Alchimia e Scienza della Grundnorm
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ALCHIMIA E SCIENZA DELLA GRUNDNORM

 

Nel corso del Convegno "La Costituzione Europea come prodotto istituzionale unitario degli stati membri dell'Unione Europea scaturente dalla teoria dell'accordo" (sotto l'alto Patrocinio del Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Azione Internazionale Giustizia e l'Europa Giudiziaria Unita, Uff. Stampa EUGIUS), Francione ha presentato il 14 settembre 2000 presso il Tribunale Penale Roma la sottocitata relazione.

Nella comunicazione ha adottato come metafora per la nuova procedura scientifica da adottare in materia il laboratorio dei chimici.

Nella scienza e specificamente in quella giuridico-costituzionale non basta enunciare un principio ma bisogna attuarlo e verificarne l'efficacia concreta lo in laboratorio. Ciò richiede una strumentazione(alambicchi, pipette etc.) e l'uso di composti tali per cui si verifichi uno stato di equilibrio dinamico tra gli opposti componenti, quando cioè due reazioni opposte avvengono contemporaneamente e alla stessa velocità. Nel caso ciò non si verifichi si ricorre ad escamotage come i catalizzatori, che causano un aumento o una diminuzione della velocità di una reazione.

Fuor di metafora la costituzionalizzazione dei principi fondamentali e in generale la teoria dell'accordo tra forze socioeconomiche forti e deboli può funzionare solo creando reali catalizzatori per far sì che l'Uomo forte e globalizzante, creando patti costituzionali pseudolibertari e pseudoegalitari, non schiacci l'Uomo Debole.

La storia letteraria e politica è piena di confusioni linguistiche, degne non dei chimici ma dei soffiatori alchemici: "Il lavoro rende liberi"(Auschwitz), "La vera libertà è la schiavitù"(Il Grande Fratello di Orwell).

E' giunto il momento di smascherare col catalizzatore informatico la confusione tra liberismo e libertà, dove liberismo è quella reazione chimica per cui lasciando liberi gli elementi sociali di reagire autonomamente il più forte distrugge irrefragabilmente il più debole.

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LA NUOVO PROCEDURA SCIENTIFICA COME GARANZIA DI EFFETTIVITA' DEI DIRITTI COSTITUZIONALI DI LIBERTA' E UGUAGLIANZA DAVANTI AI GIUDICI EUROPEI(di Gennaro Francione.

Una premessa che non vuole essere una notazione narcisistica ma un'educata presentazione onde inserire lo scritto e il suo redattore in un contesto di sana geometria identificatrice. Il relatore è qui a presentare il suo lavoro come cittadino, come giudice del Tribunale di Roma, ma anche come operatore culturale e sociale.

Lo scrivente è Membro Accademico dell'Internationale Burckhardt Akademie, nata nella tradizione neorinascimentale italiana, presidente e fondatore dell'EUGIUS (Unione Europea dei Giudici Scrittori)(1) e del Movimento Antiarte 2000(2), basato sulla Fratellanza del Libero Spirito Artistico, cui hanno aderito filosofi come Severino Proietti e personalità della cultura internazionale come Dionisius Agius e Visar Zhiti. Numerosi portali culturali, artistici, giuridici(giudici, avvocati, addetti ai lavori etc.) supportano la nostra attività dando ampio spazio alle nostre idee, ai nostri entusiasmi, ai nostri progetti.

Il progetto primario del gruppo è di studiare, educare, vivere e operare in vista di un'unica finalità: il Neorinascimento dell'Uomo e della Giustizia.

La creazione di una nuova Costituzione Europea è un'ottima occasione per verificare cosa si è fatto dalla Rivoluzione francese in poi nel Vecchio Continente. La nuova costituzione metastatale deve fondarsi sulla costituzionalizzazione dei diritti fondamentali, espressi nelle carte costituzionali dei singoli paesi. E' il momento opportuno per creare una seconda linea gerarchica di operatività concreta dei principi costituzionali astratti dei singoli stati, il che si ottiene individuando il metodo che renda operativi i principi fondamentali di democrazia e la risposta che noi diamo è una: il metodo scientifico e una rigorosa epistemologia che sostituisca alla filosofia pseudoscientifica aristotelica quella moderna, baconiana e popperiana.

