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Cosa prevede il Ddl stalking
 

Chi molesta con insistenza una persona e chi incita alla violenza contro transgender o gay finira' in manette rischiando il carcere fino a 4 anni. Alla Camera, alla fine di un percorso tormentato e lungo, la proposta su stalking e omofobia -frutto dello 'stralcio' dal ddl governativo sulla violenza sessuale- ha ottenuto il 15 gennaio l'ok in commissione Giustizia. Ma quale, nel dettaglio, il contenuto della legge? Intanto, il nuovo reato di stalking: da sei mesi a 4 anni -ma la pena aumentera' in caso di recidiva, o se a subire e' un minore- a chi 'reiteratamente' molesta o minaccia infliggendo alla vittima 'una sofferenza psichica' ovvero determini 'un fondato timore' per la sicurezza (propria o di persona vicina) o comunque pregiudichi in modo 'apprezzabile' le sue abitudini di vita. In via generale e' richiesta la querela, ma si procedera' d'ufficio se le minacce sono gravi. Gli atti persecutori, inoltre, saranno aggravante sia in caso di omicidio sia di violenza sessuale. E in piu' abiliteranno alle intercettazioni telefoniche e agli incidenti probatori per acquisire la testimonianza anche di minori.

Arrestato per 'stalking' a Bologna, è già libero

E' tornato libero Adil Mrabitou, il marocchino 40enne finito in carcere con l'accusa di violenza privata continuata per aver ripetutamente spiato una donna 36enne. L'uomo era stato fermato su richiesta della Procura di Bologna, ma il gip Milena Zavatti non ha convalidato l'arresto e non ha nemmeno concesso la custodia cautelare in carcere, chiesta dal pm Valter Giovannini. Per l'arresto mancava il presupposto della flagranza e il 40enne ha evitato il carcere perche' incensurato. L'impianto accusatorio del pm Giovannini, pero', e' stato accolto e confermato dal gip Zavatti. Il pubblico ministero aveva scelto di contestare al marocchino il reato di violenza privata, aprendo le porte allo "stalking" (cioe' la molestia ripetuta), reato contenuto in disegni di legge ancora in attesa di approvazione da parte del Parlamento. Le ripetute molestie del 40enne, secondo il racconto della vittima (una catanese di 36 anni), andavano avanti da due mesi, tanto che secondo Giovannini l'uomo ero arrivato a limitare l'indipendenza psicofisica della donna, costretta ormai a uscire di casa solo se accompagnata. Davanti al gip Zavatti, il presunto molestatore si e' difeso dicendo di essere responsabile solo dell'ultimo episodio, nelle altre occasioni non sarebbe stato lui a spiare la donna ma qualcun altro. L'ultima sera (la ragazza lo trovo' davanti al portone di casa) ha detto il 40enne, aveva trovato il cancellino del giardino aperto e cosi' aveva deciso di entrare. "Ma non l'ho mai perseguitata e non l'ho nemmeno spiata" ha detto Mrabitou. Il gip Zavatti, pur negando la misura cautelare, non gli ha creduto.

Lazio prima Regione ad aver presentato un progetto di legge

Secondo l'Istat, in Italia le donne fatte oggetto di comportamenti persecutori (telefonate, lettere, pedinamenti e atti vandalici) che rientrano nel cosiddetto 'stalking' (reato non previsto dal nostro codice penale, dall'inglese "to stalk": fare la posta), sono 2.077 mila, 937 mila delle quali e' stata vittima anche di violenza fisica o sessuale. E se in Parlamento e' stata approvata dalla commissione Giustizia una proposta di legge 'ad hoc', la Regione Lazio ha in agenda un analogo provvedimento il cui iter e' iniziato in commissione Sicurezza il 22 novembre dello scorso anno. A presentarlo e' stato Claudio Bucci (Sdi), che spiega: "Questa iniziativa portera' il Lazio a essere la prima regione italiana dotata di un simile strumento. La proposta di legge nasce dall'esigenza di porre in essere misure preventive nei confronti di un fenomeno sempre piu' diffuso e che e' il prologo, a livello nazionale, di circa il 10% degli omicidi colposi". La legge prevede l'istituzione presso le Asl di servizi anti-stalking che possano servire a sostegno alle vittime (nel 80% dei casi di sesso femminile) e avviare processi di prevenzione attraverso percorsi di recupero degli autori (nel 70% dei casi di sesso maschile). Importante anche la norma che facilita la stipula di protocolli d'intesa con autorita' giudiziaria e di pubblica sicurezza per definire strumenti di contrasto e quella che crea un osservatorio regionale sullo stalking con compiti di monitoraggio e consulenza.

