Statuto-Membri
Home What's EUGIUS Statuto-Membri Gennaro Francione Biblioteca News Cyberaeropago Siti associati Bacheca Convegni EUGIUS Avanguardie del Diritto Movimento Neorinascimento Giustizia Come contattarci

 

    

           

                     Riportiamo di seguito lo Statuto

Coloro che volessero aderire sono pregati d'inviare informale adesione

 

--------------------------------------------------------------+

 

|          STATUTO DI ASSOCIAZIONE

 

--------------------------------------------------------------+

ART. 1 +

 

SCOPO SOCIALE

 

1.1.E' costituita l'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI GIUDICI SCRITTORI. L'Associazione è libera e autonoma. Non ha scopo di lucro. Ha sede legale in via Ferecrate 22, Roma. Può avere Agenzie o altre sedi di rappresentanza sia in Italia che all'Estero.

1.2.L'Associazione ha lo scopo di associare i giudici-scrittori d'Europa al fine di diffondere un messaggio universale di giustizia e arte nel presupoposto che ciò che è bello è anche buono e giusto. Ergo si può contribuire all'unione delle persone, alla crescita dell'umanità e della solidarietà in nome di una giustizia intesa non come mera punizione ma come ricerca dei sistemi creativi per rendere l'uomo retto, mediante l'arte, la cultura, lo spettacolo, l'informazione la cooperazione culturale.

L'Associazione in primo luogo:

-sostiene la ricerca dei valori della cultura europea favorendo fusioni sincretiche di tematiche etniche e artistiche e le conseguenti diffusioni in un'ampia visione di "cultura internazionale e cosmica";

- diffonde l'importanza - già storicamente riconosciuta, ma che si rivela sempre più decisiva per la vita e la sopravvivenza dell'umanità - di sostenere in ogni campo e ad ogni livello l'informazione, la cultura, l'arte, la cooperazione culturale.

L'Associazione si ispira al saggio IL TOCCO E LA PENNA(OVVERO DEI GIUDICI SCRITTORI) di Gennaro Francione, in corso di pubblicazione presso l'Editore Longo di Bari.

1.3.L'Associazione ha carattere federale. Promuove e sostiene il coordinamento di Persone e Associazioni le quali siano effettivamente interessate alla realizzazione ed allo sviluppo dello scopo sociale. Pertanto riconosce "la funzione sociale della cooperazione"(Cost. Italiana, art. 45), promuovendo e sostenendo in particolare il metodo e le idealità della "cooperazione culturale", soprattutto a livello di creazione di arte non passiva, ma svolta in prima persona.

L'Associazione può aderire ad altre Istituzioni, in qualunque parte del mondo dislocate, le quali abbiano scopi non incompatibili con il presente Statuto.

 

ART. 2. IL PATRIMONIO

 

2.1.IL patrimonio dell'Associazione è costituito:

a)da beni mobili o immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b)da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

c)dal marchio dell'l'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI GIUDICI SCRITTORI, ideato e concesso a titolo gratuito da Francione Gennaro, composto da una bilancia di giustizia che reca su un piatto un tocco e sull'altro una penna d'oca.

2.2. Le entrate dell'associazione sono costituite:

a)dalle quote sociali;

b)dall'utile derivante da manifestazioni fisiche, festival, concorsi, films, attività teatrali e altre sopra indicate o partecipazione alle stesse;

c)dalle entrate delle manifestazioni elettronico-estetiche su internet;

d)dalle somme, prestazioni etc. corrisposte da mecenati commerciali che contribuiranno alle varie attività(pubblicazione testi e foto, diffusione via internet, manifestazioni, etc.)in cambio della pubblicità;

e)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

2.3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ART. 3. ORGANI ASSOCIATIVI

 

Gli organi dell'associazione sono: i Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aderenti, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

ART. 4. I SOCI

 

I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

I Soci Ordinari sono coloro, in primis i giudici di ogni ordine e grado, che a richiesta, per via fisica o per via internet, vengono ammessi a far parte dell'associazione, col fine di collaborare al raggiungimento degli scopi associativi. La loro ammissione è adottata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo ed è sempre subordinata all'accettazione senza riserve del presente statuto e delle prescrizioni fissate dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori e Ordinari in riunione congiunta costituiscono l'Assemblea. I soci fondatori e ordinari hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto.

I Soci Aderenti sono soci che collaborano al raggiungimento degli scopi dell'associazione. La loro ammissione è adottata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo; non hanno diritto di voto in assemblea per partecipare alla quale devono richiedere autorizzazione al Consiglio Direttivo; nell'assemblea hanno funzione solo consultiva.

I Soci di qualsiasi ordine possono essere persona giuridica.

ART. 5. L'ASSEMBLEA

 

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Le competenze dell'Assemblea sono: l'elezione del Consiglio Direttivo, eventuali modifiche da apportare allo statuto, eventuali proposte dei soci, approvazione di bilanci.

L'Assemblea viene convocata mediante invito affisso nella sede sociale almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La stessa sarà ritenuta valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Il Consiglio Direttivo stabilirà gli ordini del giorno.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea saranno perse a maggioranza semplice dei soci presenti.

ART. 6. IL PRESIDENTE

 

Il presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale; è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, somme di qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria o quietanza.

Presiede l'assemblea; rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi; può essere sostituito, per delega o a causa di forza maggiore, qualora impossibilitato, da un membro del Consiglio Direttivo, e prima di tutto dal Vicepresidente.Dura in carica fino a revoca o rinuncia.

ART. 7. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, e cioè dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre Consiglieri, uno in veste di Segretario Generale, la cui carica sarà soggetta a rotazione annuale; i membri durano in carica fino a revoca o rinuncia; almeno un membro del Consiglio direttivo deve essere scelto tra i soci finché ciò sia possibile.

Al Consiglio direttivo competono: l'elezione del presidente, l'amministrazione ordinaria dei fondi dell'associazione, la preparazione dei bilanci, il compito di giudicare il comportamento di tutti i soci e risolvere le eventuali controversie tra gli associati. La quota sociale sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo in carica.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno dur membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di votazione con esito di parità prevale il parere del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può decidere in ogni momento l'espulsione di qualsiasi socio aderente che si comporti in modo indegno, o che contravvenga ai fini dell'associazione, senza che il socio colpito dal provvedimento possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'Associazione.

ART. 8. IL SEGRETARIO GENERALE

 

Il segretario generale cura la tenuta dei Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, assiste il Presidente nella organizzazione delle attività sociali e dirige il lavoro di segreteria.

Cura l'Amministrazione contabile e provvede al pagamento dei mandati preventivamente vistati dal Presidente.

ART. 9. CONTROVERSIE

 

Non sono possibili controversie aventi ad oggetto l'intero Consiglio Direttivo o tre dei suoi membri; i soci si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia con l'associazione; tutte le controversie saranno rimesse all'esclusivo giudizio del Consiglio Direttivo.

 

ART. 10. DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

10.1.L'Associazione ha durata fino al 31/12/3000.

10.2.LO scioglimento dell'Associazione su richiesta del Comitato Direttivo è deliberato dall'Assemblea.

ART. 11. DISPOSIZIONI FINALI

 

12. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni in materia di associazione.