In Europa è ancora dibattuto il problema di una reale democrazia, per cui c'è chi provocatoriamente sostiene che la Rivoluzione Francese è ancora in atto, combattuta naturalmente con metodi pacifici e gandhiani.

Qualunque discorso sulla democrazia reale in Europa va inserito in quello che già facemmo di una nuova forza utopica mondiale attribuita all'ONU proprio per rendere di fatto operativi i principi della Rivoluzione Francese "Liberté, Fraternité, Egalité".

Soprattutto égalité, eguaglianza. Nell'art. 3 della Cost. italiana oltre all'uguaglianza formale e teorica del primo comma, è affermata anche quella sostanziale, per cui compito dello Stato è rimuovere gli eventuali ostacoli che, limitando di fatto la libertà, impedirebbero la piena realizzazione della persona umana.

Eguaglianza di avere, di fatto, leggi giuste e per questo non è sufficiente la democraticità delle procedure di nomina di propri rappresentanti al parlamento, ma è necessario poi un controllo assiduo sulla loro operatività. Questo controllo, in primis di costituzionalità operativa non dommatica ma scientifica, andrebbe rimesso subito dopo l'emanazione della legge a un nuovo modello di Corte Costituzionale che operi un esame ante litteram e con metodi e composizione nuova.

In Francia già De Gaulle si rese conto della necessità di un controllo immediato della Corte Costituzionale escogitando negli anni '50 una pronuncia subito dopo l'emanazione della legge, cosa che non si verifica in Italia e in altri paesi europei dove ad esempio una legge incostituzionale potrebbe vivere per anni se non per decenni, per il naturale moto uroborico(letteralmente serpente che si morde la coda) insito nel principio della conservazione dei sistemi per cui essi tendono a conservarsi piuttosto che a modificarsi, malgrado un loro elemento sia illegittimo o dannoso.

Sarebbe anche opportuno che la Corte Costituzionale dei singoli stati europei agisse con componenti non solo specificamente giuridici ma anche con l'ausilio di scienziati in varie discipline scientifiche strictu sensu e umanistiche(sociologi, psicologi, scienziati dei vari settori etc.)ma soprattutto con l'intervento di difensori del popolo onde assicurare il vigile, costante controllo da parte dei destinatari dei provvedimenti.

Nell'epoca della globalizzazione bisogna sempre porre degli argini e fare in modo che al di là dei numeri, spesso chissà perché favorevoli sempre ai più potenti e a un liberismo sfrenato e soverchiante paradossalmente spacciato per umanitarismo, bisogna sempre essere vigili e accorti nel distribuire le risorse del pianeta tenendo come perno centrale nella vita del mondo(ora leggi Europa) la difesa dei più deboli.

Noi esamineremo tre modelli di costituzionalizzazione scientifica attinenti al settore lavoro, giudiziario e penitenziale.

Nel campo del lavoro è necessario che la nuova Costituzione europea garantisca davvero a tutti la capacità lavorativa, perché tutti hanno diritto di fatto a un lavoro ad evitare sacche di disoccupazione estesa che creano disagio sociale, malcontento, crimine. E' necessario al riguardo eliminare il modello dogmatico pseudoscientifico dell'Europa Unita che con l'astruseria del PIL fa i conti in tasca ai singoli stati pretendendo trasmutazioni della Welfare antiumanistiche. I conti vanno fatti sempre in funzione di un unico risultato: la pari dignità e opportunità per tutti gli esseri viventi.

In Italia il nuovo modello pensionistico ha costretto, contro i patti originari coi singoli dipendenti pubblici, a lavoro coatto supplementare per anni e anni tante persone col pretesto di salvare i conti di un singolo istituto previdenziale.