Osservatorio 'stalking': 86% delle vittime donne tra i 18 e i 24 anni

In Italia, l'86% delle vittime dello stalking e' una donna ed ha un'eta' compresa piu' frequentemente tra i 18 ed i 24 anni (20%), tra i 35 ed i 44 (6,8%) o dai 55 anni in poi (1,2%). Sono dati diffusi dall'Osservatorio nazionale stalking dell'Associazione italiana di psicologia e criminologia. Un'indagine australiana ha osservato, tramite un sondaggio a 6300 donne, che e' piu' probabile che la molestia sia commessa da un uomo e risulta inoltre che il 2,6% delle vittime sposate o legate stabilmente, riferisce non solo che il reo risulta essere il coniuge o l'ex- partner, ma anche di aver subito violenza da questi. La violenza fisica, spesso di natura sessuale, e' quindi un tratto distintivo della vita della vittima. Un elemento interessante e' la categoria di vittime piu' a rischio che risulta essere quella denominata "help profession", ossia di tutti quegli operatori che si mettono in campo essenzialmente per aiutare il prossimo, fra cui assistenti sociali, medici, infermieri e psicologi.

Fenomeno in aumento soprattutto via mail

Il reato di stalking (la cosiddetta molestia insistente, dall'inglese to 'stalk': fare la posta) e' un fenomeno in crescita, realizzato soprattutto attraverso la posta elettronica. Le ultime rilevazioni sul fenomeno sono dell'Eurispes, che ha documentato lo stalking in un rapporto pubblicato a gennaio dello scorso anno. Da quando la rete e' diventata uno strumento di comunicazione personale per milioni di persone in tutto il mondo, spiega il rapporto, hanno cominciato a verificarsi con sempre maggiore frequenza, casi di minacce, intimidazione, molestie e persecuzione, attuati attraverso i servizi classici di Internet: e-mail (80% dei casi) e chat. L'analisi investigativa del cyberstalking, condotta dalla Computer investigation technology unit del dipartimento di Polizia di New York- su un campione di casi investigati dal 1996 al 2000- ha evidenziato una tipologia abbastanza ricorrente di molestatore (maschio, 25 anni) e di vittima (donna, 35 anni) e l'utilizzo primario dell'email come strumento di stalking. Talvolta, il molestatore realizza, pero', anche delle pagine web, inserendovi messaggi intimidatori indirizzati alla vittima o informazioni private e riservate su di essa. In altri casi, chi ha 'fatto la posta' pubblicizza sul web dei falsi servizi erotici della vittima, subissata di messaggi imbarazzanti. Infine, in altre circostanze, lo stalker ha messo on-line delle foto della vittima, reperite durante una pregressa relazione sentimentale, oppure scattate di nascosto, durante un appostamento.

