. 

11)DIRITTO MEDICINALE VS DIRITTO PENITENZIALE. 

            Il terzo momento che vogliamo analizzare è quello della sanzione penale in sé.

            Esso attiene a un altro principio scarsamente costituzionalizzato dalle democrazie europee; il Principio di  Fraternità cui sembra ispirata la Costituzione che al terzo comma articolo 27 recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Ergo l'emenda e non la penitenza è l'esito della contravvenzione alle leggi penali.

            Stiamo elaborando un progetto di Diritto 2000 per il Neorinascimento della Giustizia, che sostituisce al medievale diritto penitenziale, basato sulla punizione, il neoumanistico diritto medicinale, con cura, sanzioni e misure di sicurezza, in nome di una Nuova Fratellanza tra le genti e le classi sociali, tra i buoni e i cattivi, tra i perbene e i devianti.

            La criminalità dilaga. Le misure punizionali si rivelano insufficienti nella forma e nella sostanza. Non si riesce a mettere dentro i criminali, e se ci si riesce, subito riescono fuori. Allitterazione voluta per sottolineare la funzione letteraria, à la carte, della pena.

            Il sistema è fallimentare: nella forma e nella sostanza. In un articolo sulle rivolte nelle stracolme carceri brasiliane - una ogni 36 ore - si riporta il pensiero di Tulio Khan, funzionario delle Nazioni Unite. "La politica carceraria va rivista. Non si possono aumentare all'infinito le celle o costruire sempre nuove prigioni. Bisogna lasciare gli assassini in cella e decidere altri tipi di pene per i reati minori"15.

            Inutile, quindi, stanziare somme per nuove prigioni, inasprire pene, inventare nuovi reati come se non bastassero quelli che già abbiamo. S'impone un'autocoscienza in primis che renda edotti della fallacità e vetustà del metodo adottato fino ad oggi: punire e minacciare di punire è una forma di azione criminorepellente annacquata, un palliativo che in democrazia pura non porta a nulla.

   E' la nuova adozione del metodo scientifico, il ripensamento cartesiano, che impone di prendere atto della fallacità del metodo a partire dalle alte istituzioni dell'amministrazione dello stato e della giustizia.

   Che fare al di là d'interventi frammentari?

            Ancora l'epistemologia ci sorregge. Ci appelliamo alla scienza sociologica e con essa affermiamo una volta per tutte che il delitto è una malattia sociale e come tale va curata, così  come il medico fa col paziente16. Soprattutto va prevenuta, ad evitare che la malattia stessa si riveli o si ripresenti.

            Tutto questo per dire che ancora l'Umanesimo Scientifico ci sorregge ed eleva il teorema della Prevenzione e dell'Emenda a cardine del sistema giudiziario medicinale.

            I nostri sistemi punizionali sono ancora basati sul fatto in sé compiuto dal deviante, mentre la nuova domanda è non "Cosa hai fatto?" ma "Perché l'hai fatto?".

            E' un nuovo giudizio che implica l'assunzione su di sé di ogni giudice del destino dei devianti, diventando egli il loro medico sociale in aiuto con esperti ed assistenti anche esterni, anticipando la fase della sorveglianza già in quella del giudizio.

            "In un sistema illuminista radicale, quello che conta è che il giudice ci sia. E che col giudice ci sia la possibilità di essere colpiti. Poi, che questo si verifichi o meno deve rimanere un rischio reale, sia per chi attacca (lo Stato) che per chi si difende (l'utente deviato).

            Inoltre quello che conta è la prevenzione non la repressione. Ai cittadini importa poco l'esecuzione della pena, la sofferenza del detenuto. Interessa che il crimine non sia commesso.

            Il Nuovo Mondo porterà all'eliminazione del terrorismo sanzionatorio per fondare l'uomo sull'Est-Etica Pura fondata sulla Fratellanza e sulla Tolleranza.

            La chiave di volta di un processo non sarà più l'individuazione del "cosa ha fatto" il deviato, ma "chi è" e soprattutto "perché l'ha fatto". Ciò ad evitare che urli davanti ai giudici le sue ragioni in brevi inutili frasi di giustificazione, senza sapere, i giudici stessi, vita, morte e miracoli del soggetto.

