Codice
deontologico dei medici italiani
TITOLO I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Definizione -
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il
medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati
con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della
professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della
professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la
cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2 - Potestà disciplinare - Sanzioni -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal
presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono
punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti.
TITOLO II - DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAP. I - Indipendenza e dignità della
professione
Art. 3 - Doveri del medico -
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica
dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e
della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di
sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di
ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le
condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione
cioè di benessere fisico e psichico della persona .
Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione -
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza
della professione.
Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale -
Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze
scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come
principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della
libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi,
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli
comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque
parte essa provenga.
Art. 6 - Limiti dell'attività professionale -
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di
vantaggio professionale.
CAPO II - Prestazioni d'urgenza
Art. 7 - Obbligo di intervento -
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai
rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente
attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Art. 8 - Calamità -
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve
mettersi a disposizione dell'Autorità competente.
CAPO III - Obblighi peculiari del
medico
Art. 9 - Segreto professionale -
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o
che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì,
conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o
programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della
riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto,
proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e
certificazioni obbligatorie):
a) - la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o
del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle
conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di
terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere e di volere;
c)- l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel
caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per
la protezione dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è
stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della
professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi
del presente articolo.
Art. 10 - Documentazione e tutela dei dati -
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della
documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a
codici o sistemi informatici.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto
professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni
relative a singole persone, il medico deve assicurare la non
identificabilità delle stesse.
Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri
mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione
del soggetto cui si riferiscono.
Art. 11 - Comunicazione e diffusione di dati -
Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone,
anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il
medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela
del segreto professionale.
Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente
acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati
sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della
sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO IV - Accertamenti diagnostici e
trattamenti terapeutici
Art. 12 - Prescrizione e trattamento terapeutico -
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna
la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far
seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto
diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella
programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio
diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la
libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del
rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e
sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato
delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti
dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e
delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di
impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare,
nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici
accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi
diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata
sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie
segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in
contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo,
sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda
tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la
loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente
informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto
a monitorarne gli effetti.
E' obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti,
le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento
terapeutico.
Art. 13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo -
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del
decoro e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito
della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo
restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve
sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e
richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi
eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette
"pratiche non convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di
favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui
al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine
professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di
prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla
professione è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine di
appartenenza.
Art. 14 - Accanimento diagnostico-terapeutico -
Il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti, da cui non si
possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un
miglioramento della qualità della vita.
Art. 15 - Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica -
I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza psico-fisica
del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità
terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al
malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V - Obblighi professionali
Art. 16 - Aggiornamento e formazione professionale
permanente -
Il medico ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale
permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e
competenze al progresso clinico scientifico.
TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I - Regole generali di
comportamento
Art. 17 - Rispetto dei diritti del cittadino -
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività
professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Art. 18 - Competenza professionale -
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo
obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo,
dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un
adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative
deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee
informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia
in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le
specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Art. 19 - Rifiuto d'opera professionale -
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la
sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la
propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e
immediato nocumento per la salute della persona assistita.
Art. 20 - Continuità delle cure -
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto
di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il
cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve
continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza
fisica e psichica.
Art. 21 - Documentazione clinica -
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere
la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o
dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati
per iscritto.
Art. 22 - Certificazione -
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino
certificati relativi al suo stato di salute.
Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto
dati clinici che abbia direttamente constatato.
Art. 23 - Cartella clinica -
La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e
diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e
contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica
e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.
CAPO II - Doveri del medico e diritti
del cittadino
Art. 24 - Libera scelta del medico e del luogo di
cura -
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio
fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le
strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto
fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul
diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga
a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25 - Sfiducia del cittadino -
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o
dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può
rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso;
deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro
collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla
prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
Art. 26 - Soccorso d'urgenza -
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro
collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante,
non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.
Art. 27 - Fornitura di medicinali -
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo
oneroso.
E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad
altri indebito lucro.
Art. 28 - Comparaggio -
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III - Doveri del medico verso i
minori, gli anziani e i disabili
Art. 29 - Assistenza -
Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il
disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o
extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla
cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o
abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia
all'autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore
possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e
affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità
e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti
degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora
vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non
legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla
necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla
competente autorità giudiziaria.
CAPO IV - Informazione e consenso
Art. 30 - Informazione al cittadino -
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte
operate; il medico nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità
di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere
soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del
cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter
procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite
con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere
elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o
di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.
Art. 31 - Informazione a terzi -
L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente
espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè
sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali
nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere
la comunicazione dei dati sensibili.
Art. 32 - Acquisizione del consenso -
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica
senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei
casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o
terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità
fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà
della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo
di cui all'art. 30.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano
comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere
intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle
possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione
del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di
intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico
contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui
al successivo articolo 34.