Magistrato: "Punire lo 'stalking'? Il carcere è inutile

"La prima vittima di un reato e' chi l'ha commesso". Cita Fiodor Dostojevskj Gennaro Francione, gia' magistrato del Tribunale di Roma, avvocato penalista e scrittore, per sottolineare che "il reato di stalking e' gia' previsto nel codice penale, si tratta del reato di violenza privata, tanto e' vero che il magistrato di Bologna lo ha contestato al marocchino molestatore". E che il problema, per il giudice Francione, non sono le pene o la creazione di nuovi generi di reato, ma le "misure di sicurezza che servirebbero e che richiedono che queste persone vengano controllate sul territorio". Lo stesso discorso, sottolinea Francione, vale per i pedofili: "Anche in questo caso non serve il carcere: rinchiudere in cella a lungo chi ha commesso questo tipo di reato lo rende solo sempre piu' violento, l'abbiamo solo punito e non l'abbiamo curato". Anche lo stalker, chi molesta, per il giudice (che e' tra le altre cose autore del libro "Sistema penale tra realta' e utopia", Herald editore, 2008) non va chiuso in carcere, "anche perche' quando uscira' sara' incattivito e si vendichera', ma va controllato, per esempio con i braccialetti elettronici, e con la polizia che gli sta addosso". Giusto, secondo Francione, "imporgli di stare a distanza dalla vittima, ma bisogna che le forse dell'ordine controllino che lo faccia realmente".Ora, dice Francione, "le forze di polizia non possono intervenire perche' impegnate in altro, ma l'obiettivo piu' generale nella giustizia e' di ridurre la portata delle denunce e recuperare dalle carceri, che vanno svuotate da chi commette reati da eliminare, gli agenti di custodia. In questo modo gli operatori vengono reintegrati e messi a controllare il territorio". Lo stalker, come il pedofilo, va "messo sotto controllo, poi si applicano sanzioni amministrative come, per esempio, il sequestro del computer, e sanzioni civili. Il discorso e' piu' generale e coinvolge la riforma della giustizia in senso piu' ampio". Il carcere, spiega Francione, "non serve a redimere le persone, la prima cosa da fare e' creare una nuova politica criminale che elimini, per esempio, i nuovi reati come quelli 'bagatellari', cioe' di contraffazione di carattere commerciale che servono solo a proteggere determinate categorie, e non hanno senso perche' allora anche noi, quando compriamo un borsa falsa, dovremmo essere accusati di essere dei ricettatori". Gia' solo questo, per Francione, permetterebbe di svuotare in buona parte le carceri. "Facendo nuove leggi creiamo solo nuovi reati- spiega- che gia' esistono, quando il diritto che noi applichiamo e' barbarico e punitivo, basato sulla vendetta sociale". Per Francione "ogni deviante e' patologico sociale e come tale va curato". La cura e' appunto quella di "applicare sanzioni civili e amministrative e misure sicurezza, riducendo drasticamente il numero dei reati e dei detenuti".Ma sarebbe favorevole quindi alla castrazione chimica per i pedofili? "No, in questo caso- dice- si sostituirebbe la violenza di Stato a quella privata. Solo se lo chiedesse il pedofilo sarebbe giusto. L'alternativa e' il controllo a vita. In Inghilterra- conclude Francione- un pedofilo e' stato rimesso in famiglia dopo le cure, ma sta sotto controllo perenne".

Il criminologo: "Lo stalker? Può essere insospettabile"