            La fratellanza implicherà che ciascun reo sarà affidato al giudice-psicologo che lo seguirà nella fase del giudizio e dell'esecuzione della sanzione. La fase della sorveglianza sarà anticipata già a quella della cognizione, caricando il giudice della sorte di ogni singolo individuo sulla via per il recupero, dovendo egli seguirlo passo passo nella sanzione eventuale e nel percorso all'esterno del carcere.

            In una prima fase di transizione le sanzioni penali saranno sostituite per lo più da sanzioni civili e amministrative.

            Alla fine il Nuovo Mondo porterà alla distruzione delle carceri che saranno abbattute materialmente o trasformate in ospedali, case per il popolo etc..

            Saranno cercati spazi ecologici, pianeti verdi dove curare i soggetti affetti da patologia dello ius.

            Sarà rovesciato il terroristico e falso monito evangelico "Chi non è con me è contro di me"17, per quello iperevangelico laico "Chi non è con me rimarrà comunque con me".

            Howard Zehr, direttore del Mennonite Central Comunity Office americano, ha avanzato una proposta di giustizia penale riconciliativa più conforme a suo dire al modello biblico.

            Il sistema penale attuale è basato ancora sulla retribuzione anziché sulla riconciliazione. Gli atti criminali sono considerati come offese contro lo Stato, ovvero la generalità degli individui. Nella giustizia riabilitativa, invece, il crimine è considerato una violazione contro le persone e crea, quindi, un obbligo verso le vittime"18.

            Il disinquinamento alla fonte del malessere sociale criminoimpellente, l'utilizzo di forme alternative al carcere, l'uso di tecnologie come braccialetti elettronici, la creazione di un personale specializzato di sorveglianza sul territorio, e altre misure correlate rappresentano le chiavi cardine nella rivoluzione del sistema per attuare in maniera scientifica il recupero del deviante, soprattutto a livello di microcriminalità e delinquenza giovanile.

            L'esito, per tornare alla metafora della Rivoluzione francese, è il crollo finale della Bastiglia, di cui alcune torri sono rimaste ancora in piedi. E' il sistema penale in atto che fornisce di per sé un esempio della dissoluzione del metodo punizionale e getta i semi per "forme di nuova alleanza tra gli uomini, in un neoumanesimo, proiettato verso una fratellanza non più predicata ma attuata nell'atto di estremo coraggio".

            In Italia le carceri erano stracolme. Si parlava di 60.000 detenuti in istituti che ne potevano contenere 40.000.

            Dopo l'indulto che in questi giorni ha messo fuori circa 20.000 detenuti, di cui qualche migliaio sono subito rientrati,  si fa un gran parlare di amnistia anche per non far svolgere ai giudici processi inutili.

            Il problema è a monte. C'è un'amnistia generalizzata in paesi come il nostro, alla fonte, sempre in atto per i microcrimini che finisce col coinvolgere anche i megacrimini. Eccezionalmente qualcuno vi incappa, ma è una mosca bianca che poi trova le immancabili forme legali per salvarsi.

            Ed è così che lo Stato va naturalmente concentrandosi sui megacrimini, o meglio dovrebbe. Quando in un paese come il nostro - vigendo il principio dell'azione penale obbligatoria - si vuole perseguire tutto e tutti, per paradosso non si persegue più nessuno. Sguazzano fuori grandi e piccoli delinquenti.

            Esiste ancora nel mondo una visione giustizialista desueta che, volendo colpire tutti i delitti di questo mondo, finisce solo per non colpirli affatto o di colpirli male. Il peggio che è che la legge stressa diventa criminogena perché crea letteralmente delitti secondo il detto confuciano "più aumentano le leggi più aumentano i crimini".

            In questa prospettiva s'imporrebbe una politica di drastica depenalizzazione, creando per molte infrazioni secondarie mere sanzioni amministrative o civili.

            Anche in materie dure come droga sono stati avanzati progetti di decriminalizzazione come quello della "riduzione del danno" definito come un "insieme coerente di azioni e di interventi tesi a garantire l'incolumità e la dignità, migliorare le condizioni di vita, la salute e la compatibilità sociale dei consumatori di droga cronici oppure non disponibili a smettere".

            L'esperienza giudiziaria e carceraria dimostra che la minaccia della reclusione più che mai non produce validi effetti con soggetti tossicodipendenti e che i tentativi di portare questi soggetti a smettere utilizzando strategie di isolamento ed emarginazione non funzionano quasi mai e producono guasti enormi. A questa categoria "malata" di devianti, quindi, andrebbe garantito tutto il supporto necessario affinché il loro consumo di droga rechi il minor danno possibile, a se stessi ed agli altri, prima e dopo il commesso reato attraverso puri interventi di natura psicosanitaria.

