IL
DIRITTO SALUTARE DEL TERZO MILLENNIO
di
GENNARO FRANCIONE, giudice del Tribunale di Roma presidente dell'EUGIUS
UNIONE EUROPEA GIUDICI SCRITTORI: LA NUOVA UNIONE DEI GIUDICI UMANISTI D'EUROPA
Siamo
angeli con un'ala soltanto
e possiamo
volare solo se stiamo abbracciati.
1)IL DIRITTO
SALUTARE.
In
un convegno dove si tratta della Salute dell'Uomo del Terzo Millennio può
sembrare strano che si parli del diritto ma non lo è in una visione
olistica del mondo.
Il
diritto è l'insieme delle norme che regolano il corretto comportamento
dei componenti di una società e il primo problema che si pone in ogni
spazio-tempo è la qualità delle leggi. "Quid iuris?" si usa
dire tra i tecnici e i filosofi del diritto, nella presupposizione che
dalla giustezza delle normative (prima ancora dei comportamenti regolati)
deriva anche l'armonia nei rapporti sociali, ovvero quello che Confucio
chiama il li. Proprio dall'oriente e, in particolare dalla
filosofia confuciana, ci viene questo modello di fusione tra salute
pubblica e privata, via ius, nell'ambito di una visione di sinergia
globale.
D'altra
parte il termine salute si riferisce di primo acchito allo stato di
chi è fisicamente sano, ma per traslato indica salvezza, scampo e,
quindi floridezza, prosperità, integrità, acquisito in tale
prospettiva anche in chiave politica. Il Comitato di Salute pubblica era
appunto un organo esecutivo creato in Francia durante la Rivoluzione per
difendere lo Stato dai nemici interni ed esterni.
Il
diritto, in chiave interpretativa d'avanguardia, prescrivendo
comportamenti e sanzioni diventa anche un modus di salute
psicofisica e come tale va studiato in chiave medicinale. E come in
medicina esiste la medicina dura e invasiva, che tende a sradicare
il male anche in maniera violenta, oppure un'antagonista iatrica dolce e
suasiva, così nel diritto vi sono concezioni basate sulla forza bruta (più
o meno mascherata come nelle pseudodemocrazie) e altre fondate sul
concetto di cura dolce ed equilibrio armonico dei contrapposti
interessi, considerando la violenza penitenziale come extrema ratio
nei reati più gravi.
Su
questa base noi analizzeremo il nostro progetto di Diritto Salutare 3000,
con critica costruttiva agli attuali sistemi normativi che tendono a una
giustizia punitivo-retributiva ma soprattutto a un ordine sociale dove nel
liberismo sfrenato il forte schiaccia, ex lege, il più debole.
2)L'ARTE COME
FONDAMENTO DEL DIRITTO DEL TERZO MILLENNIO.
Lo
scrivente è Membro Accademico dell'Internationale Burckhardt Akademie,
nata nella tradizione neorinascimentale italiana; presidente e fondatore
dell'EUGIUS (Unione Europea dei Giudici Scrittori)2 e del
Movimento Antiarte 20003, basato sulla Fratellanza del Libero
Spirito Artistico, cui hanno aderito filosofi come Severino Proietti e
personalità della cultura internazionale come Dionisius Agius, Raul
Karelia e Visar Zhiti. Numerosi portali culturali, artistici,
giuridici(giudici, avvocati, addetti ai lavori etc.) supportano la nostra
attività dando ampio spazio alle nostre idee, ai nostri entusiasmi, ai
nostri progetti in un'Europa dove si dibatte il problema di una reale
democrazia, per cui c'è chi provocatoriamente sostiene che la Rivoluzione
Francese è ancora in atto, combattuta naturalmente con metodi pacifici e
gandhiani.
Qualunque
discorso sulla democrazia reale in Europa e nel resto del mondo va
inserito in quello che già facemmo di una nuova forza utopica mondiale
per rendere di fatto operativi i principi della Rivoluzione Francese
"Liberté, Fraternité, Egalité".
Nell'epoca
della globalizzazione bisogna sempre porre degli argini: al di là dei
numeri, spesso chissà perché favorevoli sempre ai più potenti e a un
liberismo sfrenato e soverchiante paradossalmente spacciato per
umanitarismo, bisogna sempre essere vigili e accorti nel distribuire le
risorse del pianeta tenendo come perno centrale nella vita del mondo la
difesa dei più deboli.
Il
nostro gruppo che porta avanti il diritto del Terzo Millennio parte da
alcune chiavi interpretative nuove e universali per realizzare un
rinnovato diritto, basato non sulla forza bruta della norma ma su una
visione estetica di contemperamento perenne delle opposte esigenze in
campo, indebolendo i forti e rafforzando i deboli.
3)IL PRIMATO DEL
SAPERE SULL'ECONOMIA.
Il
Primato del Sapere sull'Economia, da noi sostenuto sulla base
dell'esperienza del cyberspazio trasfuso nell'ulespazio4, trova
il fondamento in intuizioni il cui humus è offerto direttamente dalla
Costituzione e non certo dalla legge ordinaria.
Le
normative a tutela del diritto d'autore, civili e penali, sono, infatti,
sorte per tutelare interessi di classi economiche dominanti, interamente
impegnate nella realizzazione dei loro interessi materiali, disinteressate
dell'elevazione morale, sociale e spirituale dell'Uomo Debole.
Geometrizzare
il discorso in fatto di diritto del nuovo millennio richiede, quindi,
partire dalla Costituzione la quale offre nelle primissime norme i criteri
per un bilanciamento sociale efficace al fine di creare una giustizia in
re tra gli uomini.
Per
inquadrare questo discorso dobbiamo partire dalla situazione come è. Lo
stato in cui viviamo è ancora sbilanciato: debole coi forti e forte coi
deboli. Noi, vogliamo cambiarlo: renderlo forte coi forti e debole coi
deboli. Lo impone l'art. 3, 2° co. della Costituzione italiana che affida
alla Repubblica di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impedisco il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese".
Un
dovere che impegna tutti i poteri dello Stato(politico, amministrativo,
giudiziario, massmediale) per la realizzazione di una concreta libertà e
uguaglianza tra gl'individui della Repubblica.
Rileggendo
i primi principi della Costituzione (soprattutto artt. 2 e 3 della Cost.)
riecheggiano nell'aria i tre principi espressi dalla Rivoluzione Francese:
Liberté, Egalité, Fraternité.
La
libertà è stato il baluardo delle destre. Una libertà che squilibra i
forti surclassanti i deboli.
L'eguaglianza
è stato il vessillo delle sinistre, che hanno schiacciato le individualità
in nome di un becero egualitarismo.
Il
nuovo modello, offertoci dal Web che noi proponiamo è la Fratellanza del
Cybersocialism che, sulla base della condivisione umanitaria del sapere e
delle risorse, ridistribuisce le forze, indebolendo i forti e
rafforzando i deboli.
Per
attuare tanto il primo passo è affermare il primato del Sapere
sull'Economia.
Questo
principio è fondato sull'art. 41 della Costituzione secondo cui
l'iniziativa economica privata libera "non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana", ribadendo il concetto all'art.
42 dove si pongono limiti alla proprietà connessi alla sua "funzione
sociale".
Ergo,
a partire dal copyright, il Sapere non può essere compromesso da
interessi economici. Infatti è ancora la Costituzione che ci aiuta là
dove afferma che "l'arte e la scienza sono libere" (art. 33
della Cost.) e, perché siano realmente tali, nessun ostacolo di ordine
politico, sociale, ma soprattutto economico possono essere frapposte alla
loro diffusione.