Lo stalker? "Puo' essere anche una persona normalissima, per quanto i testi di criminologia dicano che abbia turbe psichiche e possa anche essere un soggetto paranoico e nevrotico". Cosi' Mario Filippo Calio', criminologo, investigatore e autore di "Stalking & stalkers", edizioni Liberistampautori.it, consulente dell'Osservatorio stalking, spiega un fenomeno che conosce bene. "Queste persone- spiega Calio'- in parte possono avere turbe psichiche, essere narcisisti, paranoici, borderline, ma in parte sono persone 'normali', magari ex partner, mariti che hanno avuto una situazione triste familiare, che sono stati lasciati, e impegnano tutte le loro energie per dare fastidio a queste donne, ex compagne magari, anche attraverso mail e internet, il cosiddetto cyber stalking". Ma come agisce lo stalker? "Comincia a telefonare o scrivere alla vittima- racconta Calio'- che ad un certo punto smette di rispondere alle telefonate e alle mail ed allora insiste, con bigliettini, lettere, fiori, e se non riesce nel suo intento di farsi dare retta aspetta fuori casa, segue la vittima che alla fine, esasperata, chiama la polizia e fa la denuncia". Lo stalker, pero', non molla, puo' vivere tutto questo come una sfida, puo' arrivare "ad aspettare la sua 'preda' al buio e puo' anche arrivare ad accoltellarla, ad ucciderla, e' gia' successo purtroppo diverse volte".Ma che cosa li muove? "Spesso- risponde il criminologo-, si tratta di persone che hanno un innamoramento non corrisposto e lo agiscono in maniera abnorme, il tentativo e' di ricondurre a se' la vittima, possono essere persone che soffrono di narcisismo. Ritengono di essere le persone piu' qualificata per riavere a se' quella donna. Insistono perche' sono convinti che questa persona tornera' con la coercizione". La vittima? "Ha un ruolo, se pur inconsapevole- dice Calio'-, se ha un persecutore innamorato puo' avere delle involontarie corresponsabilita', indirettamente e' la causa di tutto cio', talvolta e' perche' si e' scelta un altro partner, anche se chiaramente lo stalker non e' mai giustificabile. La vittima, purtroppo, non trova tanto consenso sociale e puo' correre brutti rischi coincreti". Fino ad oggi in Italia, a differenza di altre parti del mondo, spiega Calio', "come, dagli anni '80, Stati Uniti, Canada, Regno unito e Australia, molto piu' avanti di noi, non c'e' una legge ad hoc". Ma da noi non c'e' comunque il reato di violenza privata? "Si- risponde l'esperto- ma e' a querela di parte, si denuncia il fatto e poi le forze dell'ordine si muovono, ma in che modo? La vittima lo e' due volte, la prima volta del persecutore, poi della societa'. Le forze dell'ordine chiedono molte prove". Il criminologo spiega che ci sono "difficolta' a dimostrare la gravita' della situazione, proprio perche' oggi abbiamo questa situazione e manca un reato specifico che permetta di agire d'ufficio". "Gia' ora le forze ordine- sottolinea Calio'-, che sono state "preallarmate" con l'annuncio della nuova legge sullo 'stalking' passata in commissione Giustizia, sanno che devono aprire uno sportello specifico con il quale si muoveranno in modo diverso da prima". Ora la persona, dopo la denuncia, spiega il criminologo, "viene condannata per molestia, gli si danno 500 euro di multa e tre mesi di reclusione, che neanche sconta". Invece, dice, "sancire con la legge il reato di stalking permette di avere una situazione specifica stabilita dalla legge e c'e' la possibilita' di far intervenire le forze dell'ordine d'ufficio. Ora si interviene in questo modo solo se c'e' violenza". I casi piu' frequenti di stalking riguardano le molestie di un uomo nei confronti di una donna, mentre il caso inverso, di donne che molestano uomini, sono solo il 27-30%. Dai dati dell'Osservatorio nazionale sullo stalking (http://www.stalking.it/) diretto da Massimo Lattanzi, emerge che le vittime del fenomeno risultano infatti essere per l'82% donne. Ma solo il 17% troverebbe il coraggio di denunciarlo tacendo "per paura di peggiorare la situazione, per mancanza di fiducia nella giustizia o, piu' semplicemente, per il timore di non essere credute". Ma ci sono uomini che perseguitano uomini? "Si', si tratta soprattutto di omosessuali, ma saranno solo un 5% su 6.000 o 8.000 soggetti secondo dati americani". Ma come si comporta la vittima che subisce una molestia insistente? "Per un po' la persona sopporta poi, o ha una reazione, oppure occulta, magari per non suscitare i sospetti del partner. Ma non riesce ad uscire dal 'tunnel', e' molto facile che cada in un brutto stato di depressione, soprattutto se non ha nessuno con cui confidarsi". Quali consigli darebbe a chi e' vittima di molestie insistenti e non sa come fare per 'inchiodare' il colpevole? "Il consiglio e' di procurarsi qualche prova e andare dalla polizia denunciando la persona persecutrice, dando nome e cognome del persecutore. Se e' il caso- aggiunge Calio'- e' meglio assumere un detective privato che raccolga le prove per fare una denuncia ben circostanziata che permetta alle forze dell'ordine di muoversi meglio". E' meglio, conclude, "che la vittima vada a fare la denuncia accompagnata da un avvocato, per essere presa piu' in considerazione".

"Perseguitata per due anni dal mio più caro amico"