            Più in generale il fine primario della società è la salute delle persone e la rieducazione dei soggetti devianti che in carcere è realizzabile solo in minimis. Legalizzare le droghe significa portare allo scoperto i giovani che praticano il vizio,  assisterli, dissuaderli, curarli19.

            La politica della riduzione del danno, nel contempo, appare un valido rimedio per tutta una serie di condotte dilaganti per le quali l'educazione, l'assistenza sociale e in generale la cura possono portare a molti migli risultati che la repressione, soprattutto nell'ambito dell'umanizzazione dei rapporti coi devianti. 

12)IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEI DEBOLI. 

            Eravamo al 25 agosto 2001 quando nel corso della "Giornata del minore rapito" V edizione, presso il CESC (Museo del Cinema di Roma) lanciai l'idea di un Tribunale Internazionale dei Deboli.

            I bambini rappresentano la metafora del Debole, tant'è che le prive vittime della guerra sono proprio loro.

            Nel convegno sopra citato al MICS si dibatteva contro i giudici stranieri che in nome di una legge astratta rapiscono i bambini di altri paesi. Fu allora che lanciai il mio "J'accuse" contro l'attuale sistema di giustizia mondiale. Sì, perché, per evitare le guerre e le ingiustizie "in buona fede" dei tempi di pace, un primo espediente è combattere pacificamente per un mondo più giusto.

            In pieno spirito antiglobalizzazione e per una reale democrazia mondiale avanzai l'idea di istituire il Tribunale Internazionale dei Deboli. Proposi in particolare di creare, accanto al Tribunale Internazionale  per i Crimini di Guerra, un Tribunale Internazionale per evitare i crimini di pace compiuti da Stati anche Democratici, avallando procedure pseudolegali come la pena di morte, la tortura, i verdetti sommari e indiziari etc..

            La proposta fu lanciata via internet attraverso il sito MOVIMENTO UTOPISTA20, con la creazione ideale di un cybertribunale popolare. Ad esso veniva affidato il compito di processare quei paesi che commettevano crimini ai danni dell'umanesimo in tempo di guerra ma quel che è peggio in tempo di pace, tradendo i principi della reale democrazia e specificamente restandosene inerti a osservare la strage  degl'innocenti nel mondo.

            Il peggior delitto contro la democrazia è l'omertà: il non vedere pur potendo facilmente vedere, il non sapere pur sapendo, il non fare pur potendolo.  

13)DIRITTO ANTICOPYRIGHT. 

            Il 15 febbraio 2001 in veste di giudice lo scrivente emise quella che fu chiamata sentenza anticopyright, quando assolse 4 venditori extracomunitari di cd contraffatti per aver essi agito per stato di necessità(bisogno di alimentarsi) e per analogia con lo sviluppo antycopyright in Internet.

            Per quella sentenza fu sottoposto ad azione disciplinare dall'allora Ministro della Giustizia Castelli, venendo poi prosciolto dal CSM che, con quella pronuncia, ribadì la validità della pronuncia e la piena indipendenza della magistratura.

            In quel verdetto si affermava il nuovo cybervangelo connesso al diritto di accesso totale all'arte e alla cultura:  

   Anche la New Economy depone nel senso dell'arte a diffusione gratuita o a bassissimo prezzo, per rendere effettivo il principio costituzionale dell'arte e la scienza libere(art. 33 della Cost.) e, quindi, usufruibili da tutti, cosa non assicurata dalle attuali oligarchie produttive d'arte che impongono prezzi alti, contrari a un'economia umanistica, con economia anzi diseducativa per i giovani spesso privi del denaro necessario per acquistare i loro prodotti preferiti e spinti, quindi, a ricorrere in rete e fuori a forme diffuse di "pirateria" riequilibratrice.

            L'azione degli oligopoli produttivi appare, quindi, in contrasto con l'art. 41 della Cost. secondo cui l'iniziativa economica privata libera "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Solo un'arte a portata di tasca di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani può essere a livello produttivo umanitaria e sociale come richiesto dalla Costituzione, per far sì che davvero tutti possano godere dei prodotti artistici21.  