La vita degli uomini non si regola a causa dei conti dell'INPS ma con l'intelligenza che ci narra di come gli anni di lavoro in più pagati(forse) un po' di meno significano portar via lavoro a tanti giovani che sarebbero subentrati agli anziani andati via al tempo originariamente pattuito, ove garantiti col minimo di sopravvivenza.

Disoccupazione uguale crisi, lavoro nero, ozio, droga tanto diffusa tra le nuove generazioni, delitti, costi occulti della società che si ritrova addosso i mali conteggiati che voleva evitare, decuplicati. Questi conti, scappati al PIL, rendono edotti della pseudoscientificità di quei conteggi.

D'altra parte la fallacità del sistema si verifica scientificamente analizzando paesi come l'Inghilterra e andando anche a spulciare in alcuni settori privati italiani dove la tendenza è al contrario: favorire il prepensionamento per far affluire nuove, fresche forze di lavoro.

Lavorare tutti, lavorare meno, dunque, secondo gl'insegnamenti del neoumanesimo scientifico di Herbert Marcuse. La risorsa lavoro va distribuita equamente tra tutti gli abitanti del pianeta terra, garantendo a ognuno un minimo di sopravvivenza, un lavoro sicuro ma ridotto, tempo libero pro die e pro iuvenili senectute per dedicarsi alla propria umanità, alla famiglia, all'educazione pro se e pro aliis, al volontariato solidale. Soprattutto tempo libero per esplicare la propria creatività che rende buoni e fervido secondo lo spirito dell'Antiarte Neorinascimentale.

Ora vogliamo esaminare alcuni modelli d'intervento specifici in cui lo scrivente ha avuto ed ha poteri d'intervento diretto in quanto giudice del popolo italiano, attinenti quindi alle relazioni tra la giustizia e le costituzioni italiana ed europea.

Anche in dimensione culturale, sociale e internettiana, si sta operando affinché il diritto di cittadini di essere giudicati egualmente davanti alla legge non sia più un dogma ma una scienza. Diventi cioè diritto di essere giudicati secondo criteri non più letterari ma scientifici, affinché i verdetti si avvicinino con altissimo grado di probabilità alla verità.

Analizzeremo della vasta materia attinente ai principi fondamentali, quella che si riferisce peculiarmente al processo penale come sistema di prove e alla sua conseguenza: la sanzione.

Il richiamo al giusto processo contenuto nello statuto dell'istituendo Tribunale Penale Internazionale riporta ad analogo principio contenuto in tutti i patti internazionali sui diritti umani che peraltro giammai viene specificato nei suoi contenuti.

Il primo problema da porre è cosa si deve intendere per giusto sistema probatorio.

La decifrazione concreta richiede l'applicazione nella valutazione della prova dell'unico criterio valido in un mondo democratico che è proprio quello scientifico. Peculiarmente va applicato il metodo più avanzato in scienza, quello popperiano, procedendo non solo alla verifica dei dati ma alla loro rigorosa falsificazione, in prova e controprova attraverso la processazione di ulteriori dati che potrebbero scalfire l'ipotesi base.

In molti paesi democratici il processo indiziario impera consentendo verdetti basati non sulla verità scientifica ma sull'azzardo. Casus Barnabei, per cui la cui buona sorte ci battiamo in rete, docet.

Ma esaminiamo l'Italia come modello. In brevissima cronistoria il processo indiziario non era previsto dal codice Rocco ma fu elaborato dalla giurisprudenza e introdotto nell'attuale codice di procedura penale che ha creato un sistema d'interpetrazione dei dati letterario e antiscientifico sia pure dietro l'apparente forza degli elementi "gravi, precisi e concordanti".