Anzi
nel compito affidato alla Repubblica dall'art. 9 della Costituzione di
"promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica" va colto il principio di un'azione politica che socialmente,
massmedialmente e finanziariamente aiuti i deboli a emergere, non come
nell'attuale struttura in cui i forti dell'arte e cultura diventano sempre
più forti e i deboli sempre più deboli.
Da
questo modello, peculiarmente artistico e massmediale, ricaviamo una
chiave di rivoluzione dell'uomo in tutti gli altri campi del diritto del
Terzo Millennio.
4)L'AZIONE
PRAGMATICA DEI GIUDICI SCRITTORI.
Nel
2000 lo scrivente ha fondato l'EUGIUS, l'Unione Europea dei Europea dei
Giudici Scrittori. L'Associazione come si legge in home page del
sito, "ha lo scopo di associare i giudici-scrittori d'Europa al fine
di diffondere un messaggio universale di giustizia e arte nel presupposto
che ciò che è bello è anche buono e giusto. Ergo si può contribuire
all'unione delle persone, alla crescita dell'umanità e della solidarietà
in nome di una giustizia intesa non come mera punizione ma come ricerca
dei sistemi creativi per rendere l'uomo retto, mediante l'arte, la
cultura, lo spettacolo, l'informazione, la cooperazione culturale e
sociale".
Da
un messaggio artistico e di comunicazione cooperativa catarchica si passa
a una nuova visione del diritto inteso non come mera forza e punizione ma
come ausilio al fratello che ha deviato.
Stiamo
elaborando un progetto di Diritto 2000 che sostituisce al medievale
diritto penitenziale(basato sulla punizione) il neoumanistico diritto
medicinale(cura, sanzioni e misure di sicurezza).
Ci
battiamo come giudici-artisti per l'abolizione del processo indiziario e
letterario, a favore di quello a prova epistemologica, per l'umanizzazione
della giustizia e del sistema di pena, per il recupero dei devianti e
degli emarginati attraverso l'arte in particolare drammaturgica.
Per
fare tanto è necessario creare un nuovo patto tra i giusti e i buoni,
detentori del potere legislativo e giudiziario, e gli avversari, i
devianti e gli oppositori.
5)IL PATTO DI
FRATELLANZA.
Nel
corso del Convegno "La Costituzione Europea come prodotto
istituzionale unitario degli stati membri dell'Unione Europea scaturente
dalla teoria dell'accordo" (sotto l'alto Patrocinio del Parlamento
Europeo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Azione
Internazionale Giustizia e l'Europa Giudiziaria Unita, Uff. Stampa EUGIUS),
lavorammo sulla Teoria dell'Accordo elaborata dal giudice dott. Valentino
De Nardo5.
Giungemmo
alla conclusione che la costituzionalizzazione dei principi fondamentali e
in generale la teoria dell'accordo tra forze socioeconomiche forti e
deboli poteva funzionare solo creando reali catalizzatori per far sì che
l'Uomo forte e globalizzante, creando patti costituzionali pseudolibertari
e pseudoegalitari, non schiacciasse l'Uomo Debole.
La
storia letteraria e politica è piena di confusioni linguistiche, degne
non dei chimici ma dei soffiatori alchemici: "Il lavoro rende
liberi"(Auschwitz), "La vera libertà è la schiavitù"(Il
Grande Fratello di Orwell).
E'
giunto il momento di smascherare col catalizzatore informatico la
confusione tra liberismo e libertà, dove liberismo è quella reazione
chimica per cui lasciando liberi gli elementi sociali di reagire
autonomamente il più forte distrugge irrefragabilmente il più debole.
Il
progetto primario del gruppo del Diritto del Terzo Millennio è di
studiare, educare, vivere e operare in vista di un'unica finalità:
il Neorinascimento dell'Uomo e della Giustizia attraverso il Cybesocialism.
6)LA NUOVA CORTE
COSTITUZIONALE.
La
Rivoluzione Francese ha espresso principi che già i formulatori
delle costituzioni susseguenti compresero essere teorici tant'è che
nell'art. 3 della Costituzione italiana, oltre all'uguaglianza formale e
teorica del primo comma, è affermata anche quella sostanziale, per cui
compito dello Stato è rimuovere gli eventuali ostacoli che, limitando di
fatto la libertà, impedirebbero la piena realizzazione della persona
umana.
Eguaglianza
di avere, di fatto, leggi giuste e per questo non è sufficiente la
democraticità delle procedure di nomina di propri rappresentanti al
parlamento, ma è necessario poi un controllo assiduo sulla loro
operatività. Questo controllo, in primis di costituzionalità
operativa non dommatica ma scientifica, andrebbe rimesso subito dopo
l'emanazione della legge a un nuovo modello di Corte Costituzionale che
operi un esame ante litteram e con metodi e composizione nuova.
In
Francia già De Gaulle si rese conto della necessità di un controllo
immediato della Corte Costituzionale escogitando negli anni '50 una
pronuncia subito dopo l'emanazione della legge, cosa che non si verifica
in Italia e in altri paesi europei dove ad esempio una legge
incostituzionale potrebbe vivere per anni se non per decenni, per il
naturale moto uroborico6 insito nel principio della
conservazione dei sistemi per cui essi tendono a conservarsi piuttosto che
a modificarsi, malgrado un loro elemento sia illegittimo o dannoso.
Sarebbe
anche opportuno che la Corte Costituzionale dei singoli stati europei
agisse con componenti non solo specificamente giuridici ma anche con
l'ausilio di scienziati in varie discipline scientifiche strictu sensu
e umanistiche(sociologi, psicologi, scienziati dei vari settori etc.)ma
soprattutto con l'intervento di difensori del popolo onde assicurare il
vigile, costante controllo da parte dei destinatari dei provvedimenti.
7)LA NUOVA
PROCEDURA SCIENTIFICA COME GARANZIA DI EFFETTIVITA' DEI DIRITTI
COSTITUZIONALI DI LIBERTA' E UGUAGLIANZA DEI CITTADINI DEL TERZO
MILLENNIO.
Noi
esamineremo tre modelli di costituzionalizzazione scientifica attinenti al
settore lavoro, giudiziario e penitenziale.
Lavorare
tutti, lavorare meno; giustizia uguale per tutti; diritto medicinale. Tre
modelli per un nuovo sistema di costituzione nazionale e metanazionale
scientifica e non più dogmatica antiumanistica.
8)IL LAVORO A
MISURA D'UOMO.
Nel
campo del lavoro è necessario che un nuova Costituzione mondiale
garantisca davvero a tutti la capacità lavorativa, perché tutti hanno
diritto di fatto a un lavoro ad evitare sacche di disoccupazione estesa
che creano disagio sociale, malcontento, crimine.
E'
necessario al riguardo eliminare il modello dogmatico pseudoscientifico
dell'Europa Unita che, con l'astruseria del PIL, fa i conti in tasca ai
singoli stati pretendendo trasmutazioni della Welfare antiumanistiche. I
conti vanno fatti sempre in funzione di un unico risultato: la pari dignità
e opportunità per tutti gli esseri viventi.
In
Italia il nuovo modello pensionistico ha costretto, contro i patti
originari coi singoli dipendenti pubblici, a lavoro coatto supplementare
per anni e anni di tante persone col pretesto di salvare i conti di un
singolo istituto previdenziale.
