Endiadi fulminante
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    MOTIVI DELLA DECISIONE

 

TIZIO  è  stato tratto a giudizio, chiamato a rispondere del reato  di cui alla rubrica.

All'esito dell'odierno dibattimento, svoltosi rito abbreviato condizionato alla produzione di documenti,  ritiene il Tribunale di dover adottare la seguente decisione.

 

1    )I FATTI E L'ARRESTO.

 

A carico dell'arrestato sussistono elementi in ordine al reato de quo  come emerge dalla testimonianza dell'operante CAIO.

Un servizio di appostamento dei C. C.  portava a sequestrare a carico del  prevenuto droga(eroina)  che la consulenza successiva del P. M. quantificava in numero 22 dosi.

Dopo il presunto spaccio  la perquisizione personale sul prevenuto portava a rinvenire una serie di contenitori con eroina mentre nulla veniva trovato nella sua abitazione.

Nel portafoglio venivano trovati euro 245.

Il prevenuto ha ammesso il possesso della droga, ma per uso proprio.

2    )L'ONERE DELLA PROVA.

 Va premesso che non c'è prova che la droga fosse destinata allo spaccio, prova che incombe al P. M.

Infatti già sotto vigenza della precedente legislazione si riteneva che "In tema di detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente, è sufficiente la sola inesistenza di prove contrarie all'assunto dell'imputato, di avere destinato la droga ad esclusivo uso personale...,perché debba essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 80, secondo co., Legge n. 685/75"(Trib. Cremona 25 marzo 1988 Massi, Giur. merito 1988, 807; Trib. Roma 27 nov. 1987, Russomando, Cass. pen. 1988, 712).

Ergo l'onere della prova in tema di droga per uso non personale incombe sul P. M.,  a maggior ragione  nel nuovo sistema normativo vuoi perché è intervenuto il referendum abrogativo del 18.4.'93 vuoi perché il nuovo codice di procedura penale ha posto accusa e difesa sullo stesso piano, al P.M. ciò derivando da canone fondamentale dell'ordinamento processuale penale.

Nel caso di specie  non c'è prova che con la ricezione di una somma di denaro il prevenuto abbia ceduto proprio la droga non essendo stato fermato il presunto tossicodipendente né essendo stato recuperato ciò che fu consegnato al predetto da TIZIO.

Rimane  a suo carico, quindi, solo il possesso delle 22 dosi di eroina che superano i limiti della Legge Fini-Giovanardi.

3    )ESEGESI DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI.

L'art. 73 nella nuova formulazione della cd. legge Fini-Giovanardi, correttamente interpretata, non comporta d'amblais che il possesso di quantitativi di droga superiori alla tabelle messe a punto dalla Commissione istituita dal ministero della Salute implichi di per sé un'illeceità penale della detenzione.

Tanto si ricava dal tenore letterale del testo, precisamente nell'art.  73, 1-bis, par. a), là dove, dopo aver nella prima parte  affermato il criterio del superamento dei limiti massimi indicati nel decreto emanato dalla detta Commissione, lo specifica nella seconda parte quando indica come criterio complementare  quello del giudizio sull'uso non esclusivamente personale, avuto riguardo al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato e ad altre circostanze dell'azione. Il che significa rimettere in circolo, con l'endiadi usata, mutatis mutandis in minimis, tutta la giurisprudenza precedente che distingueva tra scorta (non punibile penalmente) e quantitativo destinato presumibilmente all'uso di terzi.

Tanto si ricava dalla dizione della norma là dove il primo criterio del quantitativo di dosi contra legem risulta precisato con il secondo criterio grazie al termine ovvero, congiunzione che "si usa per correggere  e precisare un concetto precedentemente espresso" (Dizionario della lingua italiana, p. 707).

Nel caso di specie il concetto riportato nella prima parte del comma citato(mensura della droga posseduta) è solo un criterio indiziario particolarmente significativo ma in esegesi dettata dal favor rei, da intendersi nel seguente modo: al di sotto della soglia della tabella il possesso di droga è da intendersi senz'altro per uso personale in mancanza di ulteriori dati significativi, mentre al di sopra vanno comunque rigorosamente esaminati gli altri criteri complementari di cui alla seconda parte dell'art.  73, 1-bis, par. a).

Nel caso di specie  i limiti tabellari risultano superati per cui, è da escludersi in nuce la presunzione di uso personale, dovendosi sopperire con gli altri criteri della seconda parte del comma citato.