            La sentenza si muoveva in un background specifico. Dieci anni prima lo stilante aveva fondato il Movimento Antiarte nel cui manifesto 22, al punto 7, affermava che l'Autore, in quanto portavoce di cronache artistiche narrategli dal Mondo, aveva non più la proprietà dell'opera, ma il mero possesso (detentio) delle forme artistiche da lui create, delle quali, invece, era proprietaria l'Umanità.

            Questo principio fu ripreso dalla DUDDA (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Arte) dallo scrivente ideata e firmata, l'11 novembre 2002, al Museo del Cinema di Roma da una serie di artisti, intellettuali, giuristi etc. nell'ambito di un sit-in per salvare quel museo dall'azione di aggressivi gruppi commerciali. All'art. 6 la DUDDA recitava: "All'autore dell'opera è riconosciuto il diritto morale d'autore e il mero possesso a nome altrui delle forme artistiche, con un ridotto diritto di sfruttamento commerciale, senza che chicchessia possa vantare alcuna proprietà assoluta sul prodotto artistico"23.

            Questa visione rappresentò l'humus retrostante a una decisione che avrebbe preso come giudice assolvendo gli extracomunitari venditori di cd contraffatti per fame, aprendo così nuove frontiere per un diritto d'autore a misura d'uomo dove il sapere prevale sull'economia. Contemporaneamente si gettavano le basi per ampliamenti delle cause di giustificazione avanzando ad es. l'idea di una "legittima difesa economica" per difendersi dall'aggressività delle multinazionali in tema di copyright e di monopolio sui brevetti farmaceutici24.

            La proposta anticopyright, veicolata grazie al Movimento dell'Antiarte e soprattutto assimilata nella DUDDA, si è evoluta fino a predicare una degradazione radicale alla base della proprietà intellettuale, perché il Sapere è patrimonio dell'Umanità e l'individuo, in quanto creatore di arte e cultura specifiche, ne è solo un portavoce.

            Anzi, ne rappresenta il Cancelliere Estetico, per usare una metafora connessa al mondo dei giudici-scrittori. Pertanto, qualunque diritto d'autore economico assoluto è un attentato all'Uomo, nei suoi diritti alla libertà e gratuità del Sapere. Quindi l'opera d'arte va smerciata a prezzi alla portata della  tasca del popolo con procedura da estendersi ai brevetti in particolar modo a quelli farmacologici per i quali ora chi non ha i soldi per pagare il salvavita può pure crepare.

            Solo con l'anticopyright globalizzato sarà reale lo sforzo comune di dare accesso gratuito alle fonti d'informazione di salute spirituale e materiale a tutte le popolazioni mondiali, soprattutto a quelle del terzo mondo particolarmente carenti nell'attuale periodo storico. 

14)IL DIRITTO EST-ETICO DEL TERZO MILLENNIO. 

            Una chiave finale per la modernizzazione umanistica delle leggi è portare l'arte al potere. "L'Immaginazione al Potere", dunque, è la via per una rivoluzione spirituale ma soprattutto materiale nel Terzo Millennio in nome di un'economia finalmente a misura d'uomo.

            La legge è stata fondata per secoli sull'etica e sulla sanzione ma il fallimento è stato millenario. Noi vogliamo portare avanti un nuovo ideale normativo estetico e platonico, nella convinzione che ciò che è bello e anche buono.

            Oggi, a fronte della "cyberagonia del diritto d'autore", più che mai viene in luce quel progetto antiartistico di riduzione della proprietà intellettuale a mera "detentio" in nome dell'Umanità, con mantenimento limitato del diritto morale d'autore ma suo drastico ridimensionamento a livello di sfruttamento commerciale.

            L'ANTIARTE 2000, come si legge in home page, è il Movimento Estetico del Nuovo Millennio il cui compito è di affratellare tutti gli artisti di trincea. Il target è creare nel Grande Numero degli Uguali la Forza Rivoluzionaria che con mezzi pacifici e gandhiani porterà alla Genesi del Nuovo Stato Estetico.

            Qui ci sarà veramente spazio per manifestare le proprie opere liberamente e gratuitamente presso tutti i grandi e piccoli mezzi di produzione editoriale, artistica, televisiva, cinematografica, teatrale, massmediale.

            Antiarte riconosce all'artista la paternità parziale dell'opera ma, per debellare il diritto d'autore, è necessario che egli si liberi della forza economica delle proprie opere, perché è proprio su questo valore che il sistema copyright fonda e consolida il proprio dominio.