In scienza le tracce dei fenomeni non portano a nulla ma hanno senso solo se conducano a prove conclusive. Con gl'indizi puri, sia pure mascherati da enigmistici intrecci significanti, ma anche con le prove non scientifiche, si può dire tutto e il contrario di tutto; ergo il processo indiziario è un processo anticostituzionale perché non garantisce né la certezza del diritto e della prova, né l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge(art. 3 Cost.), potendone compromettere ingiustamente la libertà(art. 2 e 13 Cost.) con carcerazioni preventive anche lunghe basate su meri fatti indiziari.

Il nuovo articolo 111 della Costituzione, garantendo la parità tra accusa e difesa ha aperto un varco per l'affermazione di una parità sostanziale e non solo formale, garantita proprio dall'affermarsi di un metodo che ponga fine alle ordalie logiche per attuare un'autentica rivoluzione copernicana in materia di prove. Non più la pseudoscienza dogmatica e fideistica di Aristotele, ma la nuova epistemologia popperiana per fondare col setaccio critico il processo giusto.

Lo scrivente in data 13 giugno 2000, come giudice monocratico, ha sollevato questione d'incostituzionalità(3) dell'art 192 2° co. c.p. ritenendo viziato il processo indiziario alla luce delle dette formulazioni.

Noi auspichiamo un nuovo sistema basato unicamente su prove(non indizi), sicure e fortissime. Soprattutto prove scientifiche, con un potenziamento degl'investigatori sul modello di Scotland Yard, perché solo la scienza investigativa garantisce un'effettiva certezza del sistema probatorio, essendo in via di stretta epistemologia la logica ricostruttiva quasi un mera conseguenza e non un gioco linguistico che riesca a dimostrare qualunque cosa(4).

Quando la prova scientifica si elevi ad escludere probabilisticamente l'ipotesi principe che sorregge l'accusa, ai giudici, nel nuovo sistema, pur a fronte di elementi accusatori contrastanti, non rimane che una via: assolvere. Non ci sono, infatti, elementi sufficienti per dire che taluno è colpevole, pur non potendosi escludere che lo sia.

E come in scienza una legge è tale se tutti gli esperimenti portano allo stesso risultato, da qualunque sperimentatore essi siano eseguiti, così i verdetti devono essere presi all'unanimità, bastando un solo dissenso per scalfire l'evidenza dell'ipotesi base. In questo dissentiamo decisamente dall'ipotesi di verdetto a maggioranza affermato in molti stati europei e ribadito nello statuto del Tribunale Penale Internazionale.

Al riguardo lo scrivente, ha tentato in sede giudiziaria di sollevare questione d'incostituzionalità dell'art. 527 c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione. L'articolo appare illegittimo costituzionalmente là dove non prevede l'unanimità nel giudizio di colpevolezza, dovendo invece essere reputato valido e scientifico il sistema che, attribuendo valore predominante al voto dell'assoluzione, fa venire meno la certezza della responsabilità escludendo conseguentemente la condanna(5).

La prova fallisce in laboratorio quando anche un solo esperimento non confermi la congettura base. Nel campo giudiziario non si può risolvere il verdetto in una sorta di gioco enigmistico fatto sulla pelle degl'imputati.

De scientia, ergo, in dubio pro reo. Meglio 99 colpevoli fuori che un solo innocente dentro, per parafrasare un giudizio già espresso sul punto dall'illuminista e illuminato François Marie Arouet, detto Voltaire.

Si pone così fine nel mondo intiero alla sequenza di vittime sacrificali e capri espiatori in sistemi che, sulla testa dei singoli, devono comunque mostrare di funzionare. Finalmente la Giustizia ridiventa la pura creatura di Temi e non il mostro Tritacarne - per usare il titolo del libro del poeta Karl Louis Gouillen(6) condannato a morte in America su base indiziaria - , che mercifica la condanna degl'innocenti per il suo funzionamento e conta alla fine di una giornata quante teste un giudice ha messo nel carniere; lo stato non più Leviatano ma Angelo di luce e di Umanesimo Scientifico.

