Contro Equitalia
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SI' ALL'ABOLIZIONE DI EQUITALIA, MA SERVE COSTITUIRE L'UFFICIO CONCILIATIVO TERRITORIALE.
Da più parti si invoca l'abolizione di Equitalia, non a torto, visti i danni che questa società di carattere privato, delegata dall'Agenzia delle Entrate per il recupero dei crediti vantati dallo Stato, ha prodotto nell'economia reale e nel sociale.
Equitalia agisce senza conciliare, ovvero senza instaurare il cosiddetto "procedimento stragiudiziale" che consente al debitore di trattare le modalità di restituzione del proprio debito. Attività che invece è esperita sempre nel diritto privato, ovvero negli atti intercorrenti tra privati.
Nel nostro sistema legislativo, lo Stato, che dovrebbe occuparsi del bene generale (il condizionale è d'obbligo) , invece non fa distinzione sulle motivazioni che inducono un soggetto ad eludere il pagamento del dovuto, e quindi passa immediatamente all'azione coatta esecutiva, ovvero al pignoramento del credito direttamente sul patrimonio del debitore.
Quello che vorrei esprimere con queste mie parole è che la cancellazione di Equitalia, non servirebbe a nulla se prima non venisse modificata la legge che regolamenta il rapporto creditizio/debitore tra Stato e cittadini.
Nel sistema di diritto privato esiste da anni ormai l'ITER STRAGIUDIZIALE, ovvero, il creditore o il debitore, incarica un soggetto terzo tra le parti, appunto un CONCILIATORE STRAGIUDIZIALE, che preso atto della situazione, dialogando con entrambi gli interlocutori, propone ad entrambi un ATTO TRANSATTIVO, ovvero la risoluzione del contenzioso al di fuori del Tribunale, con tempi e modalità che sia il creditore che il debitore concordano.
L'accordo viene stipulato mediante un ATTO TRANSATTIVO a norma dell'art. 1965 c.c. sottoscritto da entrambe le parti. Fa fede in qualsiasi grado di giudizio, ha tempi rapidi e bassissimi costi.
Da qui la mia proposta di prevedere un UFFICIO DI CONCILIAZIONI TERRITORIALI ove appunto sia prevista:
1) l'istituzione della conciliazione tra Stato e cittadino;
2) la compensazione nella procedura stragiudiziale di eventuali somme dovute dallo Stato al cittadino;
3) la possibilità per il debitore di pianificare un piano di rientro dello scaduto, che gli consenta tranquillità;
4) tempi veloci e costi moderati.

(Lorella Presotto in Settimo Potere in Fb)