            "Il primato dell'arte e della cultura sull'economia - si legge ancora nella DUDDA - rende la tutela del diritto all'arte e al sapere dell'uomo prioritaria di fronte ad ogni altro interesse  materiale ed economico".

            Gli antiartisti concretizzano questo principio distinguendo l'arte come "contenuto" dall'arte come "confezione". Il contenuto può essere diffuso liberamente e gratuitamente; la confezione può essere venduta ma ad un prezzo onesto ed accessibile.

            Un modello di potere (anzi di antipotere) umanistico per gli artisti che, ove gli esteti raggiungano i vertici della res pubblica25, potrà essere trasfuso in tutta la società civile in nome di un Sapere, fatto di Arte e Cultura, che prevalga sull'Economia grazie una creazione spirituale vastissima che venga diffusa pressoché gratuitamente a livello universale per il miglioramento dell'Uomo.

            Nel preambolo alla DUDDA veniva espressa un'altra chiave di rivoluzione del copyright, posta a base di un ribaltamento sociale epocale in cui Internet diventava strumento di realizzazione finale - in chiave realmente democratica - dei principi della Rivoluzione Francese.

            Si affermava che "il riconoscimento da parte della specie umana del diritto alla creatività e al sapere, fondato su Liberté, Egalité, Fraternité, costituisce il fondamento della coesistenza della vita nel Mondo".

            Si aggiungeva "che un concreto diritto di accesso all'arte e alla cultura - inteso in rafforzativo quale diritto a non essere esclusi - è fondamentale per l'elevazione dell'Uomo, il che si realizza sostituendo l'attuale modello gerarchico a Piramide della società con la nuova struttura Sferica di platonica memoria".  

            Il Diritto Est-Etico del Terzo Millennio abbatte proprio la Piramide per far vivere tutti gli uomini liberi, eguali ma soprattutto affratellati nella Bellezza della Sfera Universale. 

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ALLEGATO

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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ARTE(DUDDA) 

(Progetto, elaborato dal giudice drammaturgo Gennaro Francione,  cui hanno già aderito tutti i membri del Comitato di Difesa del Museo del Cinema di Roma:   AKKUARIA -  MOVIMENTO ROMA IN PROVINCIA - ARTISTIKA -          MOVIMENTO UTOPIST(A) - SINDACATO D'INIZIATIVA POPOLARE ARTE E CULTURA)  

Preambolo  

considerato che ogni creativo ha i propri diritti;  

considerato che il primato dell'arte e della cultura sull'economia rende la tutela del diritto all'arte e al sapere dell'uomo prioritaria di fronte ad ogni altro interesse materiale ed economico;  

considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto alla creatività e al sapere, fondato su Liberté, Egalité, Fraternité, costituisce il fondamento della coesistenza della vita nel Mondo;  

considerato che l'arte e la cultura vanno gestite dagli artisti e non dai mercanti e dai tecnocrati;  

considerato che un concreto diritto di accesso all'arte e alla cultura - inteso in rafforzativo quale diritto a non essere esclusi - è fondamentale per l'elevazione dell'Uomo, il che si realizza sostituendo l'attuale modello gerarchico a Piramide della società con la nuova struttura Sferica di platonica memoria;  

considerato che all'autore dell'opera, portavoce del sapere e dell'arte espresse in nome dell'Uomo in Grande, va riconosciuto il diritto morale d'autore e solo un limitato diritto di sfruttamento commerciale, ciò al fine di conciliare la creatività individuale col diritto economico e morale di ciascuno di usufruire della sua opera;  

considerato che la primarietà dell'arte sull'economia comporta l'affermazione di un diritto incondizionato all'espressione e all'informazione senza che alcuna censura possa essere praticata;  

considerato in particolare che l'educazione alla creatività e al sapere è il fondamento della disciplina della nuova infanzia affinché impari a osservare, a comprendere, a rispettare e amare il Mondo in uno spirito di libera eguaglianza, gratuità e  solidarietà delle opere;  

considerato, infine, che l'Utopia del Nuovo Mondo è realizzabile soprattutto attraverso Internet e va coltivata sostituendo al modello dell'Uomo Burocrate la figura dell'Uomo Artista.  

SI PROCLAMA  

Articolo 1  

            Il Mondo è una Repubblica Democratica fondata sull'Arte.

