Avv. Barbara Pirelli del Foro di
Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
"Per la madre i figli sono ancore
della vita" scriveva Sofocle, e una madre e' disposta a fare di
tutto per loro. Persino rubare.
E la giustizia tal volta si può
dimostrare comprensiva nei loro confronti, così come è accaduto a
una mamma disoccupata sorpresa a rubare generi alimentari in un
supermercato.
Della vicenda si è occupato il
Tribunale di Frosinone, nella persona del GOT,Avv. Daniela Possenti,
con provvedimento emesso nel Marzo 2014 che vede la donna imputata
per i reati di cui agli artt. 624 e 625 del
codice penale perché si era impossessata di una confezione di
arrosto di petto di tacchino, di una confezione di polpette di
bovino del peso di Kg. 0,500 e di una confezione di petti di pollo
in busta del peso di Kg 1,143, del valore commerciale complessivo di
euro 10,00 circa.
l furto si era consumato attraverso la
sottrazione della merce sistemata negli scaffali e
successivamente gli alimenti erano stati nascosti all'interno dei
pantaloni (cosa per cui le veniva contestata anche l'aggravante
del mezzo fraudolento).
In contumacia dell'imputata il giudice emetteva un verdetto
assolutorio per una serie di ragioni.
In buona sostanza nonostante la
condotta posta in essere dall'imputata integrasse il reato
contestato ad avviso del giudicante non sussistevano tutti gli
elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata.
Con riferimento all'aggravante del
mezzo fraudolento, il giudice fa notare che la stessa si
verifica quando la condotta "presenti una significativa ed oggettiva
maggior gravita' dell'ipotesi ordinaria in ragione delle
modalita' con le quali vengono aggirati i mezzi di tutela apprestati
dal possessore del bene sottratto".
Recentemente anche la Cassazione a
SS.UU. (con sentenza n. 40354 del 30 settembre 2013, n. 40354 )
precisando che "l'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento di cui
all'articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, delinea una condotta dotata di
marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosita',
astuzia, scaltrezza.
Premesso ciò, il semplice occultamento
della merce sulla persona o nella borsa non può essere letto come
una condotta di natura insidiosa perché trattandosi di banale
occultamento lo stesso può essere facilmente individuato dagli
operatori preposti alla vigilanza all'interno del supermercato.
Quindi sulla scorta di tale
motivazione e' caduta la contestazione dell'aggravante del mezzo
fraudolento.
Con riferimento, invece, al dolo
specifico del reato di furto, cioè quello di commettere l'azione
criminosa al fine di trarne profitto per sé o per altri anche in
questo caso non è stata ravvisata la presenza di questo elemento.
La donna infatti si apprestava a
commette il furto perché "spinta da subitaneo ed impellente
bisogno di procurare alla propria famiglia carne da mangiare",
in particolar modo l'azione sarebbe stata compiuta proprio per
sfamare i figli piccoli.
Gli alimenti sottratti avevano quindi
uno scarso valore non trattandosi di carne di pregio inoltre
l'azione era scevra da premeditazione perché la donna non aveva
usato astuzie per eludere la sorveglianza.
Il giudice ha però chiarito che nella
fattispecie non si ravvisa lo stato di necessità perché per
poter applicare questa scriminante e' necessario che l'agente compia
l'azione delittuosa in conseguenza di un pericolo attuale di un
danno grave alla persona non altrimenti evitabile.
Di conseguenza la suddetta scriminante
non può ritenersi applicabile "in relazione a reati asseritamente
provocati da uno stato di indigenza economica dell'agente, connesso
alla situazione socio-economica dello stesso, qualora ad essa possa
comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente
rilevanti".
In altri termini questo tipo di
scriminante può essere applicata solo nel caso in cui l'agente per
sopravvivere compie l'azione delittuosa perché vi è il fondato
pericolo di un danno grave alla persona, e' però necessario che il
pericolo sia attuale cioè che sia presente nel momento in cui
avviene il fatto.
Diversamente si finirebbe con il
rendere lecito il furto a tutte le persone prive di mezzi di
sostentamento violando quindi la legge.
In considerazione di tali
argomentazioni, il GOT ritenendo che, del reato contestato alla
donna,non fosse emerso l'elemento soggettivo ha emesso ai sensi
dell'art. 530 II comma c.p.p. sentenza di assoluzione perché il
fatto non sussiste.
Qui di seguito il testo della
sentenza.