La
vita degli uomini non si regola a causa dei conti dell'INPS ma con
l'intelligenza che ci narra di come gli anni di lavoro in più
pagati(forse) un po' di meno significano portar via lavoro a tanti giovani
che sarebbero subentrati agli anziani andati via al tempo originariamente
pattuito, ove garantiti col minimo di sopravvivenza.
Cosnseguenze
deleterie di questa insulsa politica dei numeri: disoccupazione uguale
crisi, lavoro nero, ozio, droga tanto diffusa tra le nuove generazioni,
delitti, costi occulti della società che si ritrova addosso i mali
conteggiati che voleva evitare, decuplicati. Questi conti, scappati al
PIL, rendono edotti della pseudoscientificità di quei conteggi.
D'altra parte la fallacità del sistema si verifica scientificamente
analizzando paesi come l'Inghilterra e andando anche a spulciare in alcuni
settori privati italiani dove la tendenza è al contrario: favorire il
prepensionamento per far affluire nuove, fresche forze di lavoro.
Lavorare
tutti, lavorare meno, dunque, secondo gl'insegnamenti del neoumanesimo
scientifico di Herbert Marcuse. La risorsa lavoro va
distribuita equamente tra tutti gli abitanti del pianeta terra, garantendo
a ognuno un minimo di sopravvivenza, un lavoro sicuro ma ridotto, tempo
libero pro die e pro iuvenili senectute per dedicarsi alla
propria umanità, alla famiglia, all'educazione pro se e pro
aliis, al volontariato solidale. Soprattutto tempo libero per
esplicare la propria creatività che rende buoni e fervidi secondo lo
spirito dell'Antiarte Neorinascimentale.
9)PROCESSO PER
PROVE VS PROCESSO INDIZIARIO.
Ora
vogliamo esaminare alcuni modelli specifici in cui lo scrivente ha avuto
ed ha poteri d'intervento diretto in quanto giudice del popolo italiano,
attinenti, quindi, alle relazioni tra la giustizia e le costituzioni
mondiali.
Anche in dimensione culturale, sociale e internettiana, il nostro gruppo
sta operando affinché il diritto di cittadini di essere giudicati
egualmente davanti alla legge non sia più un dogma ma una scienza.
Diventi cioè diritto di essere giudicati secondo criteri non più
letterari ma scientifici, affinché i verdetti si avvicinino con altissimo
grado di probabilità alla verità.
Analizzeremo,
della vasta materia attinente ai principi fondamentali, quella che si
riferisce peculiarmente al processo penale come sistema di prove e alla
sua conseguenza principale: la sanzione.
Il
richiamo al giusto processo contenuto nello statuto del Tribunale Penale
Internazionale riporta ad analogo principio contenuto in tutti i patti
internazionali sui diritti umani, che peraltro giammai viene specificato
nei suoi contenuti.
Il
primo problema da porre è cosa si deve intendere per giusto sistema
probatorio.
La
decifrazione concreta richiede l'applicazione nella valutazione della
prova dell'unico criterio valido in un mondo democratico che è proprio
quello scientifico. Peculiarmente va applicato il metodo più avanzato in
scienza, quello popperiano, procedendo non solo alla verifica dei dati ma
alla loro rigorosa falsificazione, in prova e controprova attraverso la
processazione di ulteriori dati che potrebbero scalfire l'ipotesi base.
In
molti paesi democratici il processo indiziario impera consentendo verdetti
basati non sulla verità scientifica ma sull'azzardo. Casus Barnabei, per
cui la cui buona sorte ci siamo battuti in rete, docet7.
Ma
esaminiamo l'Italia come modello. In brevissima cronistoria il processo
indiziario non era previsto dal codice Rocco ma fu elaborato dalla
giurisprudenza e introdotto nell'attuale codice di procedura penale, che
ha creato un sistema d'interpetrazione dei dati letterario e
antiscientifico sia pure dietro l'apparente forza degli elementi
"gravi, precisi e concordanti".
In
scienza le tracce dei fenomeni non portano a nulla ma hanno senso solo se
conducano a prove conclusive. Con gl'indizi puri, sia pure mascherati da
enigmistici intrecci significanti, ma anche con le prove non scientifiche,
si può dire tutto e il contrario di tutto; ergo il processo indiziario è
un processo anticostituzionale perché non garantisce né la certezza del
diritto e della prova, né l'eguaglianza dei cittadini davanti alla
legge(art. 3 Cost.), potendone compromettere ingiustamente la libertà(art.
2 e 13 Cost.) con carcerazioni preventive anche lunghe basate su meri
fatti indiziari.
Il
nuovo articolo 111 della Costituzione, asserendo la parità tra accusa e
difesa, ha aperto un varco per l'affermazione di una parità sostanziale e
non solo formale, garantita proprio dall'affermarsi di un metodo che ponga
fine alle ordalie logiche per attuare un'autentica rivoluzione copernicana
in materia di prove. Non più la pseudoscienza dogmatica e fideistica di
Aristotele, ma la nuova epistemologia popperiana per fondare col setaccio
critico il processo giusto.
Noi
auspichiamo un nuovo sistema di alta matematica8 basato
unicamente su prove(non indizi), sicure e fortissime. Soprattutto prove
scientifiche, con un potenziamento degl'investigatori sul modello di
Scotland Yard, perché solo la scienza investigativa garantisce
un'effettiva certezza del sistema probatorio, essendo in via di stretta
epistemologia la logica ricostruttiva quasi un mera conseguenza e non un
gioco linguistico che riesca a dimostrare qualunque cosa.
Quando la prova scientifica si elevi ad escludere
probabilisticamente l'ipotesi principe che sorregge l'accusa, ai giudici,
nel nuovo sistema, pur a fronte di elementi accusatori contrastanti, non
rimane che una via: assolvere. Non ci sono, infatti, elementi sufficienti
per dire che taluno è colpevole, pur non potendosi escludere che lo sia.
E
come in scienza una legge è tale se tutti gli esperimenti portano allo
stesso risultato, da qualunque sperimentatore essi siano eseguiti, così i
verdetti devono essere presi all'unanimità, bastando un solo dissenso per
scalfire l'evidenza dell'ipotesi base. In questo dissentiamo decisamente
dall'ipotesi di verdetto a maggioranza affermato in molti stati europei e
ribadito nello statuto del Tribunale Penale Internazionale.
Lo
scrivente in data 13 giugno 2000, come giudice monocratico, ha vanamente
sollevato questione d'incostituzionalità dell'art. 192 2° co. c.p.p.
ritenendo viziato il processo indiziario alla luce delle dette
formulazioni9. Ha anche tentato in sede giudiziaria di
sollevare questione d'incostituzionalità dell'art. 527 c.p.p. in rapporto
agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione. L'articolo appare
illegittimo costituzionalmente là dove non prevede l'unanimità nel
giudizio di colpevolezza, dovendo invece essere reputato valido e
scientifico il sistema che, attribuendo valore predominante al voto
dell'assoluzione, fa venire meno la certezza della responsabilità
escludendo conseguentemente la condanna10.
La
prova fallisce in laboratorio quando anche un solo esperimento non
confermi la congettura base. Nel campo giudiziario non si può risolvere
il verdetto in una sorta di gioco enigmistico fatto sulla pelle
degl'imputati.
De
scientia,
ergo, in dubio pro reo. Meglio 99 colpevoli fuori che un solo
innocente dentro, per parafrasare un giudizio già espresso sul punto
dall'illuminista e illuminato François Marie Arouet, detto Voltaire.