            La sovranità appartiene agli Artisti e al Popolo, che la esercitano nelle modalità indicate nella Carta.  

Articolo 2  

            Il Mondo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'Uomo Artista, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.  

Articolo 3  

            Gli Artisti nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza estetica, senza nessuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali anche in relazione alla qualità delle opere tutte di pari dignità.

            E' compito del Mondo rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà, l'eguaglianza, la fratellanza degli Artisti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti gli Artisti all'organizzazione politica, economica e sociale del pianeta.  

Articolo 4  

            Ogni Artista ha diritto al rispetto.

            L'Artista ha il diritto di svolgere, secondo le proprie capacità e la propria scelta, un'arte che concorra al progresso spirituale della società.

            Il Mondo garantisce a tutti gli Artisti il diritto al riconoscimento della loro opera e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Articolo 5  

            L'arte e il sapere sono liberi e gratuiti, essendo consentite solo limitate eccezioni alla gratuità con prezzi comunque accessibili al popolo e particolarmente all'infanzia.  

Articolo 6  

            All'autore dell'opera è riconosciuto il diritto morale d'autore e il mero possesso a nome altrui(detentio) delle forme artistiche, con un ridotto diritto di sfruttamento commerciale, senza che chicchessia possa vantare alcuna proprietà assoluta sul prodotto artistico.

            Ogni limitazione posta all'arte e alla cultura dall'homo oeconomicus a fini puramente mercantili costituisce un attentato all'arte e al sapere dell'umanità.  

Articolo 7  

            Tutti hanno pari diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione senza alcuna repressione penalistica di tale facoltà.

            La pubblicazione di opere, la stampa, la televisione, internet e ogni altro media diffusivo dell'arte e del sapere non possono essere soggette ad autorizzazioni o censure.  

Articolo 8  

            Gli Artisti hanno il diritto privilegiato e solidale di gestire i mezzi di produzione, diffusione e distribuzione dell'arte e del sapere.  

Articolo 9  

            Gli Artisti hanno uguale, concreto e incondizionato diritto di accesso ai media pubblici e privati, tutti compresi e nessuno escluso, in compartecipazione da garantire in ogni caso col sistema della rotazione.  

Articolo 10  

            Gli Artisti hanno diritto all'equanime ripartizione degli spazi, delle strutture e delle sovvenzioni pubbliche da garantire in ogni caso col sistema della rotazione.

            Il Mondo riserva trattamenti privilegiati ai Mecenati che privatamente e in maniera equanime sovvenzionano l'attività artistica.  

Articolo 11  

            Gli Artisti hanno il diritto alla Fratellanza e alla Cooperazione, attuata attraverso associazioni di mutuo soccorso col compito di garantire la loro vita materiale e spirituale.

            Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli Artisti devono essere rappresentate a livello governativo.  

Articolo 12  

            L'Artista ha un unico dovere fondamentale: l'Uomo 
 

            

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INDEX 

1)IL DIRITTO SALUTARE.

2)L'ARTE COME FONDAMENTO DEL DIRITTO DEL TERZO MILLENNIO.

3)IL PRIMATO DEL SAPERE SULL'ECONOMIA.

4)L'AZIONE PRAGMATICA DEI GIUDICI SCRITTORI.

5)IL PATTO DI FRATELLANZA.

6)LA NUOVA CORTE COSTITUZIONALE.

7)LA NUOVA PROCEDURA SCIENTIFICA COME GARANZIA DI EFFETTIVITA' DEI DIRITTI COSTITUZIONALI DI LIBERTA' E UGUAGLIANZA DEI CITTADINI DEL TERZO MILLENNIO.

8)IL LAVORO A MISURA D'UOMO.

9)PROCESSO PER PROVE VS PROCESSO INDIZIARIO.

10)NOMOFILACHIA DEL FAVOR REI.

11)DIRITTO MEDICINALE VS DIRITTO PENITENZIALE.

12)IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEI DEBOLI.

13)DIRITTO ANTICOPYRIGHT.

14)IL DIRITTO EST-ETICO DEL TERZO MILLENNIO. 