Fa parte della 'societa' bene' di Novara, ha 42 anni, lavora nel campo della moda e per ben due anni ha subito ogni tipo di molestia e persecuzione dal suo 'aguzzino'. Poi, grazie all'aiuto di un investigatore privato e criminologo e' riuscita a farlo condannare. E' la storia di A.M., ora finalmente libera da un 'incubo' che le ha rovinato l'esistenza e la vita sociale e dal quale solo ora comincia a uscire. "Sino alla fine non ero riuscita a capire chi fosse il mio 'stalker'- racconta la donna, che e' divorziata e madre di due figli-. Poi ho scoperto che era un amico, sposato, dirigente di successo, segretamente innamorato senza avermelo mai detto e che si vendicava perche' avevo trovato un altro partner dopo il divorzio". Aveva iniziato, racconta A.M., "mandandomi lettere anonime sempre piu' minacciose e piene di insulti, poi aveva continuato indirizzando lettere aperte agli esponenti piu' in vista della citta', nelle quali raccontava di mie presunte malefatte sessuali". Ad un certo punto, racconta ancora, "aveva anche cominciato a lasciare ovunque bigliettini da visita con il mio nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, nei quali io invitavo la gente a inesistenti party 'sexy'". Ma non bastava, per infamare la donna il persecutore occulto si era improvvisato anche 'artista', riempiendo la citta', muri del Duomo compresi, con poster osceni, nei quali compariva la donna disegnata, in situazioni oscene, insieme a questo o a quel notabile della citta'. "La gente ha cominciato a discriminarmi- prosegue la signora-, ma sara' poi vero, si chiedevano in molti, che io non avessi veramente fatto quelle cose?". La donna ingaggia quindi un investigatore e scopre l'identita' del suo oppressore che, del resto, lei conosceva bene perche' le era stato vicino come amico durante le fasi del suo divorzio. "Agiva cosi' per 'cacciarmi' dalla citta' e vendicarsi del fatto che io avessi trovato un nuovo compagno". A questo punto e' scattato il piano per bloccarlo. "E' stato scoperto dalla polizia in flagranza di reato mentre imbustava lettere- racconta ancora A.M.-, e denunciato anche perche' aveva attaccato quei manifesti osceni sul Duomo. Ha patteggiato per due anni e mezzo reclusione e ha dovuto pagare tutti danni morali e materiali". L'incubo, quindi, finisce ma, conclude A.M, "non e' stato facile riprendersi da questo tormento che mi ha rovinato la salute fisica, psicologica, la reputazione e ha coinvolto la mia famiglia, il mio ex marito e il mio nuovo compagno. Ho dovuto trovare prove schiaccianti e- conclude la donna- se non mi fossi potuta permettere un investigatore non so come sarebbe andata a finire".

http://www.dire.it/HOME/cosa_prevede.php?c=8901&m=3&l=it

 

La persecuzione nel codice penale

 

 

 

I delitti conto la libertà psichica sono, nel codice penale italiano vigente, la violenza privata (articolo 610), la coazione a commettere un reato (articolo 611), le minacce (articolo 612) e la cagionata incoscienza o abulia di una persona (articolo 613). Il codice penale li denomina Delitti contro la libertà morale, proteggendo (come dice nel suo Trattato Vincenzo Manzini) la libertà di determinarsi e di agire (o di non agire) secondo i motivi propri di ciascun individuo, cioè l’autonomia del volere e dell’agire di ogni persona.

L’articolo 610 del codice penale stabilisce: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia sono commesse con le armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, sia esistenti che di fantasia.

 

 

 

 

L’articolo 612 del codice penale stabilisce che chiunque minacci un male ingiusto è punito, se la minaccia è lieve, a querela della persona offesa e con la multa fino a diecimila euro; se la minaccia è grave, con la reclusione fino ad un anno e procedendo d’ufficio. In altre parole, non è necessaria la querela, ma solo la denuncia.

 

 

L’articolo 611 del codice penale stabilisce: Chiunque usa violenza o minaccia per costringere altri a commettere un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

 

 

Il codice penale italiano prevede come semplice contravvenzione le molestie o il disturbo alle persone e all’articolo 660 prevede: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a mille euro”.

 

Il reato continuato, anche per un tempo lunghissimo e insopportabile, prevede solo un aumento fino al terzo della pena che dovrebbe infliggersi.

I disegni di legge che parlano di stalking “inaugurano” una parola che, negli articoli del codice penale sopra indicati, non esiste. Questa parola è persecuzione!

Esiste anche lo stalking consumato con il cyber-stalking, con diffamazione o persecuzione (o l’uno e l’altro insieme) a mezzo internet.

La diffamazione, le molestie e, quindi, la persecuzione possono arrivare, come ci dice la Polizia Postale che se ne occupa, fino all’estorsione.