Si
pone così fine nel mondo intiero alla sequenza di vittime sacrificali e
capri espiatori in sistemi che, sulla testa dei singoli, devono comunque
mostrare di funzionare. Finalmente la Giustizia ridiventa la pura creatura
di Temi e non il mostro Tritacarne11, - per usare
il titolo del libro del poeta Karl Louis Gouillen condannato a morte in
America su base indiziaria -, che mercifica la condanna degl'innocenti per
il suo funzionamento e conta alla fine di una giornata quante teste un
giudice ha messo nel carniere. Lo Stato non più Leviatano, finalmente, ma
Angelo di luce e di Umanesimo Scientifico.
10)NOMOFILACHIA
DEL FAVOR REI.
La
nomofilachia è una funzione affidata al Supremo Collegio intesa ad
assicurare l'uniforme interpretazione della legge. Attualmente la
Cassazione procede ad interpretare norme anche in peius rispetto ai
giudici di grado inferiore. Tale sistema, per una democratizzazione reale
del sistema e per una reale certezza del diritto, va ribaltato.
Secondo
la nuova nostra impostazione, per dare certezze al diritto, a fronte di più
interpretazioni diverse delle norme i magistrati dovrebbero accogliere la
tesi esegetica più favorevole al reo, con principio da imporre alla
stessa Cassazione.
D'altro
canto neppure si può obiettare che l'interpretazione primaria più
favorevole possa essere "sbagliata", poiché non esistono
pronunce dei giudici erronee in sé, essendo esse frutto di un lavoro
collettivo che, nei contrasti, vengono poi sintetizzate dalle pronunce
della Cassazione.
Noi
qui propugnano il criterio d'inesigibilità (Nichtzumutbarkeit)
elaborato dalla dottrina germanica come "causa ultralegale di
esclusione della colpevolezza", ritenendo che esso trovi applicazione
in varie ipotesi espressamente disciplinate dalla legge e in principi
generalissimi che devono reggere l'opera degl'interpreti, per realizzare
la giustizia dei casi concreti sottoposti al loro esame12. La
Nichtzumutarkeit fonda nella nostra teoria l'altra faccia della Grundnorm
nella costruzione piramidale di Kelsen, rappresentando la Norma-base la
pretesa statale, una sorta di "Tu devi" kantiano eletto a
fondamento morale del diritto. Ad essa fa da contraltare l'Inesigibilità,
intesa come limitazione della Grundnorm attraverso la sua umanizzazione,
che si sostanzia nell'impossibilità di pretendere il dovuto sociale
oltre i limiti dell'umano concreto.
Si
tratta per entrambe le forme giuridiche di principi astrattissimi che
danno forza all'intero apparato normativo reale, che, diventando quanto
mai reali, si esplicano entrambi attraverso sottoprincipi e leggi
concrete, spesso interrelantisi gli uni alle altri. Il gioco della
prevalenza della Grundnorm o dell'equilibrio tra la stessa e la
Nichtzumutarkeit, ha fondato la natura degli Stati, che nella prima
ipotesi si sono istituiti come repressivi e totalitari, nella seconda sono
risultati ispirati da criteri di un diritto democratico e tendente a una
giustizia "giusta".
Il
problema qui sollevato emerge soprattutto in leggi prescrittive di
comportamenti "formali", il che c'illumina come il criterio
d'inesigibilità sia particolarmente da tener presente in normative di
pura forma, come le contravvenzioni, i reati finanziari, economici e
informatici di neoconio etc., dove neppure la coscienza naturale del
singolo è capace di distinguere la criminalità o meno insita in un dato
comportamento.
Si
tratta di obblighi e divieti indotti artificiosamente dal legislatore (cd.
reati di pura creazione legislativa), il quale, aiutato dai giudici, più
che mai dev'essere chiaro nel dire cosa vuole dai cittadini.
D'altro
canto l'art. 1 del cod. penale è di una chiarezza allarmante. Nella
dizione "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa
stabilite" c'è tutta la luce di una filosofia antica e consapevole,
per la quale certezza del diritto significa chiarezza di norme e di
esegesi.
Quindi,
a fronte di due interpretazioni della norma astrattamente entrambi
plausibili il principio del favor rei costituzionalmente protetto
deve sorreggere tutte le interpretazioni e le praesumptiones,
spesso adottate gratuitamente contro il reo. Ciò secondo il principio
di stretta legalità in linea con quello secondo cui "il sistema
penale è l'extrema ratio di tutela dei beni giuridici",
principio espresso dalla Corte Costituzionale che lo inserisce tra le
garanzie dell'art. 25 secondo co. Cost.13.
L'oscillazione
della giurisprudenza nell'interpretazione della legge nasce evidentemente
da norme non chiare. Quando la norma è bifronte, dai giudici
succedutisi nel tempo non si può se non chiedere interpretazioni sempre
più favorevoli al reo, con un criterio parallelo a quello sacrosanto
della successione di norme penali diverse nel tempo. L'art. 2 al 3° comma
così recita: "Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le
posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più
favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile". In via analogica allora l'inventio di una nuova
esegesi giurisprudenziale, a fronte di una precedente più favorevole, non
può esplicarsi in danno per l'imputato, soprattutto nei reati formali
dove proprio quelle decisioni antecedenti hanno finito per autorizzare
comportamenti poi vietati dai giudici successivi.
Già
la Corte Costituzionale, dettando parametri per determinare l'inevitabilità
dell'errore sulla legge penale, ha enunciato i casi in cui la norma sia
non riconoscibile, per assoluta oscurità del testo legislativo, o quelli
di grave caos interpretativo degli organi giudiziari preposti
all'interpretazione. In entrambi i casi non può essere fatto carico al
cittadino di una precettistica che viene meno essa stessa al dovere
primario di chiarezza nell'espressione del segno nell'esegesi.
In
una prospettiva futuribile, quanto mai imminente, il brocardo "nemo
ius ignorare censetur" appare sorpassato nell'epoca delle
comunicazioni di massa e dell'informatica, che permetterà a ogni
operatore del diritto di conoscere la sentenza emessa da qualunque giudice in ogni
parte d'Italia. Ma già ora, per paradosso, proprio l'eccesso di
conoscenza, e non certo la presunta non ignoranza del diritto, fonda una
nuova visione dello ius dove, nel mutamento di giurisprudenza, i giudici
successivi (anche di grado maggiore) non possono adottare interpretazioni
più sfavorevoli rispetto ai precedenti, anche là dove la norma non è
oscura, ma "aperta" e quindi incerta, perché schiusa a
molteplici soluzioni.
Insomma
l'assoluta, "illuministica" certezza della legge sempre più si
dimostra assai vicino al mito: la più certa delle leggi ha bisogno di
"lettura" ed interpretazioni sistematiche che (dato il
rapidissimo succedersi di "entrate in vigore" di nuove leggi ed
abrogazioni, espresse o tacite, di antiche disposizioni) rinviano,
attraverso la mediazione dei c.d. destinatari della legge, ad ulteriori
"seconde" mediazioni da effettuare con sommo rigore.
Per
concludere ove mai una tale interpretazione di metodologie esegetiche
potesse apparire riduttiva della sfera di libertà del giudice, c'è
da notare che il potere interpretativo va soggetto a canoni rigidi,
ispirantisi ai pricipi generali del nostro ordinamento giuridico, primo
fra tutti quello della certezza, che in ipotesi di successione
d'interpretazioni giurisprudenziali, come per le norme, non può non
esplicarsi nel favor rei.