ALLEGATO : DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ARTE(DUDDA) 

* * * 

L'ASSOCIAZIONE RINASCIMENTO 2000

              

                        http://www.antiarte.it 
 

                          E' LIETA  

                        DI PRESENTARE 

                  I NOSTRI SITI IN RETE 

1)ANTIARTE 2000: LA RIVOLUZIONE DELL'ESTETICA NEL CYBERSPAZIO:

    http://www.antiarte.it/antiarte

2)ADRAMELEK THEATER: Il TEATRO MAGICO E UROBORICO DI  GENNARO   
    FRANCIONE:http://www.antiarte.it/adramelekteatro

3)Il CYBEROMANZO DI FRANCIONE: IL METODO IPERTESTUALE TESEO PER IL  
   ROMANZO DEL FUTURO:

   http://www.antiarte.it/cyberomanzofrancione

4)UNIONE EUROPEA GIUDICI SCRITTORI(EUGIUS): LA NUOVA UNIONE DEI GIUDICI  
   UMANISTI D'EUROPA: http://www.antiarte.it/eugius

5)UROBORNAUTA: VIAGGIO NEI MONDI MAGICI DI FRANCIONE:     
   http://www.antiarte.it/urobornauta

6) MOVIMENTO UTOPIST-A(MU): IL GIOCO DELL'ANTIPOLITICA IN RETE:        

    http://www.antiarte.it/movimentoutopista

7)ARTISTIKA: L'ANIMA  DELL'ARTE NELLA VILLA-AZIONE PERMANENTE DEGLI  
   ARTISTI LIBERI: http://www.antiarte.it/artisti-ka

8)TRENO DI LUCE 8017: L'INNO ALLA PACE DEI 521 MORTI DELLA TRAGEDIA DI  
   BALVANO http://www.antiarte.it/trenodiluce

   

        ASS. RINASCIMENTO 2000          

         VILLA "HAGAR QIM" -          

     VIA FERECRATE 22- 00124 CASALPALOCCO - ROMA  

     TELEF. E FAX 06-50912458   

          EMAIL: adramelek@tin.it 

        
 
 

 

 

(in Atti del Convegno Kerberos 2006

L’Uomo del III Millennio:

Conoscenza, Crescita Personale, Evoluzione Spirituale

visti secondo la Scienza,

http://216.239.59.104/search?q=cache:PA-fqBWRFaoJ:www.fr-consulting.it/

Atti_Primo%2520Convegno%2520Internazionale%2520Fondaz-Kerberos.doc

+sentenza+anticopyright&hl=it&ct=clnk&cd=40&gl=it&client=firefox-a

 

 

LUX TERRAE        www.luxterrae.com

Domenica 20  febbraio 2011  -  h 10.00 – 19.30

 

CONVEGNO

IL TEMPO DELLA RIVELAZIONE

LA RESPONSABILITA' VERSO SE STESSI E VERSO IL PIANETA

                                                                        

Polo Culturale Seraphicum

via del Serafico n. 1

(ampio parcheggio interno)

(Metro B - Eur Laurentina)

Note sul Convegno

IL TEMPO DELLA RIVELAZIONE

del 20 Febbraio 2011 a Roma,

Polo Culturale SERAPHICUM, Via del Serafico, 1
Ampio parcheggio interno – Metro B Eur Laurentina
organizzato da Lux Terrae,
con Elfa production sponsor


Il riferimento del nostro convegno non è certo alle lezioni che Schelling alla metà del 1800 tenne a Berlino, sulla filosofia della rivelazione, ma più concretamente alle difficoltà che noi tutti sentiamo in maniera sempre maggiore, nel nostro vivere quotidiano, raffrontandoci con le piccolezze della vita sociale, che se moltissime volte ci apporta gioia e felicità, quando ci fa sentire fratelli di una comune famiglia, altre ci
rattrista e ci avvilisce, quando ci mostra gli aspetti egoistici e aggressivi dei nostri compagni di vita, e soprattutto quando ci svela i nostri stessi limiti. Nella vita normale tendiamo a non pensarci, andiamo oltre, ma molte volte è quella stessa vita, con le malattie e gli sbarramenti che ci ricorda di avere sbagliato percorso.
L’eterogeneità dei nostri relatori è il suggerimento che ci sentiamo di consigliare per avvicinare non tanto un modo di pensare migliore, in fondo ognuno trova il suo, ma la possibilità di potere vedere nuove prospettive e nuovi orizzonti, anche al cospetto di tempi tanto particolari quali quelli che sembrano delinearsi. Un economista, un
magistrato, un fisico, un regista ed uno psicologo, uniti dal filo rosso della passione per l’uomo e le sue debolezze, che divengono attributi dialettici formatori, nonrappresentano tanto la via di fuga dai dispiaceri terreni, quanto la ricerca di un modo nuovo di confrontarsi con la sofferenza e la speranza, sicuri che non tanto la chiusura degli occhi determina la via di fuga dal dolore, comunque inutile ed inopportuna, ma che serva e che vada ricercata la consapevolezza di un livello superiore di coscienza,
occorsa e accorsa nel confronto con le aspettative e le interiorità di una umanità sempre più integrata in un sistema universale che mostri i limiti dell’isolamento e le potenzialità invece della collaborazione, nel sistema terra, come nel sistema solare, come nel sistema universo.

