MOTIVI DELLA DECISIONE
TIZIO
è stato tratto a
giudizio, chiamato a rispondere del reato
di cui alla rubrica.
All'esito dell'odierno
dibattimento, svoltosi rito abbreviato condizionato alla produzione di
documenti, ritiene il
Tribunale di dover adottare la seguente decisione.
1
)I
FATTI E L'ARRESTO.
A carico dell'arrestato
sussistono elementi in ordine al reato de quo
come emerge dalla testimonianza dell'operante CAIO.
Un servizio di appostamento
dei C. C. portava a
sequestrare a carico del prevenuto
droga(eroina) che la
consulenza successiva del P. M. quantificava in numero 22 dosi.
Dopo il presunto spaccio
la perquisizione personale sul prevenuto portava a rinvenire una
serie di contenitori con eroina mentre nulla veniva trovato nella sua
abitazione.
Nel portafoglio venivano
trovati euro 245.
Il prevenuto ha ammesso il
possesso della droga, ma per uso proprio.
2
)L'ONERE
DELLA PROVA.
Va premesso che non c'è prova
che la droga fosse destinata allo spaccio, prova che incombe al P. M.
Infatti già sotto vigenza
della precedente legislazione si riteneva che "In tema di
detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente, è sufficiente
la sola inesistenza di prove contrarie all'assunto dell'imputato, di
avere destinato la droga ad esclusivo uso personale...,perché debba
essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 80, secondo
co., Legge n. 685/75"(Trib. Cremona 25 marzo 1988 Massi, Giur.
merito 1988, 807; Trib. Roma 27 nov. 1987, Russomando, Cass. pen. 1988,
712).
Ergo l'onere della prova in
tema di droga per uso non personale incombe sul P. M.,
a maggior ragione nel
nuovo sistema normativo vuoi perché è intervenuto il referendum
abrogativo del 18.4.'93 vuoi perché il nuovo codice di procedura penale
ha posto accusa e difesa sullo stesso piano, al P.M. ciò derivando da
canone fondamentale dell'ordinamento processuale penale.
Nel caso di specie
non c'è prova che con la ricezione di una somma di denaro il
prevenuto abbia ceduto proprio la droga non essendo stato fermato il
presunto tossicodipendente né essendo stato recuperato ciò che fu
consegnato al predetto da TIZIO.
Rimane
a suo carico, quindi, solo il possesso delle 22 dosi di eroina
che superano i limiti della Legge Fini-Giovanardi.
3
)ESEGESI
DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI.
L'art. 73 nella nuova
formulazione della cd. legge Fini-Giovanardi, correttamente
interpretata, non comporta d'amblais
che il possesso di quantitativi di droga superiori alla tabelle messe a
punto dalla Commissione istituita dal ministero della Salute implichi di
per sé un'illeceità penale della detenzione.
Tanto si ricava dal tenore
letterale del testo, precisamente nell'art.
73, 1-bis, par. a), là dove, dopo aver nella prima parte affermato il criterio del superamento dei limiti massimi
indicati nel decreto emanato dalla detta Commissione, lo specifica nella
seconda parte quando indica come criterio complementare
quello del giudizio sull'uso non esclusivamente personale, avuto
riguardo al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato e ad
altre circostanze dell'azione. Il che significa rimettere in circolo,
con l'endiadi usata, mutatis
mutandis in minimis, tutta la giurisprudenza precedente che
distingueva tra scorta (non punibile penalmente) e quantitativo
destinato presumibilmente all'uso di terzi.
Tanto si ricava dalla dizione
della norma là dove il primo criterio del quantitativo di dosi contra legem risulta precisato con il secondo criterio grazie al
termine ovvero, congiunzione
che "si usa per correggere e
precisare un concetto precedentemente espresso" (Dizionario della
lingua italiana, p. 707).
Nel caso di specie il concetto
riportato nella prima parte del comma citato(mensura della droga posseduta) è solo un criterio indiziario
particolarmente significativo ma in esegesi dettata dal favor rei, da intendersi nel seguente modo: al di sotto della soglia
della tabella il possesso di droga è da intendersi senz'altro per uso
personale in mancanza di ulteriori dati significativi, mentre al di
sopra vanno comunque rigorosamente esaminati gli altri criteri
complementari di cui alla seconda parte dell'art.
73, 1-bis, par. a).
Nel caso di specie
i limiti tabellari risultano superati per cui, è da escludersi in
nuce la presunzione di uso personale, dovendosi sopperire con gli
altri criteri della seconda parte del comma citato.
4
)IL
QUANTITATIVO DI DROGA SEQUESTRATO.