In questa ristrutturazione della giustizia nei singoli stati l'istituendo Tribunale Penale Internazionale e la nuova Costituzione d'Europa possono diventare i fari nella notte e instaurare un modello interpetrativo probatorio scientifico, antimedioevale, antiinquisitoriale, da seguire in tutto il mondo.

Il secondo momento che vogliamo analizzare è quello della sanzione in sé.

Esso attiene a un altro principio scarsamente costituzionalizzato dalle democrazie europee; il Principio di Fraternità cui sembra ispirata la Costituzione che al terzo comma articolo 27 recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Ergo l'emenda e non la penitenza è l'esito della contravvenzione alle leggi penali.

Stiamo elaborando un progetto di Diritto 2000 per il Neorinascimento della Giustizia, che sostituisce al medievale diritto penitenziale, basato sulla punizione, il neoumanistico diritto medicinale, con cura, sanzioni e misure di sicurezza, in nome di una Nuova Fratellanza tra le genti e le classi sociali, tra i buoni e i cattivi, tra i perbene e i devianti.

La criminalità dilaga. Le misure punizionali si rivelano insufficienti nella forma e nella sostanza. Non si riesce a mettere dentro i criminali, e se ci si riesce, subito riescono. Allitterazione voluta per sottolineare la funzione letteraria, à à la carte, della pena.

Il sistema è fallimentare: nella forma e nella sostanza. In un articolo sulle rivolte nelle stracolme carceri brasiliane - una ogni 36 ore - si riporta il pensiero di Tulio Khan, funzionario delle Nazioni Unite. "La politica carceraria va rivista. Non si possono aumentare all'infinito le celle o costruire sempre nuove prigioni. Bisogna lasciare gli assassini in cella e decidere altri tipi di pene per i reati minori"(7).

Inutile, quindi, stanziare somme per nuove prigioni, inasprire pene, inventare nuovi reati come se non bastassero quelli che già abbiamo. S'impone un'autocoscienza in primis che renda edotti della fallacità e vetustà del metodo adottato fino ad oggi: punire e minacciare di punire è una forma di azione criminorepellente annacquata, un palliativo che in democrazia pura non porta a nulla.

In Italia, in un'intervista recente(8), il ministro Piero Fassino ha spiegato la strategia italiana in materia penitenziaria. Oltre a un regolamento penitenziario più umano, al Dap si lavora per aprire dieci carceri a custodia attenuata per i detenuti meno pericolosi. Il Ministro annuncia che a Venezia il 24 settembre presenterà un programma per utilizzare detenuti in semilibertà e in affidamento per il recupero ambientale nelle isole della laguna. A Torino il presidente del Tribunale di sorveglianza Vaudano è pronto a sperimentare, per un primo gruppo di cento condannati, l'espiazione della pena con lavori di pubblica utilità in alternativa al carcere.

E' la nuova adozione del metodo scientifico, il ripensamento cartesiano, che impone di prendere atto della fallacità del metodo a partire dalle alte istituzioni dell'amministrazione dello stato e della giustizia.

Che fare al di là d'interventi frammentari?

Ancora l'epistemologia ci sorregge. Ci appelliamo alla scienza sociologica e con essa affermiamo una volta per tutte che il delitto è una malattia sociale e come tale va curata, così come il medico fa col paziente. Soprattutto va prevenuta, ad evitare che la malattia stessa si riveli o si ripresenti.

Tutto questo per dire che ancora l'Umanesimo Scientifico ci sorregge ed eleva il teorema della Prevenzione e dell'Emenda a cardine del sistema giudiziario medicinale.

I nostri sistemi punizionali sono ancora basati sul fatto in sé compiuto dal deviante, mentre la nuova domanda è non "Cosa hai fatto?" ma "Perché l'hai fatto".

E' un nuovo giudizio che implica l'assunzione su di sé di ogni giudice del destino dei devianti, diventando egli loro medico sociale in aiuto con esperti ed assistenti anche esterni, anticipando la fase della sorveglianza già in quella del giudizio.