Questo
serve anche all'esterno per la forma di giustizia, essendo non poche le
richieste senza risposte di utenti di giustizia i quali chiedono perché
mai nello stesso Tribunale, sullo stesso caso, un giudice decide in un
modo e un altro in maniera difforme, arrivandosi, ad esempio, per 300 dosi
di droga detenute ad assolvere o in contrapposizione a irrogare 9 anni di
reclusione.
D'altro
canto nell'attuale sistema italiano, istanze di un processo più equo per
una maggiore democrazia, emerse anche dal nuovo codice di procedura penale
nato dall'acquisizione di elementi del rito anglosassone, richiamano
all'esigenza di una revisione metodologica, su tutta la linea,
nell'operare dei giudici i quali, al di là delle false prospettazioni
demagogiche, sono nell'interpretazione dei veri creatori della legge,
ovvero legislatori a tutti gli effetti. Essi vanno, quindi, ridimensionati
quotidianamente nei loro eccessivi poteri esegetici da una sistema
automatico a prova di bomba per garantire equità e certezza dei diritti.
Ancora
una volta nel diritto esegetico del Terzo Millennio poniamo prima la
persona e poi la legge, essendo questa fatta per gli uomini e non
viceversa. Per l'umanizzazione della legge bisogna ridurre la funzione
interpretativa del giudice, in ogni stato e grado del giudizio, ai minimi
termini. Questo ad evitare che i cittadini siano vittime kafkiane di un
gergo per iniziati e di un linguaggio formale, altalenante e paradossale
negli esiti, che si gioca sulla loro pelle, sul loro sangue, sulla loro
libertà14.
11)DIRITTO
MEDICINALE VS DIRITTO PENITENZIALE.
Il
terzo momento che vogliamo analizzare è quello della sanzione penale in sé.
Esso
attiene a un altro principio scarsamente costituzionalizzato dalle
democrazie europee; il Principio di Fraternità cui sembra ispirata
la Costituzione che al terzo comma articolo 27 recita: "Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato". Ergo l'emenda e non la
penitenza è l'esito della contravvenzione alle leggi penali.
Stiamo
elaborando un progetto di Diritto 2000 per il Neorinascimento della
Giustizia, che sostituisce al medievale diritto penitenziale, basato sulla
punizione, il neoumanistico diritto medicinale, con cura, sanzioni e
misure di sicurezza, in nome di una Nuova Fratellanza tra le genti e le
classi sociali, tra i buoni e i cattivi, tra i perbene e i devianti.
La
criminalità dilaga. Le misure punizionali si rivelano insufficienti nella
forma e nella sostanza. Non si riesce a mettere dentro i criminali, e se
ci si riesce, subito riescono fuori. Allitterazione voluta per
sottolineare la funzione letteraria, à la carte, della pena.
Il
sistema è fallimentare: nella forma e nella sostanza. In un articolo
sulle rivolte nelle stracolme carceri brasiliane - una ogni 36 ore - si
riporta il pensiero di Tulio Khan, funzionario delle Nazioni Unite.
"La politica carceraria va rivista. Non si possono aumentare
all'infinito le celle o costruire sempre nuove prigioni. Bisogna lasciare
gli assassini in cella e decidere altri tipi di pene per i reati
minori"15.
Inutile,
quindi, stanziare somme per nuove prigioni, inasprire pene, inventare
nuovi reati come se non bastassero quelli che già abbiamo. S'impone
un'autocoscienza in primis che renda edotti della fallacità e
vetustà del metodo adottato fino ad oggi: punire e minacciare di punire
è una forma di azione criminorepellente annacquata, un palliativo che in
democrazia pura non porta a nulla.
E'
la nuova adozione del metodo scientifico, il ripensamento cartesiano, che
impone di prendere atto della fallacità del metodo a partire dalle alte
istituzioni dell'amministrazione dello stato e della giustizia.
Che
fare al di là d'interventi frammentari?
Ancora
l'epistemologia ci sorregge. Ci appelliamo alla scienza sociologica e con
essa affermiamo una volta per tutte che il delitto è una malattia sociale
e come tale va curata, così come il medico fa col paziente16.
Soprattutto va prevenuta, ad evitare che la malattia stessa si riveli o si
ripresenti.
Tutto
questo per dire che ancora l'Umanesimo Scientifico ci sorregge ed eleva il
teorema della Prevenzione e dell'Emenda a cardine del sistema giudiziario
medicinale.
I
nostri sistemi punizionali sono ancora basati sul fatto in sé compiuto
dal deviante, mentre la nuova domanda è non "Cosa hai fatto?"
ma "Perché l'hai fatto?".
E'
un nuovo giudizio che implica l'assunzione su di sé di ogni giudice del
destino dei devianti, diventando egli il loro medico sociale in aiuto con
esperti ed assistenti anche esterni, anticipando la fase della
sorveglianza già in quella del giudizio.
"In
un sistema illuminista radicale, quello che conta è che il giudice ci
sia. E che col giudice ci sia la possibilità di essere colpiti. Poi, che
questo si verifichi o meno deve rimanere un rischio reale, sia per chi
attacca (lo Stato) che per chi si difende (l'utente deviato).
Inoltre
quello che conta è la prevenzione non la repressione. Ai cittadini
importa poco l'esecuzione della pena, la sofferenza del detenuto.
Interessa che il crimine non sia commesso.
Il
Nuovo Mondo porterà all'eliminazione del terrorismo sanzionatorio per
fondare l'uomo sull'Est-Etica Pura fondata sulla Fratellanza e sulla
Tolleranza.
La
chiave di volta di un processo non sarà più l'individuazione del
"cosa ha fatto" il deviato, ma "chi è" e soprattutto
"perché l'ha fatto". Ciò ad evitare che urli davanti ai
giudici le sue ragioni in brevi inutili frasi di giustificazione, senza
sapere, i giudici stessi, vita, morte e miracoli del soggetto.
La
fratellanza implicherà che ciascun reo sarà affidato al
giudice-psicologo che lo seguirà nella fase del giudizio e
dell'esecuzione della sanzione. La fase della sorveglianza sarà
anticipata già a quella della cognizione, caricando il giudice della
sorte di ogni singolo individuo sulla via per il recupero, dovendo egli
seguirlo passo passo nella sanzione eventuale e nel percorso all'esterno
del carcere.
In
una prima fase di transizione le sanzioni penali saranno sostituite per lo
più da sanzioni civili e amministrative.
Alla
fine il Nuovo Mondo porterà alla distruzione delle carceri che saranno
abbattute materialmente o trasformate in ospedali, case per il popolo etc..
Saranno
cercati spazi ecologici, pianeti verdi dove curare i soggetti affetti da
patologia dello ius.
Sarà
rovesciato il terroristico e falso monito evangelico "Chi non è con
me è contro di me"17, per quello iperevangelico laico
"Chi non è con me rimarrà comunque con me".
Howard
Zehr, direttore del Mennonite Central Comunity Office americano, ha
avanzato una proposta di giustizia penale riconciliativa più conforme a
suo dire al modello biblico.
Il
sistema penale attuale è basato ancora sulla retribuzione anziché sulla
riconciliazione. Gli atti criminali sono considerati come offese contro lo
Stato, ovvero la generalità degli individui. Nella giustizia
riabilitativa, invece, il crimine è considerato una violazione contro le
persone e crea, quindi, un obbligo verso le vittime"18.