Art. 33 - Consenso del legale rappresentante -
Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato il consenso agli
interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati
sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento
necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è
tenuto a informare l'autorità giudiziaria.
Art. 34 - Autonomia del cittadino -
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente
espressa dalla persona
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà
in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso.
Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto
della sua volontà, compatibilmente con l'età e con la capacità di
comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale
rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne
infermo di mente.
Art. 35 - Assistenza d'urgenza -
Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la
vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà
contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
CAPO V - Assistenza ai malati
inguaribili
Art. 36 - Eutanasia -
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire
trattamenti diretti a provocarne la morte.
Art. 37 - Assistenza al malato inguaribile -
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase
terminale, il medico deve limitare la sua opera all'assistenza morale e
alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i
trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di
vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve
proseguire nella terapia di sostegno vitale finchè ritenuta
ragionevolmente utile.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata
la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
CAPO VI - Trapianti
Art. 38 - Prelievo di parti di cadavere -
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può
essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in
vigore.
Art. 39 - Prelievo di organi e tessuti da persona vivente -
Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo se
diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non
produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del
donatore, fatte salve le previsioni normative in materia.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e
presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi
legali rappresentanti.
CAPO VII - Sessualità e riproduzione
Art. 40 - Informazione in materia di sessualità,
riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione
cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia,
nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta
informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di
contraccezione.
Ogni atto medico diretto a intervenire in materia di sessualità e di
riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare la salute.
Art. 41 - Interruzione volontaria di gravidanza -
L'interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla
legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta a
scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per
la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere
sostituito da altro collega altrettanto efficacemente, può rifiutarsi
d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 42 - Fecondazione assistita -
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di
ovviare alla sterilità.
E' fatto divieto al medico, anche nell'interesse del bene del nascituro,
di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali
stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E' proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi
razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni
sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e
tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli
fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o
strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAP. VIII - Sperimentazione
Art. 43 - Interventi sul genoma e sull'embrione umano
-
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e
alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano finalità
di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Art. 44 - Test genetici predittivi -
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare
o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente
richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre del
concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più
ampia e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro risultato,
sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e
sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione
e di terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi a
fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e
consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato.
Art. 45 - Sperimentazione scientifica -
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si
avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Art. 46 - Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo -
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi
all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso
del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto,
liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli
obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonchè sui rischi
potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della
sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione
per finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso
deve essere espresso dai legali rappresentanti.
Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione
clinica su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in
condizioni di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.
La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei
protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Art. 47 - Sperimentazione clinica -
La sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica clinica, può
essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto
sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica
o terapeutica per i cittadini interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere
deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici
indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
Art. 48 - Sperimentazione sull'animale -
La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a
finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata
aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta con
metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico.
CAPO IX - Trattamento medico e libertà
personale
Art. 49 - Obblighi del medico -
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà
personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi
restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in
essere o autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessità e
nei limiti previsti dalla legge.
Art. 50 - Tortura e trattamenti disumani -
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o
semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o ad atti di
tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
E' vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale
femminile.
Art. 51 - Rifiuto consapevole di nutrirsi -
Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e
consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle
conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di
salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della
propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né
collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve
continuare ad assisterla.
CAPO X - Onorari professionali
Art. 52 - Onorari professionali -
Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa
diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo
professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte
all'interno di società di professionisti o a favore della mutualità
volontaria compresa l'attività libero professionale intramoenia,
esercitata dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende
sanitarie locali, che si configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va
accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere
subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima
professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da
ciascun Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di criteri
definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e
coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua
opera, purchè tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o
illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI - Pubblicità in materia
sanitaria e informazione al pubblico
Art. 53 - Pubblicità in materia sanitaria -
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità
personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella quale
presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue
qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi
e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si
concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario
del suo nome o di altri colleghi.
Art. 54- Informazione sanitaria -
L'informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della
pubblicità commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture,
servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione, con
qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile,
veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla
osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell'Ordine provinciale di
appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento della
Federazione Nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi
corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire,
indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente
rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati, spinte
consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare,
anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della
struttura nella quale opera.
Art. 55 - Scoperte scientifiche -
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo
sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine
di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.
Art. 56 - Divieto di patrocinio -
Il medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio e
avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di
esclusivo interesse promozionale.
TITOLO IV - RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I - Solidarietà tra medici
Art. 57 - Rispetto reciproco -
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto
e della considerazione della rispettiva attività professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale
comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto
al recupero delle spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a
ingiuste accuse.
Art. 58 - Rapporti con il medico curante -
Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per
ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega,
acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal cittadino
o dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico
curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli
indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche
anche nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO II - Consulenza e consulto
Art. 59 - Consulenza e consulto -
Il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la
consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo
gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora
la complessità del caso clinico o l'interesse del malato esigano il
ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o
terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto
dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi fornendo,
comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al
caso.
Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il
curante secondo le regole della collegiale collaborazione.
Art. 60 - Divergenza tra curante e consulente -
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare
la dignità sia del curante che del consulente.
E' affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo
terapeutico concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo alle
situazioni emergenti.
In caso di divergenza di opinioni il curante può richiedere altra
consulenza.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante
deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo
terapeutico consigliato.
CAPO III - Altri rapporti tra medici
Art. 61 - Supplenza -
Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è
tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le
informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di
assicurare la continuità terapeutica.
Art. 62 - Medico curante e ospedaliero -
Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private,
anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve
sussistere, nel rispetto dell'autonomia e del diritto alla riservatezza,
un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione
reciproca al fine di garantire coerenza e continuità
diagnostico-terapeutica.
Art. 63 - Giudizio clinico - Rispetto della professionalità -
I giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti
clinico-ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la dimissione
del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione
professionale dei medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del
malato.
CAPO IV - Medicina legale
Art. 64 - Compiti e funzioni medico-legali -
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il
medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili,
amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono
comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le
esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità
scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice
di Deontologia Medica.
Il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di
controparte in casi che interessano la persona da lui assistita .
Art. 65 - Visite fiscali -
Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il medico:
- deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria
qualifica e la propria funzione;
- non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito
alla diagnosi e alla terapia.
In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo
deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita
comunicazione al medico curante.
CAPO V - Rapporti con l'Ordine
professionale
Art. 66 - Doveri di collaborazione -
Il medico è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità
nei rapporti con il proprio Ordine professionale, tra l'altro ottemperando
alle convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua
attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare
la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio
provinciale dell'Ordine.
L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce
queste modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali
infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta
collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche
competenze che devono informare i rapporti della professione medica con le
altre professioni sanitarie.
Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e
disponibilità del medico convocato dal Presidente dell'Ordine costituisce
ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente dell'Ordine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di
vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti la professione
nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se
iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le
eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempiere
all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della
collettività e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei
propri compiti.
TITOLO V - RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I - Svolgimento dell'attività
professionale
Art. 67 -Modalità e forme di espletamento
dell'attività professionale-
Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di
attività professionale in forma singola o associata, utilizzando
strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere
approvati dagli Ordini, se conformi alle regole della deontologia
professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in ottemperanza
agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Federazione, sentito
il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione dello
statuto all'Ordine competente per territorio.
Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di
altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza
professionale.
L'attività professionale può essere svolta anche in forma associata con
le modalità previste dall'atto di indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa
dell'esercizio della professione:
- è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza
professionale;
- non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività, nè
forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e
ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia professionale.
Art. 68 - Rapporto con altre professioni sanitarie -
Il medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre
professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di
tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Nell'interesse del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di
collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le
competenze professionali.
TITOLO VI - RAPPORTI CON IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I - Obblighi deontologici del
medico a rapporto di impiego o convenzionato
Art. 69 - Medico dipendente o convenzionato -
Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di
convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è
soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine anche in adempimento degli
obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e
quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria
attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde
siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.
In attesa della composizione della vertenza Egli deve assicurare il
servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani
delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza
della propria attività professionale.
Art. 70 - Direzione sanitaria -
Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria nelle
strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento della sua
attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la
difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della
struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con l'Ordine professionale, competente
per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti
con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali
nell'interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo
attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.
Art. 71 - Collegialità -
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti
tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture pubbliche
o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di
collegialità e di collaborazione.
Art. 72 - Eccesso di prestazioni -
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura
in cui opera ogni garanzia affinchè le modalità del suo impegno non
incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni, nonché
sul rispetto delle norme deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi
di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera
professionale e la sicurezza del malato.
Art. 73 - Conflitto di interessi -
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e private
non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire
direttamente o indirettamente la propria attività libero-professionale.
CAPO II - Medicina dello Sport
Art. 74 - Accertamento della idoneità fisica -
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere
ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità
fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e
chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa
adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica
attività sportiva può comportare.
Art. 75 - Idoneità - Valutazione medica -
Il medico ha l'obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un
soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la
prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in particolare
negli sport che possano comportare danni all'integrità psico-fisica degli
atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e
all'Ordine professionale.
Art. 76 - Doping -
Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti
farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni di un
atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o
indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del
soggetto.
CAPO III - Tutela della salute
collettiva
Art. 77 - Attività nell'interesse della collettività
-
Il medico è tenuto a partecipare all'attività e ai programmi di tutela
della salute nell'interesse della collettività.
Art. 78 - Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie -
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di
trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e
tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità
nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi
compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art. 79 - Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze
da abuso -
L'impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel
recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da
abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi,
concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al
superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le
famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private
che si occupano di questo grave disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono
tenuti a inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di Deontologia
Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di
approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra devono prestare il Giuramento Professionale,
detto anche moderno Giuramento d'Ippocrate.