Il disinquinamento alla fonte del malessere sociale criminoimpellente, l'utilizzo di forme alternative al carcere, l'uso di tecnologie come braccialetti elettronici, la creazione di un personale specializzato di sorveglianza sul territorio, e altre misure correlate rappresentano le chiavi cardine nella rivoluzione del sistema per attuare in maniera scientifica il recupero del deviante, soprattutto a livello di microcriminalità e delinquenza giovanile.

L'esito, per tornare alla metafora della Rivoluzione francese, è il crollo finale della Bastiglia, di cui alcune torri sono rimaste ancora in piedi. E' il sistema penale in atto che fornisce di per sé un esempio della dissoluzione del metodo punizionale e getta i semi per "forme di nuova alleanza tra gli uomini, in un neoumanesimo, proiettato verso una fratellanza non più predicata ma attuata nell'atto di estremo coraggio"(9).

Lavorare tutti, lavorare meno. Giustizia uguale per tutti e diritto medicinale. Tre modelli per un nuovo sistema di costituzione nazionale e metanazionale scientifica e non più dogmatica.

Noi confidiamo soprattutto nella Costituzione Europea per questa Rivoluzione Scientifica, Umanistica, Fraterna e Pacifica in nome e a favore dell'Uomo Debole.

1)Sito internet: http://eugius.supereva.it

2)Sito internet: http://web.tiscalinet.it/antiarte

3)Vedi "Contro gl'indizi".

4)Vedi per quest'argomento G. Francione, Le prove nel nuovo processo penale (Epistemologia popperiana e nuovo processo penale. Reductio ad minima del libero convincimento del giudice), Edizioni D'Agostino DOC, Roma, giugno 1995. Il testo è l'ampliamento e aggiornamento del saggio La lanterna di Diogene. Rigenerata luce sulle tracce dei delitti col nuovo codice di procedura penale, già pubblicato sulla rivista "Il Giudice" e sulla rivista filosofica "Il Contributo" del Luglio-dicembre '94 n. 3/4. Vedi anche in occasione del convegno Corte Penale Internazionale(Ratifica dagli Stati-parte dello Statuto istitutivo della Corte, nel quadro di un nuovo ordinamento federale mondiale, fondato sulla teoria dell'accordo; a cura dell'Associazione Nazionale Magistrati - Azione Internazionale Giustizia, Europa Giudiziaria Unita, presentando il 19 febbraio 2000 presso il Tribunale Penale Roma la relazione di Francione Il Tribunale Penale Internazionale. Un Angelo di Temi contro la giustizia del Molock.

5)Vedi "Giudizio unanime, giudizio scientifico".

6)Il tritacarne(Una voce dal carcere di Florence-Arizona), presentazione di Mario De Monte; prefazione di Massimo Carlotto, Ed. Multimage, giugno 1999.

7)Articolo Brasile, rivolta in carcere, undici detenuti arsi vivi su "La Repubblica", 18 agosto 2000, p. 17

8)Liana Milella, "Così stiamo lavorando per convincere gli Usa" (Il ministro della Giustizia difende la riforma delle carceri italiane:"Avremo penitenziari più civili, ma non a costo della severità"), su "La Repubblica", venerdì 8 settembre 2000. p. 9. L'articolo prende spunto dal caso Barnabei per spiegare la strategia italiana in materia carceraria.

9)Trattato utopistico sull'apocalisse del sistema penale e sulla sostituzione della cura alla pena nel trattamento dei criminali. La distruzione della Bastiglia continua. Il testo, svolto su base rigorosamente giuridica, antropologica e scientifica, è preceduto da un'introduzione poetica di Visar Zhiti, il poeta albanese condannato a 13 anni di lavori forzati per le sue poesie, e chiuso da Oscar Wilde con The ballad of Reading Gaol, il suo capolavoro poetico scritto durante la sua esperienza nel carcere.