Chiudiamo con le parole, anche se un po’ ermetiche, molto profonde, che un nostro lettore, della nostra rivista, Lux Terrae, Carlo, ci scrive, ricordandoci, e mostrandoci, la nostra comune aspirazione:

“Difficilmente ci si può sottrarre a quello che è il passaggio del tempo tra lo scorrere delle intemperie e vicissitudini umane, ed anzi molte volte sono proprio queste a scandirne il regolare abbattimento tra le scarnificate viscere esposte ai predoni interiori.
Come difficilmente si riesce a scorrere oltre i pensieri errabondi e denigratori di un dileggiante destino unico ma ripetibile nel suo incessante ondeggiamento serpentiforme. Lo scorrere sempre più vorticoso del sangue tra le vene impietose e gli specchi dei nostri umani ricorsi, sempre ed all’infinito ci soccorrono senza molta pietà e con disgraziata infinita lucida franchezza, al fine di confrontarsi, e farci confrontare,
con quell’aspetto nascosto, umbratile, perverso e accentratore, che nasconde invece immensi destini luminosi: la nostra vera e infinita vicinanza al sospetto di un multiverso sfaccettato e più che infinito, la vicinanza al mostro divorante la piccolezza umana per confrontarsi con la magnificenza degli infiniti livelli di conoscenza. Molte volte noi
umani ci confrontiamo sperando di non essere abbandonati nel vorticoso sole universale, così come soli nel nostro universo” .

Interventi


Il Diritto Salutare del Terzo Millennio Dott. Gennaro Francione
– Magistrato d’avanguardia (sue le prime sentenze rivoluzionarie sui diritti d’autore), drammaturgo, poeta, attore, scrittore, filosofo, con al suo attivo la produzione di decine di spettacoli teatrali, ed una dozzina di opere poetiche e di narrativa. E’ a capo di ben venti compagnie teatrali in tutta Italia. Ideatore di un diritto fondato sulla new economy, ha escogitato le scriminanti umanistiche (per la protezione dei deboli) ma soprattutto il diritto medicinale nel campo penale(non più punire ma curare)

Dott. Ulisse Di Corpo - Statistico, Sociologo
Entropia e Sintropia. Il modello dei bisogni vitali

Dott.ssa Fiorella Capuano – Avvocato Olistico, esperta in Naturopatia e Musicoterapeuta
La Madre di tutte le Profezie: 2012 tempesta del Sole – Black out della Terra – Finimondo, ma non Fine del Mondo

Dott. Massimo Marinelli – Psicologo, Psicoterapeuta, operatore sociale, membro ordinario dell’Accademia Tiberina
Induismo e Cristianesimo: un improbabile incontro tra Krishna e San Paolo

Dott. Pierluigi Paoletti – Esperto di economia e animatore del sito www.centrofondi.it presidente del coordinamento nazionale di Arcipelago SCEC (con il link http://www.arcipelagoscec.net/), parlerà delle recenti crisi economiche prospettando vie d’uscita concrete semplici ed efficaci

Dott. Varo Venturi – Regista , sceneggiatore e produttore cinematografico, oltre che attore e compositore, verrà introdotto dalla sua ultima opera, dove si è avvalso del supporto scientifico del prof. Corrado Malanga, chimico, ordinario dell’università di Firenze, ben noto nel mondo dei ricercatori ufologici per le sue ipnosi regressive sugli addotti. Il film, in uscita nelle sale in prima visione in primavera, affronta lo scottante argomento dei rapimenti alieni e del cover up ordito dai “poteri occulti”.

Ingresso offerta libera

INFO : 333.8525923 - 347.9494091

 

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