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Riportiamo
di seguito lo Statuto
Coloro che volessero aderire sono pregati d'inviare informale adesione
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| STATUTO DI ASSOCIAZIONE
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ART. 1 +
SCOPO SOCIALE
1.1.E' costituita l'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI GIUDICI SCRITTORI.
L'Associazione è libera e autonoma. Non ha scopo di lucro. Ha sede legale in via
Ferecrate 22, Roma. Può avere Agenzie o altre sedi di rappresentanza sia in Italia che
all'Estero.
1.2.L'Associazione ha lo scopo di associare i giudici-scrittori
d'Europa al fine di diffondere un messaggio universale di giustizia e arte nel
presupoposto che ciò che è bello è anche buono e giusto. Ergo si può contribuire
all'unione delle persone, alla crescita dell'umanità e della solidarietà in nome di una
giustizia intesa non come mera punizione ma come ricerca dei sistemi creativi per rendere
l'uomo retto, mediante l'arte, la cultura, lo spettacolo, l'informazione la cooperazione
culturale.
L'Associazione in primo luogo:
-sostiene la ricerca dei valori della cultura europea favorendo
fusioni sincretiche di tematiche etniche e artistiche e le conseguenti diffusioni in
un'ampia visione di "cultura internazionale e cosmica";
- diffonde l'importanza - già storicamente riconosciuta, ma
che si rivela sempre più decisiva per la vita e la sopravvivenza dell'umanità - di
sostenere in ogni campo e ad ogni livello l'informazione, la cultura, l'arte, la
cooperazione culturale.
L'Associazione si ispira al saggio IL TOCCO E LA PENNA(OVVERO
DEI GIUDICI SCRITTORI) di Gennaro Francione, in corso di pubblicazione presso l'Editore
Longo di Bari.
1.3.L'Associazione ha carattere federale. Promuove e sostiene
il coordinamento di Persone e Associazioni le quali siano effettivamente interessate alla
realizzazione ed allo sviluppo dello scopo sociale. Pertanto riconosce "la funzione
sociale della cooperazione"(Cost. Italiana, art. 45), promuovendo e sostenendo in
particolare il metodo e le idealità della "cooperazione culturale", soprattutto
a livello di creazione di arte non passiva, ma svolta in prima persona.
L'Associazione può aderire ad altre Istituzioni, in qualunque
parte del mondo dislocate, le quali abbiano scopi non incompatibili con il presente
Statuto.
ART. 2. IL PATRIMONIO
2.1.IL patrimonio dell'Associazione è costituito:
a)da beni mobili o immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione;
b)da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
c)dal marchio dell'l'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI GIUDICI
SCRITTORI, ideato e concesso a titolo gratuito da Francione Gennaro, composto da una
bilancia di giustizia che reca su un piatto un tocco e sull'altro una penna d'oca.
2.2. Le entrate dell'associazione sono costituite:
a)dalle quote sociali;
b)dall'utile derivante da manifestazioni fisiche, festival,
concorsi, films, attività teatrali e altre sopra indicate o partecipazione alle stesse;
c)dalle entrate delle manifestazioni elettronico-estetiche su
internet;
d)dalle somme, prestazioni etc. corrisposte da mecenati
commerciali che contribuiranno alle varie attività(pubblicazione testi e foto, diffusione
via internet, manifestazioni, etc.)in cambio della pubblicità;
e)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare
l'attività sociale.
2.3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Alla
fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio
consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
ART. 3. ORGANI ASSOCIATIVI
Gli organi dell'associazione sono: i Soci Fondatori, Soci
Ordinari, Soci Aderenti, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
ART. 4. I SOCI
I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto
costitutivo dell'Associazione.
I Soci Ordinari sono coloro, in primis i giudici di ogni ordine
e grado, che a richiesta, per via fisica o per via internet, vengono ammessi a far parte
dell'associazione, col fine di collaborare al raggiungimento degli scopi associativi. La
loro ammissione è adottata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo ed è sempre
subordinata all'accettazione senza riserve del presente statuto e delle prescrizioni
fissate dal Consiglio Direttivo.
I Soci Fondatori e Ordinari in riunione congiunta costituiscono
l'Assemblea. I soci fondatori e ordinari hanno diritto di partecipare all'assemblea con
diritto di voto.
I Soci Aderenti sono soci che collaborano al raggiungimento
degli scopi dell'associazione. La loro ammissione è adottata a giudizio insindacabile del
Consiglio Direttivo; non hanno diritto di voto in assemblea per partecipare alla quale
devono richiedere autorizzazione al Consiglio Direttivo; nell'assemblea hanno funzione
solo consultiva.
I Soci di qualsiasi ordine possono essere persona giuridica.
ART. 5. L'ASSEMBLEA
L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal
Presidente o dal Consiglio Direttivo.
Le competenze dell'Assemblea sono: l'elezione del Consiglio
Direttivo, eventuali modifiche da apportare allo statuto, eventuali proposte dei soci,
approvazione di bilanci.
L'Assemblea viene convocata mediante invito affisso nella sede
sociale almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La stessa sarà ritenuta
valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Il Consiglio Direttivo stabilirà gli
ordini del giorno.
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea saranno perse a
maggioranza semplice dei soci presenti.
ART. 6. IL PRESIDENTE
Il presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma
sociale; è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,
somme di qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria o quietanza.
Presiede l'assemblea; rappresenta l'associazione nei confronti
dei terzi; può essere sostituito, per delega o a causa di forza maggiore, qualora
impossibilitato, da un membro del Consiglio Direttivo, e prima di tutto dal
Vicepresidente.Dura in carica fino a revoca o rinuncia.
ART. 7. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, e cioè dal
Presidente, dal Vicepresidente e da tre Consiglieri, uno in veste di Segretario Generale,
la cui carica sarà soggetta a rotazione annuale; i membri durano in carica fino a revoca
o rinuncia; almeno un membro del Consiglio direttivo deve essere scelto tra i soci finché
ciò sia possibile.
Al Consiglio direttivo competono: l'elezione del presidente,
l'amministrazione ordinaria dei fondi dell'associazione, la preparazione dei bilanci, il
compito di giudicare il comportamento di tutti i soci e risolvere le eventuali
controversie tra gli associati. La quota sociale sarà stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo in carica.
Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre
la presenza di almeno dur membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei
voti. In caso di votazione con esito di parità prevale il parere del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può decidere in ogni momento
l'espulsione di qualsiasi socio aderente che si comporti in modo indegno, o che
contravvenga ai fini dell'associazione, senza che il socio colpito dal provvedimento possa
vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'Associazione.
ART. 8. IL SEGRETARIO GENERALE
Il segretario generale cura la tenuta dei Verbali
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, assiste il Presidente nella organizzazione delle
attività sociali e dirige il lavoro di segreteria.
Cura l'Amministrazione contabile e provvede al pagamento dei
mandati preventivamente vistati dal Presidente.
ART. 9. CONTROVERSIE
Non sono possibili controversie aventi ad oggetto l'intero
Consiglio Direttivo o tre dei suoi membri; i soci si obbligano a non adire le vie legali
per la risoluzione di qualsiasi controversia con l'associazione; tutte le controversie
saranno rimesse all'esclusivo giudizio del Consiglio Direttivo.
ART. 10. DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
10.1.L'Associazione ha durata fino al 31/12/3000.
10.2.LO scioglimento dell'Associazione su richiesta del
Comitato Direttivo è deliberato dall'Assemblea.
ART. 11. DISPOSIZIONI FINALI
12. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono
le disposizioni in materia di associazione.
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