Il
disinquinamento alla fonte del malessere sociale criminoimpellente,
l'utilizzo di forme alternative al carcere, l'uso di tecnologie come
braccialetti elettronici, la creazione di un personale specializzato di
sorveglianza sul territorio, e altre misure correlate rappresentano le
chiavi cardine nella rivoluzione del sistema per attuare in maniera
scientifica il recupero del deviante, soprattutto a livello di
microcriminalità e delinquenza giovanile.
L'esito,
per tornare alla metafora della Rivoluzione francese, è il crollo finale
della Bastiglia, di cui alcune torri sono rimaste ancora in piedi. E' il
sistema penale in atto che fornisce di per sé un esempio della
dissoluzione del metodo punizionale e getta i semi per "forme di
nuova alleanza tra gli uomini, in un neoumanesimo, proiettato verso una
fratellanza non più predicata ma attuata nell'atto di estremo
coraggio".
In
Italia le carceri erano stracolme. Si parlava di 60.000 detenuti in
istituti che ne potevano contenere 40.000.
Dopo
l'indulto che in questi giorni ha messo fuori circa 20.000 detenuti, di
cui qualche migliaio sono subito rientrati, si fa un gran parlare di
amnistia anche per non far svolgere ai giudici processi inutili.
Il
problema è a monte. C'è un'amnistia generalizzata in paesi come il
nostro, alla fonte, sempre in atto per i microcrimini che finisce col
coinvolgere anche i megacrimini. Eccezionalmente qualcuno vi incappa, ma
è una mosca bianca che poi trova le immancabili forme legali per
salvarsi.
Ed
è così che lo Stato va naturalmente concentrandosi sui megacrimini, o
meglio dovrebbe. Quando in un paese come il nostro - vigendo il principio
dell'azione penale obbligatoria - si vuole perseguire tutto e tutti, per
paradosso non si persegue più nessuno. Sguazzano fuori grandi e piccoli
delinquenti.
Esiste
ancora nel mondo una visione giustizialista desueta che, volendo colpire
tutti i delitti di questo mondo, finisce solo per non colpirli affatto o
di colpirli male. Il peggio che è che la legge stressa diventa
criminogena perché crea letteralmente delitti secondo il detto confuciano
"più aumentano le leggi più aumentano i crimini".
In
questa prospettiva s'imporrebbe una politica di drastica depenalizzazione,
creando per molte infrazioni secondarie mere sanzioni amministrative o
civili.
Anche
in materie dure come droga sono stati avanzati progetti di
decriminalizzazione come quello della "riduzione del danno"
definito come un "insieme coerente di azioni e di interventi tesi a
garantire l'incolumità e la dignità, migliorare le condizioni di vita,
la salute e la compatibilità sociale dei consumatori di droga cronici
oppure non disponibili a smettere".
L'esperienza
giudiziaria e carceraria dimostra che la minaccia della reclusione più
che mai non produce validi effetti con soggetti tossicodipendenti e che i
tentativi di portare questi soggetti a smettere utilizzando strategie di
isolamento ed emarginazione non funzionano quasi mai e producono guasti
enormi. A questa categoria "malata" di devianti, quindi,
andrebbe garantito tutto il supporto necessario affinché il loro consumo
di droga rechi il minor danno possibile, a se stessi ed agli altri, prima
e dopo il commesso reato attraverso puri interventi di natura
psicosanitaria.
Più
in generale il fine primario della società è la salute delle persone e
la rieducazione dei soggetti devianti che in carcere è realizzabile solo in
minimis. Legalizzare le droghe significa portare allo scoperto i
giovani che praticano il vizio, assisterli, dissuaderli, curarli19.
La
politica della riduzione del danno, nel contempo, appare un valido rimedio
per tutta una serie di condotte dilaganti per le quali l'educazione,
l'assistenza sociale e in generale la cura possono portare a molti migli
risultati che la repressione, soprattutto nell'ambito dell'umanizzazione
dei rapporti coi devianti.
12)IL TRIBUNALE
INTERNAZIONALE DEI DEBOLI.
Eravamo
al 25 agosto 2001 quando nel corso della "Giornata del minore
rapito" V edizione, presso il CESC (Museo del Cinema di Roma) lanciai
l'idea di un Tribunale Internazionale dei Deboli.
I
bambini rappresentano la metafora del Debole, tant'è che le prive vittime
della guerra sono proprio loro.
Nel
convegno sopra citato al MICS si dibatteva contro i giudici stranieri che
in nome di una legge astratta rapiscono i bambini di altri paesi. Fu
allora che lanciai il mio "J'accuse" contro l'attuale sistema di
giustizia mondiale. Sì, perché, per evitare le guerre e le ingiustizie
"in buona fede" dei tempi di pace, un primo espediente è
combattere pacificamente per un mondo più giusto.
In
pieno spirito antiglobalizzazione e per una reale democrazia mondiale
avanzai l'idea di istituire il Tribunale Internazionale dei Deboli.
Proposi in particolare di creare, accanto al Tribunale Internazionale
per i Crimini di Guerra, un Tribunale Internazionale per evitare i crimini
di pace compiuti da Stati anche Democratici, avallando procedure
pseudolegali come la pena di morte, la tortura, i verdetti sommari e
indiziari etc..
La
proposta fu lanciata via internet attraverso il sito MOVIMENTO UTOPISTA20,
con la creazione ideale di un cybertribunale popolare. Ad esso veniva
affidato il compito di processare quei paesi che commettevano crimini ai
danni dell'umanesimo in tempo di guerra ma quel che è peggio in tempo di
pace, tradendo i principi della reale democrazia e specificamente
restandosene inerti a osservare la strage degl'innocenti nel mondo.
Il
peggior delitto contro la democrazia è l'omertà: il non vedere pur
potendo facilmente vedere, il non sapere pur sapendo, il non fare pur
potendolo.
13)DIRITTO ANTICOPYRIGHT.
Il
15 febbraio 2001 in veste di giudice lo scrivente emise quella che fu
chiamata sentenza anticopyright, quando assolse 4 venditori
extracomunitari di cd contraffatti per aver essi agito per stato di
necessità(bisogno di alimentarsi) e per analogia con lo sviluppo
antycopyright in Internet.
Per
quella sentenza fu sottoposto ad azione disciplinare
dall'allora Ministro della Giustizia Castelli, venendo poi prosciolto dal
CSM che, con quella pronuncia, ribadì la validità della pronuncia e la
piena indipendenza della magistratura.
In
quel verdetto si affermava il nuovo cybervangelo connesso al diritto di
accesso totale all'arte e alla cultura:
Anche la New Economy depone nel senso dell'arte a diffusione gratuita o a
bassissimo prezzo, per rendere effettivo il principio costituzionale
dell'arte e la scienza libere(art. 33 della Cost.) e, quindi, usufruibili
da tutti, cosa non assicurata dalle attuali oligarchie produttive d'arte
che impongono prezzi alti, contrari a un'economia umanistica, con economia
anzi diseducativa per i giovani spesso privi del denaro necessario per
acquistare i loro prodotti preferiti e spinti, quindi, a ricorrere in rete
e fuori a forme diffuse di "pirateria" riequilibratrice.
L'azione
degli oligopoli produttivi appare, quindi, in contrasto con l'art. 41
della Cost. secondo cui l'iniziativa economica privata libera "non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Solo un'arte a
portata di tasca di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani può
essere a livello produttivo umanitaria e sociale come richiesto dalla
Costituzione, per far sì che davvero tutti possano godere dei prodotti
artistici21.
La
sentenza si muoveva in un background specifico.
