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Al centro della decisione il "consenso informato". Così il paziente
può rifiutare le cure. E il cittadino ha un po' più di potere sui medici

Caso Englaro, ecco la sentenza
"Ora il malato può scegliere"

di PIERO COLAPRICO
 

Peppino Englaro
MILANO - Con la sentenza di ieri, la Cassazione sembra aver dato ai cittadini un po' più di potere sui medici. Il cardine della sentenza Englaro è il "consenso informato" e cioè il fatto che il paziente può accettare o rifiutare le cure, una volta che il medico gli ha spiegato che cosa succede. La Cassazione si era occupata di questo tema negli anni Novanta, quando alcuni pazienti, scontenti del medico, l'avevano citato in giudizio. E erano state sentenze "a cose fatte". La novità è che, in questo caso specifico, il "consenso" ferma la mano del medico: no al trattamento, no alla nutrizione forzata, no alle cure che non portano a niente.


In altre parole, la libertà di coscienza del medico resta intatta, ma il paziente può dire no a quanto ritiene "invasivo".

Inoltre la Cassazione non ha esitazioni, questo rifiuto delle cure (pagina 6) "non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia". L'eutanasia è infatti un "comportamento che intende abbreviare la vita". Mentre esiste "un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale".
Sulla condizione fisica e mentale di Eluana c'è una relazione "di sicuro valore scientifico" (pagina 13).

E nemmeno la procura generale ha sollevato la questione sulla "volontà presunta di Eluana", dandola per scontata. Anche questo è un punto importante, perché non pochi politici discutono ancora se questa volontà di rifiutare le cure sia valida o no: per sentenza, nata dopo un'indagine, questa volontà c'era, è stata verificata attraverso le testimonianze, dunque è valida.

Il ricorso viene rigettato perché i magistrati (la procura generale che ha fatto ricorso) non hanno da tutelare un interesse generale nel caso di Eluana: perché è il caso umano, giudiziario, clinico di una singola persona.

(14 novembre 2008) Tutti gli articoli di cronaca
http://www.repubblica.it/2008/10/sezioni/cronaca/eluana-eutanasia-3/sentenza-spiega/sentenza-spiega.html

 

TESTO DELLA SENTENZA http://download.repubblica.it/pdf/2008/sentenza_eluana.pdf

 

GIUDICE CREATIVO. AVANTI TUTTA!
Eutanasia: riconosciuto il diritto a morire interrompendo le cure - See more at: http://www.laleggepertutti.it/119756_eutanasia-riconosciuto-il-diritto-a-morire-interrompendo-le-cure#sthash.bpUwJ2I0.dpuf

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    Il Tar Lombardia riconosce il diritto del malato a interrompere il procedimento di alimentazione artificiale: in caso di diniego da parte dell’amministrazione, agli eredi è dovuto il risarcimento del danno.

el caso di specie, i giudici amministrativi hanno riconosciuto il diritto del malato, ormai da anni in stato vegetativo, a interrompere il procedimento di alimentazione e idratazione artificiale. In verità, il diritto ha una estensione illimitata, che non si limita solo ai casi di malati in coma o in stato vegetativo. Ogni infermo, infatti, deve prestare, prima delle cure, il proprio consenso informato. Detto consenso può anche essere revocato in qualsiasi momento, benché inizialmente accordato. Dunque, il diritto all’interruzione delle cure non fa altro che venir meno il consenso informato. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/119756_eutanasia-riconosciuto-il-diritto-a-morire-interrompendo-le-cure#sthash.bpUwJ2I0.dpuf

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno riconosciuto il diritto del malato, ormai da anni in stato vegetativo, a interrompere il procedimento di alimentazione e idratazione artificiale. In verità, il diritto ha una estensione illimitata, che non si limita solo ai casi di malati in coma o in stato vegetativo. Ogni infermo, infatti, deve prestare, prima delle cure, il proprio consenso informato. Detto consenso può anche essere revocato in qualsiasi momento, benché inizialmente accordato. Dunque, il diritto all’interruzione delle cure non fa altro che venir meno il consenso informato. -

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