 

Limitrofo allo stalking, e sempre odiosamente connotato dalla persecuzione, è il mobbing. Nel disegno di legge 3255, 14° legislatura, leggiamo: “Definizioni e ambito di applicazioni: ai fini della presente legge mobbing s’intendono atti e comportamenti discriminatori  vessatori protratti nel tempo, caratterizzati dalla violenza o persecuzione psicologica, posti in essere da una o più persone nell’ambiente di lavoro, pubblico o privato, nei confronti di altri lavoratori, sopra ordinati o sottordinati, e che hanno per oggetto o per effetto un degrado delle condizioni di lavoro suscettibili di ledere i diritti e la dignità della persona, di alterare la sua salute fisica o mentale”. Questo disegno di legge prevede l’inversione dell’onere della prova, nel senso che dovrebbe essere l’accusato di mobbing a dimostrare l’insussistenza delle accuse a suo carico. Si affaccia il dubbio di incostituzionalità di tale inversione dell’onere della prova.

 

Non solo la Storia, ma anche la mitologia ha conosciuto la persecuzione o, con termine moderno, lo stalking.

Io era la figlia del re Inaco. Era assai bella e fu amata da Zeus nonostante fosse sacerdotessa della di lui moglie Era (la Giunone dei Romani). Per sottrarla all’ira della moglie, Zeus trasformò la bellissima Io in una mucca di colore bianco. Ma questa mucca fu catturata dalla gelosissima Era che la affidò alla custodia di Argo dai cento occhi, anch’egli figlio di Inaco. Il viziatissimo e privilegiato Zeus, re dell’Olimpo, si trasformava in toro per raggiungere Io, trasformata in mucca. Ma un bel giorno Zeus diede incarico ad Ermes di uccidere il guardiano Argo. La gelosissima Era, vera stalker della mitologia, mandò un calabrone a tormentare in continuazione la povera Io che, diventata furiosa, girò senza requie per tutta la terra finchè, dopo aver attraversato il Bosforo, giunse sulla costa africana, dove riacquistò la sua forma umana e mise al mondo un figlio di Zeus che divenne re d’Egitto.

 

 

 

 

 

 

La tutela contro la persecuzione in sede civile prevede il cosiddetto ordine di protezione in base all’articolo 342-bis, 342-ter del codice civile e 736-bis del codice di procedura civile.

Un recente ordine di protezione emesso dal Tribunale di Catania dice: “Premesso che in corso di giudizio di separazione ben può avanzarsi domanda di protezione, siccome espressamente previsto dall’articolo 8 della legge 154/2001; atteso che la ricorrente è stato fatto oggetto da parte del marito di continue minacce e atteggiamenti aggressivi e petulanti estesi anche alla sua cerchia familiare (concordi in questo senso sono le deposizioni dei testimoni) oltre che allo stesso difensore della parte; che il temperamento violento ed aggressivo del marito si è manifestato in tutta la sua evidenza nell’episodio riferito in qualità di teste dal fratello della ricorrente, il quale ha narrato di aver assistito personalmente alle minacce e agli schiaffi subiti dalla sorella; che anche in sede penale è stato adottato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania un provvedimento divieto di dimora nel comune di Catania per i medesimi fatti; che tali atteggiamenti aggressivi hanno creato un clima di timore e di sottomissione psicologica tuttora persistente; che rimangono pertanto integrati gli estremi della condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica e morale ed alla libertà della ricorrente così come previsti dall’articolo 342-bis del codice civile e che vi è fondato rischio della reiterazione della condotta pregiudizievole; P.Q.M. ordina al resistente la cessazione della condotta pregiudizievole sopra descritta e per l’effetto gli ordina di non avvicinarsi alla casa coniugale e di non avvicinarsi alla ricorrente, né al luogo di lavoro della stessa nonché al domicilio della sua famiglia d’origine”.