4    )IL QUANTITATIVO DI DROGA SEQUESTRATO.

Il legislatore in seguito al referendum abrogativo del 18.4.'93 non ha fornito un parametro per indicare un quantum che di per sé potrebbe essere indicativo di una destinazione della droga allo spaccio cosa attuata parzialmente dalla Legge Fini-Giovanardi.

Come detto anche alla luce di tale innovazione legislativa, che pure  ha fornito parametri ma puramente indicativi nel senso suesposto, la valutazione relativa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare il dato in maniera molto rigorosa, richiedendosi anche a fronte di forti quantitativi prove oggettive di riscontro della destinazione allo spaccio, non rilevatesi nel caso di specie.

La sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 504 in data 9.6.93 al riguardo esplicitamente detta che "la detenzione pura e semplice, anche di notevoli quantitativi di stupefacenti, non costituisce di per sé reato" mancando al tempo, come sottolineato dalla successiva giurisprudenza, un limite  alla quantità minima lecita di droga posseduta.

La Legge Fini-Giovanardi, come detto, ha fornito un limite ma di carattere puramente indicativo poi rimettendosi, comunque, al giudice per valutare se la droga che superi i limiti "consentiti per uso proprio" sia realmente destinata a terzi.

Da quanto detto, venendo, al caso di specie il quantitativo trovato è un dato neutro non potendosi escludere che il prevenuto siasi fatta una scorta in quanto assuntore della sostanza. 

Pertanto vanno valutati gli altri elementi richiamati dalla suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 504 del 9.6.93.

Alla luce dell'analisi suggerita dalla detta sentenza non si rilevano dati tali da far arguire un destinazione a terzi della droga, a partire dal quantitativo stesso che poteva essere destinato ad uso proprio, tenendo conto del processo naturale di scadimento degli effetti droganti.

 5    )ELEMENTI SOGGETTIVI.

 Dal punto di vista soggettivo risultano precedenti specifici per droga ma soprattutto in quanto datati non danno alcuna luce sul fatto che la droga fosse destinata allo spaccio, nel senso di una pregressa attività in quel senso.

D'altro canto il prevenuto ha riferito che è tossicodipendente da più di 15 anni e ha dimostrato questo status con la documentazione del SERT, dal che è compatibile il possesso di droga col suo status.

6    )CAPACITA' PATRIMONIALI.

Nessun elemento specifico ha fornito il P. M. in ordine alla mancanza di mezzi patrimoniali occorrenti per acquistare e mantenere la droga per uso personale del detentore,  che anzi il prevenuto ha dimostrato di aver lavorato trovandosi, quindi, in condizione di pagare la somma per acquistare le dosi possedute.

7    )ALTRE RES SEQUESTRATE.

Si aggiunga che non è stato rinvenuto nell'abitazione di TIZIO il solito armamentario per il confezionamento. L'eventuale presenza di involucri non è prova univoca non essendo escluso che anche il consumatore li utilizzi per meglio distribuire la sostanza da assumere.

8    )CONCLUSIONI.

Si desume dalle massime citate che costituiscono pur sempre il fondamento interpretativo della nuova legge Fini-Giovanardi che, pur essendo stato trovato il prevenuto in possesso di dosi superiori alla tabella ministeriale, in assenza di ulteriori prove in ordine alla destinazione non personale della droga, l'imputato debba essere assolto.

Concludendo non c'è prova di una destinazione allo spaccio della droga offerta dal P. M. in relazione alle dosi sequestrate, non essendo il solo quantitativo per le ragioni evidenziate sulla scorta di autorevole giurisprudenza elemento di per sé decisivo di impiego ad uso di terzi.

Ne consegue l'assoluzione dei prevenuto, con trasmissione degli atti in copia al Prefetto di Roma per quanto di competenza.

Va disposta confisca e distruzione della droga  in sequestro. Va disposta restituzione al prevenuto della somma sequestrata.

P.Q.M.

 

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve TIZIO  dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con immediata liberazione del predetto se non detenuto per altro.

Confisca e distruzione droga e di quant'altro in sequestro.

Trasmissione degli atti in copia al Prefetto di Roma per quanto di competenza. Restituzione al prevenuto della somma sequestrata.

 IL GIUDICE

DOTT. GENNARO FRANCIONE

 

http://italy.indymedia.org/news/2006/07/1124465.php

http://www.comunicati.net/comunicati/societa_civile/associazioni/28338.html

http://www.macchianera.it/Files/html/posta.html