Dieci anni prima lo stilante aveva fondato il Movimento Antiarte nel cui
manifesto 22, al punto 7, affermava che l'Autore, in quanto
portavoce di cronache artistiche narrategli dal Mondo, aveva non più la
proprietà dell'opera, ma il mero possesso (detentio) delle forme
artistiche da lui create, delle quali, invece, era proprietaria l'Umanità.
Questo
principio fu ripreso dalla DUDDA (Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Arte) dallo scrivente ideata e firmata, l'11 novembre 2002, al Museo
del Cinema di Roma da una serie di artisti, intellettuali, giuristi etc.
nell'ambito di un sit-in per salvare quel museo dall'azione di aggressivi
gruppi commerciali. All'art. 6 la DUDDA recitava: "All'autore
dell'opera è riconosciuto il diritto morale d'autore e il mero possesso a
nome altrui delle forme artistiche, con un ridotto diritto di sfruttamento
commerciale, senza che chicchessia possa vantare alcuna proprietà
assoluta sul prodotto artistico"23.
Questa
visione rappresentò l'humus retrostante a una decisione che
avrebbe preso come giudice assolvendo gli extracomunitari venditori di cd
contraffatti per fame, aprendo così nuove frontiere per un diritto
d'autore a misura d'uomo dove il sapere prevale sull'economia.
Contemporaneamente si gettavano le basi per ampliamenti delle cause di
giustificazione avanzando ad es. l'idea di una "legittima difesa
economica" per difendersi dall'aggressività delle multinazionali in
tema di copyright e di monopolio sui brevetti farmaceutici24.
La
proposta anticopyright, veicolata grazie al Movimento
dell'Antiarte e soprattutto assimilata nella DUDDA, si è evoluta fino a
predicare una degradazione radicale alla base della proprietà
intellettuale, perché il Sapere è patrimonio dell'Umanità e
l'individuo, in quanto creatore di arte e cultura specifiche, ne è solo
un portavoce.
Anzi,
ne rappresenta il Cancelliere Estetico, per usare una metafora connessa al
mondo dei giudici-scrittori. Pertanto, qualunque diritto d'autore
economico assoluto è un attentato all'Uomo, nei suoi diritti alla libertà
e gratuità del Sapere. Quindi l'opera d'arte va smerciata a prezzi alla
portata della tasca del popolo con procedura da estendersi ai
brevetti in particolar modo a quelli farmacologici per i quali ora chi non
ha i soldi per pagare il salvavita può pure crepare.
Solo
con l'anticopyright globalizzato sarà reale lo sforzo
comune di dare accesso gratuito alle fonti d'informazione di salute
spirituale e materiale a tutte le popolazioni mondiali, soprattutto a
quelle del terzo mondo particolarmente carenti nell'attuale periodo
storico.
14)IL DIRITTO
EST-ETICO DEL TERZO MILLENNIO.
Una
chiave finale per la modernizzazione umanistica delle leggi è portare
l'arte al potere. "L'Immaginazione al Potere", dunque, è la via
per una rivoluzione spirituale ma soprattutto materiale nel Terzo
Millennio in nome di un'economia finalmente a misura d'uomo.
La
legge è stata fondata per secoli sull'etica e sulla sanzione ma il
fallimento è stato millenario. Noi vogliamo portare avanti un nuovo
ideale normativo estetico e platonico, nella convinzione che ciò che è
bello e anche buono.
Oggi,
a fronte della "cyberagonia del diritto d'autore", più che mai
viene in luce quel progetto antiartistico di riduzione della proprietà
intellettuale a mera "detentio" in nome dell'Umanità, con
mantenimento limitato del diritto morale d'autore ma suo drastico
ridimensionamento a livello di sfruttamento commerciale.
L'ANTIARTE
2000, come si legge in home page, è il Movimento Estetico del Nuovo
Millennio il cui compito è di affratellare tutti gli artisti di trincea.
Il target è creare nel Grande Numero degli Uguali la Forza Rivoluzionaria
che con mezzi pacifici e gandhiani porterà alla Genesi del Nuovo Stato
Estetico.
Qui
ci sarà veramente spazio per manifestare le proprie opere liberamente e
gratuitamente presso tutti i grandi e piccoli mezzi di produzione
editoriale, artistica, televisiva, cinematografica, teatrale, massmediale.
Antiarte
riconosce all'artista la paternità parziale dell'opera ma, per debellare
il diritto d'autore, è necessario che egli si liberi della forza
economica delle proprie opere, perché è proprio su questo valore che il
sistema copyright fonda e consolida il proprio dominio.
"Il
primato dell'arte e della cultura sull'economia - si legge ancora nella
DUDDA - rende la tutela del diritto all'arte e al sapere dell'uomo
prioritaria di fronte ad ogni altro interesse materiale ed
economico".
Gli
antiartisti concretizzano questo principio distinguendo l'arte come
"contenuto" dall'arte come "confezione". Il contenuto
può essere diffuso liberamente e gratuitamente; la confezione può essere
venduta ma ad un prezzo onesto ed accessibile.
Un
modello di potere (anzi di antipotere) umanistico per gli artisti che, ove
gli esteti raggiungano i vertici della res pubblica25,
potrà essere trasfuso in tutta la società civile in nome di un Sapere,
fatto di Arte e Cultura, che prevalga sull'Economia grazie una creazione
spirituale vastissima che venga diffusa pressoché gratuitamente a livello
universale per il miglioramento dell'Uomo.
Nel
preambolo alla DUDDA veniva espressa un'altra chiave di rivoluzione del
copyright, posta a base di un ribaltamento sociale epocale in cui Internet
diventava strumento di realizzazione finale - in chiave realmente
democratica - dei principi della Rivoluzione Francese.
Si
affermava che "il riconoscimento da parte della specie umana del
diritto alla creatività e al sapere, fondato su Liberté, Egalité,
Fraternité, costituisce il fondamento della coesistenza della vita
nel Mondo".
Si
aggiungeva "che un concreto diritto di accesso all'arte e alla
cultura - inteso in rafforzativo quale diritto a non essere esclusi
- è fondamentale per l'elevazione dell'Uomo, il che si realizza
sostituendo l'attuale modello gerarchico a Piramide della società con la
nuova struttura Sferica di platonica memoria".
Il
Diritto Est-Etico del Terzo Millennio abbatte proprio la Piramide per far
vivere tutti gli uomini liberi, eguali ma soprattutto affratellati nella
Bellezza della Sfera Universale.