Il legislatore in seguito al
referendum abrogativo del 18.4.'93 non ha fornito un parametro per
indicare un quantum che di per sé potrebbe essere indicativo di una
destinazione della droga allo spaccio cosa attuata parzialmente dalla
Legge Fini-Giovanardi.
Come detto anche alla luce di
tale innovazione legislativa, che pure
ha fornito parametri ma puramente indicativi nel senso suesposto,
la valutazione relativa è rimessa al prudente apprezzamento del
giudice, che deve valutare il dato in maniera molto rigorosa,
richiedendosi anche a fronte di forti quantitativi prove oggettive di
riscontro della destinazione allo spaccio, non rilevatesi nel caso di
specie.
La sentenza della suprema
Corte di Cassazione n. 504 in data 9.6.93 al riguardo esplicitamente
detta che "la detenzione pura e semplice, anche di notevoli
quantitativi di stupefacenti, non costituisce di per sé reato"
mancando al tempo, come sottolineato dalla successiva giurisprudenza, un
limite alla quantità
minima lecita di droga posseduta.
La Legge Fini-Giovanardi, come
detto, ha fornito un limite ma di carattere puramente indicativo poi
rimettendosi, comunque, al giudice per valutare se la droga che superi i
limiti "consentiti per uso proprio" sia realmente destinata a
terzi.
Da quanto detto, venendo, al
caso di specie il quantitativo trovato è un dato neutro non potendosi
escludere che il prevenuto siasi fatta una scorta in quanto assuntore
della sostanza.
Pertanto vanno valutati gli
altri elementi richiamati dalla suprema Corte di Cassazione nella
sentenza n. 504 del 9.6.93.
Alla luce dell'analisi
suggerita dalla detta sentenza non si rilevano dati tali da far arguire
un destinazione a terzi della droga, a partire dal quantitativo stesso
che poteva essere destinato ad uso proprio, tenendo conto del processo
naturale di scadimento degli effetti droganti.
5
)ELEMENTI
SOGGETTIVI.
Dal punto di vista soggettivo
risultano precedenti specifici per droga ma soprattutto in quanto datati
non danno alcuna luce sul fatto che la droga fosse destinata allo
spaccio, nel senso di una pregressa attività in quel senso.
D'altro canto il prevenuto ha
riferito che è tossicodipendente da più di 15 anni e ha dimostrato
questo status con la documentazione del SERT, dal che è compatibile il
possesso di droga col suo status.
6
)CAPACITA'
PATRIMONIALI.
Nessun elemento specifico ha
fornito il P. M. in ordine alla mancanza di mezzi patrimoniali
occorrenti per acquistare e mantenere la droga per uso personale del
detentore, che anzi il prevenuto ha dimostrato di aver lavorato
trovandosi, quindi, in condizione di pagare la somma per acquistare le
dosi possedute.
7
)ALTRE
RES SEQUESTRATE.
Si aggiunga che non è stato
rinvenuto nell'abitazione di TIZIO il solito armamentario per il
confezionamento. L'eventuale presenza di involucri non è prova univoca
non essendo escluso che anche il consumatore li utilizzi per meglio
distribuire la sostanza da assumere.
8
)CONCLUSIONI.
Si desume dalle massime citate
che costituiscono pur sempre il fondamento interpretativo della nuova
legge Fini-Giovanardi che, pur essendo stato trovato il prevenuto in
possesso di dosi superiori alla tabella ministeriale, in assenza di
ulteriori prove in ordine alla destinazione non personale della droga,
l'imputato debba essere assolto.
Concludendo non c'è prova di
una destinazione allo spaccio della droga offerta dal P. M. in relazione
alle dosi sequestrate, non essendo il solo quantitativo per le ragioni
evidenziate sulla scorta di autorevole giurisprudenza elemento di per sé
decisivo di impiego ad uso di terzi.
Ne consegue l'assoluzione dei
prevenuto, con trasmissione degli atti in copia al Prefetto di Roma per
quanto di competenza.
Va disposta confisca e
distruzione della droga in
sequestro. Va disposta restituzione al prevenuto della somma
sequestrata.
P.Q.M.
visto
l'art. 530 c.p.p.
assolve
TIZIO dal reato ascrittogli
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con immediata
liberazione del predetto se non detenuto per altro.
Confisca e distruzione droga e
di quant'altro in sequestro.
Trasmissione degli atti in
copia al Prefetto di Roma per quanto di competenza. Restituzione al
prevenuto della somma sequestrata.
IL GIUDICE
DOTT.
GENNARO FRANCIONE