SI' ALL'ABOLIZIONE DI EQUITALIA, MA SERVE COSTITUIRE L'UFFICIO
CONCILIATIVO TERRITORIALE.
Da più parti si invoca l'abolizione di Equitalia, non a torto,
visti i danni che questa società di carattere privato, delegata
dall'Agenzia delle Entrate per il recupero dei crediti vantati
dallo Stato, ha prodotto nell'economia reale e nel sociale.
Equitalia agisce senza conciliare, ovvero senza instaurare il
cosiddetto "procedimento stragiudiziale" che consente al
debitore di trattare le modalità di restituzione del proprio
debito. Attività che invece è esperita sempre nel diritto
privato, ovvero negli atti intercorrenti tra privati.
Nel nostro sistema legislativo, lo Stato, che dovrebbe occuparsi
del bene generale (il condizionale è d'obbligo) , invece non fa
distinzione sulle motivazioni che induc
ono
un soggetto ad eludere il pagamento del dovuto, e quindi passa
immediatamente all'azione coatta esecutiva, ovvero al
pignoramento del credito direttamente sul patrimonio del
debitore.
Quello che vorrei esprimere con queste mie parole è che la
cancellazione di Equitalia, non servirebbe a nulla se prima non
venisse modificata la legge che regolamenta il rapporto
creditizio/debitore tra Stato e cittadini.
Nel sistema di diritto privato esiste da anni ormai l'ITER
STRAGIUDIZIALE, ovvero, il creditore o il debitore, incarica un
soggetto terzo tra le parti, appunto un CONCILIATORE
STRAGIUDIZIALE, che preso atto della situazione, dialogando con
entrambi gli interlocutori, propone ad entrambi un ATTO
TRANSATTIVO, ovvero la risoluzione del contenzioso al di fuori
del Tribunale, con tempi e modalità che sia il creditore che il
debitore concordano.
L'accordo viene stipulato mediante un ATTO TRANSATTIVO a norma
dell'art. 1965 c.c. sottoscritto da entrambe le parti. Fa fede
in qualsiasi grado di giudizio, ha tempi rapidi e bassissimi
costi.
Da qui la mia proposta di prevedere un UFFICIO DI CONCILIAZIONI
TERRITORIALI ove appunto sia prevista:
1) l'istituzione della conciliazione tra Stato e cittadino;
2) la compensazione nella procedura stragiudiziale di eventuali
somme dovute dallo Stato al cittadino;
3) la possibilità per il debitore di pianificare un piano di
rientro dello scaduto, che gli consenta tranquillità;
4) tempi veloci e costi moderati.
(Lorella
Presotto in Settimo Potere in Fb)