@@@@@@@@
ALLEGATO
@@@@@@@@
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ARTE(DUDDA)
(Progetto,
elaborato dal giudice drammaturgo Gennaro Francione, cui hanno già
aderito tutti i membri del Comitato di Difesa del Museo del Cinema di
Roma: AKKUARIA - MOVIMENTO ROMA IN PROVINCIA - ARTISTIKA
- MOVIMENTO UTOPIST(A)
- SINDACATO D'INIZIATIVA POPOLARE ARTE E CULTURA)
Preambolo
considerato che
ogni creativo ha i propri diritti;
considerato che
il primato dell'arte e della cultura sull'economia rende la tutela del
diritto all'arte e al sapere dell'uomo prioritaria di fronte ad ogni altro
interesse materiale ed economico;
considerato che
il riconoscimento da parte della specie umana del diritto alla creatività
e al sapere, fondato su Liberté, Egalité, Fraternité, costituisce il
fondamento della coesistenza della vita nel Mondo;
considerato che
l'arte e la cultura vanno gestite dagli artisti e non dai mercanti e dai
tecnocrati;
considerato che
un concreto diritto di accesso all'arte e alla cultura - inteso in
rafforzativo quale diritto a non essere esclusi - è fondamentale per
l'elevazione dell'Uomo, il che si realizza sostituendo l'attuale modello
gerarchico a Piramide della società con la nuova struttura Sferica di
platonica memoria;
considerato che
all'autore dell'opera, portavoce del sapere e dell'arte espresse in nome
dell'Uomo in Grande, va riconosciuto il diritto morale d'autore e solo un
limitato diritto di sfruttamento commerciale, ciò al fine di conciliare
la creatività individuale col diritto economico e morale di ciascuno di
usufruire della sua opera;
considerato che
la primarietà dell'arte sull'economia comporta l'affermazione di un
diritto incondizionato all'espressione e all'informazione senza che alcuna
censura possa essere praticata;
considerato in
particolare che l'educazione alla creatività e al sapere è il fondamento
della disciplina della nuova infanzia affinché impari a osservare, a
comprendere, a rispettare e amare il Mondo in uno spirito di libera
eguaglianza, gratuità e solidarietà delle opere;
considerato,
infine, che l'Utopia del Nuovo Mondo è realizzabile soprattutto
attraverso Internet e va coltivata sostituendo al modello dell'Uomo
Burocrate la figura dell'Uomo Artista.
SI PROCLAMA
Articolo 1
Il
Mondo è una Repubblica Democratica fondata sull'Arte.
La
sovranità appartiene agli Artisti e al Popolo, che la esercitano nelle
modalità indicate nella Carta.
Articolo 2
Il
Mondo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'Uomo Artista, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Articolo 3
Gli
Artisti nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti
all'esistenza estetica, senza nessuna distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali anche in relazione alla qualità delle opere tutte di pari dignità.
E'
compito del Mondo rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà, l'eguaglianza, la fratellanza degli
Artisti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti gli Artisti all'organizzazione politica, economica
e sociale del pianeta.
Articolo 4
Ogni
Artista ha diritto al rispetto.
L'Artista
ha il diritto di svolgere, secondo le proprie capacità e la propria
scelta, un'arte che concorra al progresso spirituale della società.
Il
Mondo garantisce a tutti gli Artisti il diritto al riconoscimento della
loro opera e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Articolo 5
L'arte
e il sapere sono liberi e gratuiti, essendo consentite solo limitate
eccezioni alla gratuità con prezzi comunque accessibili al popolo e
particolarmente all'infanzia.
Articolo 6
All'autore
dell'opera è riconosciuto il diritto morale d'autore e il mero possesso a
nome altrui(detentio) delle forme artistiche, con un ridotto diritto di
sfruttamento commerciale, senza che chicchessia possa vantare alcuna
proprietà assoluta sul prodotto artistico.
Ogni
limitazione posta all'arte e alla cultura dall'homo oeconomicus a fini
puramente mercantili costituisce un attentato all'arte e al sapere
dell'umanità.
Articolo 7
Tutti
hanno pari diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione senza alcuna
repressione penalistica di tale facoltà.
La
pubblicazione di opere, la stampa, la televisione, internet e ogni altro
media diffusivo dell'arte e del sapere non possono essere soggette ad
autorizzazioni o censure.
Articolo 8
Gli
Artisti hanno il diritto privilegiato e solidale di gestire i mezzi di
produzione, diffusione e distribuzione dell'arte e del sapere.
Articolo 9
Gli
Artisti hanno uguale, concreto e incondizionato diritto di accesso ai
media pubblici e privati, tutti compresi e nessuno escluso, in
compartecipazione da garantire in ogni caso col sistema della rotazione.
Articolo 10
Gli
Artisti hanno diritto all'equanime ripartizione degli spazi, delle
strutture e delle sovvenzioni pubbliche da garantire in ogni caso col
sistema della rotazione.
Il
Mondo riserva trattamenti privilegiati ai Mecenati che privatamente e in
maniera equanime sovvenzionano l'attività artistica.
Articolo 11
Gli
Artisti hanno il diritto alla Fratellanza e alla Cooperazione, attuata
attraverso associazioni di mutuo soccorso col compito di garantire la loro
vita materiale e spirituale.
Le
associazioni di protezione e di salvaguardia degli Artisti devono essere
rappresentate a livello governativo.
Articolo 12
L'Artista
ha un unico dovere fondamentale: l'Uomo
@@@@@@@@@@@@@@@
INDEX
1)IL DIRITTO
SALUTARE.
2)L'ARTE COME
FONDAMENTO DEL DIRITTO DEL TERZO MILLENNIO.
3)IL PRIMATO DEL
SAPERE SULL'ECONOMIA.
4)L'AZIONE
PRAGMATICA DEI GIUDICI SCRITTORI.
5)IL PATTO DI
FRATELLANZA.
6)LA NUOVA CORTE
COSTITUZIONALE.
7)LA NUOVA
PROCEDURA SCIENTIFICA COME GARANZIA DI EFFETTIVITA' DEI DIRITTI
COSTITUZIONALI DI LIBERTA' E UGUAGLIANZA DEI CITTADINI DEL TERZO
MILLENNIO.
8)IL LAVORO A
MISURA D'UOMO.
9)PROCESSO PER
PROVE VS PROCESSO INDIZIARIO.
10)NOMOFILACHIA
DEL FAVOR REI.
11)DIRITTO
MEDICINALE VS DIRITTO PENITENZIALE.
12)IL TRIBUNALE
INTERNAZIONALE DEI DEBOLI.
13)DIRITTO ANTICOPYRIGHT.
14)IL DIRITTO
EST-ETICO DEL TERZO MILLENNIO.
ALLEGATO :
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ARTE(DUDDA)
* * *
L'ASSOCIAZIONE
RINASCIMENTO 2000
http://www.antiarte.it
E' LIETA
DI
PRESENTARE
I
NOSTRI SITI IN RETE
1)ANTIARTE 2000:
LA RIVOLUZIONE DELL'ESTETICA NEL CYBERSPAZIO:
http://www.antiarte.it/antiarte
2)ADRAMELEK
THEATER: Il TEATRO MAGICO E UROBORICO DI GENNARO
FRANCIONE:http://www.antiarte.it/adramelekteatro
3)Il CYBEROMANZO
DI FRANCIONE: IL METODO IPERTESTUALE TESEO PER IL
ROMANZO DEL FUTURO:
http://www.antiarte.it/cyberomanzofrancione
4)UNIONE EUROPEA
GIUDICI SCRITTORI(EUGIUS): LA NUOVA UNIONE DEI GIUDICI
UMANISTI D'EUROPA: http://www.antiarte.it/eugius
5)UROBORNAUTA:
VIAGGIO NEI MONDI MAGICI DI FRANCIONE:
http://www.antiarte.it/urobornauta
6) MOVIMENTO
UTOPIST-A(MU): IL GIOCO DELL'ANTIPOLITICA IN RETE:
http://www.antiarte.it/movimentoutopista
7)ARTISTIKA:
L'ANIMA DELL'ARTE NELLA VILLA-AZIONE PERMANENTE DEGLI
ARTISTI LIBERI: http://www.antiarte.it/artisti-ka
8)TRENO DI LUCE
8017: L'INNO ALLA PACE DEI 521 MORTI DELLA TRAGEDIA DI
BALVANO http://www.antiarte.it/trenodiluce
ASS. RINASCIMENTO 2000
VILLA "HAGAR QIM" -
VIA FERECRATE 22- 00124 CASALPALOCCO - ROMA
TELEF. E FAX 06-50912458
EMAIL: adramelek@tin.it