 

La persecuzione di un individuo nei confronti di un altro essere umano è dovuta alla mancanza di rispetto per l’altro. Chi considera gli altri esseri umani oggetti e non soggetti, ignora cosa sia il rispetto dell’altro, ignora cosa sia l’inviolabilità del corpo. Il comportamento del persecutore viola l’etica dell’alterità, altrimenti detta senso civico. I filosofi contemporanei più avvertiti trovano la tematica dell’alterità già nel pensiero filosofico di Ludwig Feuerbach (1804-1872) nello scritto La filosofia dell’avvenire. Feuerbach parte dal concetto di “etica comunicativa” per sviluppare il progetto fondamentale denominato “filosofia dell’avvenire”, perché l’essere umano stabilisce (o cerca di stabilire) un rapporto conoscitivo con ciò che gli sta attorno. Il rapporto tra gli esseri umani è un rapporto etico, perché conoscitivo del soggetto con l’altro soggetto, così simile eppure così “altro”!!.

La “problematica dell’uomo” ha reso Feuerbach consapevole della necessità del passaggio dalla logica all’essere. “L’uomo integrale è realizzabile solo a partire dalla dimensione del <Tu>, o meglio, dell’incontro dell’<Io> col <Tu>”, scrive Feuerbach nel saggio del 1846 Contro il dualismo di corpo e anima.

Nel 1880 ne La critica della filosofia hegeliana, Feuerbach aveva già scritto: “La nostra esistenza è inseparabile dall’esistenza di altri . . . gli altri partecipano della nostra essenza, della nostra natura di individui particolari, non meno necessariamente di quanto noi partecipiamo di noi stessi . . . Le idee scaturiscono soltanto dalla comunicazione, solo dalla conversazione dell’uomo con l’uomo. L’uomo si eleva al concetto, alla ragione in generale, non da solo, ma insieme con l’altro

 

 

Concludendo, immagino che voi vogliate sapere da me se ci sono rimedi contro la persecuzione. Rispondo subito che se il persecutore è un malato di mente, bisogna raccomandarsi al buon Dio ed il compito terreno spetta solo allo psichiatra, coadiuvato dal Servizio Sanitario Nazionale.

Viceversa, se il persecutore è un normale delinquente, la tutela penale e quella civile di cui vi ho parlato, sono efficaci, ma solo a due condizioni: escludere qualunque complicità, implicita o esplicita della vittima ed “allargare la base”, mettere, cioè, al corrente del problema (senza romanzare il fatto!) parenti, amici, conoscenti e vicini di casa per farsi aiutare. Come? È fin troppo ovvio! Intanto, rinunciare all’aria da regina offesa (“Io, nel palazzo non conosco nessuno! Con i vicini, saluto e basta! I miei vicini sono gentuzza! I miei parenti sono un pugno di invidiosi! A loro non faccio capire niente dei fatti miei! Nun ci faciti capiri nenti e genti!”, ecc. ecc.).

E poi, organizzare le uscite e i rientri in orari in cui c’è altra gente presente. E, soprattutto, non raccontare bugie!

Una mia cliente impietosì tutti allo studio raccontando che un suo ex amante la perseguitava tirando pietre contro le serrande e saltando continuamente sul balcone, dato che lei abitava al piano rialzato. Quando accertai che questa mia cliente si faceva consegnare continuamente assegni con cifre non indifferenti da questo asserito persecutore, la cacciai dallo studio. A distanza di molti anni, mi telefonò un mio amico quasi piangendo perché una povera ragazza veniva perseguitata da un ex amante che tirava pietre contro le serrande e saltava continuamente sul balcone dell’appartamento al piano rialzato, dove la “povera ragazza” abitava.  E mi chiese se potevo occuparmi di questo caso pietoso. Controllai i nomi e l’indirizzo. La presunta “povera ragazza” era sempre la stessa. Erano cambiati l’ex amante e l’indirizzo di casa. Ma si trattava sempre di una casa al piano rialzato.

Al di là della complicità della vittima, lo stalker può avere altri complici. Esistono stalker regolarmente sposati che agiscono con la complicità, omissiva, o anche commissiva, della moglie. In altri casi, qualche stalker dallo sguardo cupo è uno scapolo che agisce con la complicità, omissiva o commissiva, della madre o di qualche zia o di qualche sorella.

Lo stalker denunciato anni addietro da una professionista veniva a tutte le udienze accompagnato dalla moglie, maestra elementare taciturna e imbambolata anche quando in aula si ascoltavano le registrazioni delle minacce e il perito fonico confermava l’attribuibilità della voce allo stesso stalker.

                                                                                Anna Ruggieri