TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
"SUI FONDAMENTI DEL DIRITTO"
LA TEORIA DELLACCORDO
Lopera, intitolata "SUI FONDAMENTI DEL DIRITTO", di
Valentino De Nardo, magistrato del Tribunale di Roma, edita dalla CEDAM, inizia
dallanalisi delle varie sfere di autonomia, normativa o non, sia privata che
pubblica, inquadrandole nellunitario ordinamento giuridico (unicità del
diritto oggettivo).
Indi nellambito dellautonomia privata si pone in
rilievo la figura centrale del contratto, espressione di autonomia normativa
(contrattuale), rispetto a quella più generale del negozio giuridico, quale forma
elementare di accordo, basata sulla fusione dello scopo (o causa ) delle parti in
ununica volontà comune in materia di diritti patrimoniali (e quindi disponibili),
nonchè la natura di accordo anche della delibera ( atto collegiale o atto
collettivo), in cui esso si esprime o con la concorde volontà di più soggetti o comunque
con il principio maggioritario, previamente da tutti accettato.
Nel libro si evidenzia anche il ruolo fondamentale che assume
il
concetto di causa sia nel negozio privatistico (ed in particolare - come
già detto- nel contratto ), che nellatto amministrativo (ove essa ha
la funzione di assicurarne leffettiva rispondenza al fine concreto di interesse
pubblico voluto dallordinamento -c.d. merito-), quale strumento di valutazione a
fini interpretativi e di validità dellatto, nonchè nellaccordo
pubblicistico normativo, interno (legge) o internazionale (trattato), a fini
interpretativi e di controllo politico del medesimo.
Lopera passa quindi in rassegna le più importanti teorie
generali del diritto, formulando la propria teoria dellaccordo, quale
origine e fondamento del diritto, scaturente dal rapporto giuridico, nel quadro
dellunitario ordinamento giuridico interno od internazionale. In essa si
pone in rilievo, la figura generale dellaccordo, sia in diritto privato che
pubblico (interno od internazionale), quale essenziale ed originario strumento di
produzione di nuove norme giuridiche ( sia particolari e concrete, che generali ed
astratte ) o comunque di interferenza di un soggetto nella sfera di un altro soggetto in
relazione a rapporti già disciplinati dallordinamento, essendo gli atti
giuridici unilaterali solo atti preliminari o successivi (applicativi od esecutivi ) di un
precedente accordo nei diversi campi del diritto. Il diritto non nasce quindi
nè
da unautorità esterna alla società - ordine dellAutorità -,
nè da una ragione astratta - diritto naturale -, bensì dalla volontà
popolare attraverso il libero accordo, dando vita allo Stato democratico, unico
e vero c.d. Stato di diritto, il quale esprime infatti la volontà e letica
reale di un popolo.
Il principio dellaccordo offre, quindi, innanzitutto
un
fondamento scientifico e giuridico allo Stato democratico, unico e vero c.d.
Stato di diritto.
Il diritto, invero, non può essere che sociale, cioè
deve riguardare lintera collettività, quale fenomeno intersoggettivo, e
tuttal più può distinguersi nellambito dei sistemi giuridici democratici
(c.d. Stato di diritto) fra sistema liberaldemocratico, il quale privilegia gli
interessi del singolo individuo, e sistema socialdemocratico o Stato sociale,
che sinteressa dellintera collettività nel suo insieme sociale ( del
resto, in Inghilterra, paese di notoria tradizione di civiltà giuridica e democratica, i
partiti sono ridotti a questi due sistemi ideologici: i conservatori ed i laburisti).
Peraltro, solo il sistema socialdemocratico corrisponde allidea
dellaccordo, quale fenomeno sociale ed intersoggettivo nel quadro
dellunitario ordinamento giuridico interno od internazionale, offrendo una base
scientifica e giuridica e non solo politica allidea del socialismo democratico, anzi
affermandone la sua unica legittimità nel quadro politico generale, quantomeno nel mondo
moderno della globalizzazione della politica e delleconomia e dellinterferenza
fra i sistemi giuridici ed economici di tutti i paesi della terra.
Il sistema socialdemocratico, in particolare, cui oggi fanno
riferimento i partiti socialisti delle nazioni industrializzate, tende ad assicurare
le
condizioni materiali necessarie per lesercizio effettivo delluguaglianza dei
diritti civili e del potere politico, con il riconoscimento da parte dello Stato dei
c.d.
"diritti economici e sociali" ( diritto al lavoro e alla sicurezza del posto
di lavoro, garanzia di un minimo vitale, assistenza nella malattia, negli incidenti, nella
vecchiaia e nella maternità, diritto alla casa, allistruzione e di disporre del
proprio tempo libero etc.), che garantiscono a tutti la possibilità concreta di
esercitare gli altri diritti ed in particolare i diritti politici ( v. art. 3, 2°
co., della nostra Costituzione).
Lidea dellaccordo, attraverso il parametro della
causa o ragione giuridica comune, che ne è alla base, assicura altresì leliminazione
di ogni personalismo nella sfera dei poteri giuridici, riconosciuti
dallordinamento, sia privati che pubblici, ed in particolare di quelli politici, che
costituisce una piaga particolarmente grave della politica attuale, agevolata dagli
smisurati mezzi di informazione e mass-media, oggi particolarmente sviluppati e sempre
più accentrati in pochi potentati economici, sempre più a livello trasnazionale.
Laccordo è dunque "luniversale
giuridico", ossia lessenza stessa del diritto, quale suo carattere
intrinseco, corrispondendo al concetto di soluzione pacifica e concordata ( e non violenta
o fraudolenta) di un conflitto o comunque di una questione di interessi comune a più
soggetti e, quindi, di un rapporto giuridico.
In conclusione, tra un regime di mancanza di solidarietà di tipo
liberal-democratico e capitalista puro (od anche di tipo dittatoriale di destra)
ed un regime di solidarietà imposta dallalto, proprio dei governi di
comunismo c.d. reale, esiste un regime di solidarietà volontaria, con un'economia
di mercato programmata e controllata, instaurata sulla base di accordi fondati su un
comune scopo (o causa) fra soggetti liberi ed uguali, che convivono in una determinata
società organizzata.
È questa la vera natura di equi ed etici rapporti sociali e quindi del
diritto in senso strettamente dogmatico, che si realizza appunto in una
socialdemocrazia o Stato (od ordinamento internazionale) sociale.
Indi, nel libro, si esaminano, poi, i concetti del diritto oggettivo
e delle varie situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, doveri giuridici e
potestà, generali e particolari, pubblici o privati), ponendo in particolare in rilievo
la
natura strumentale, quali poteri funzionali, delle potestà, sia private che pubbliche,
in quanto rappresentative in questo secondo caso di diritti generali del popolo,
lunica
posizione giuridica soggettiva attiva sostanziale del diritto soggettivo e
linesistenza quindi ai fini dogmatici della categoria del c.d. interesse legittimo,
quale unitaria posizione giuridica soggettiva particolare o individuale (scindendosi il
medesimo nel diritto generale formale alla legittimità in senso lato degli atti
amministrativi, appartenente alla collettività, e nel diritto particolare - perfetto o
"in itinere" - sostanziale del soggetto, sul quale il provvedimento direttamente
incide), linesistenza, sempre a tali fini, della differenza fra sindacato di
legittimità e di merito (qualificando il secondo la causa concreta di pubblico interesse
dellatto amm.vo, il quale, anche se discrezionale, è sempre esecutivo della legge)
e la risarcibilità del danno derivante dalla lesione dei c. d. interessi legittimi,
stante la loro natura di aspettative legittime (o diritti particolari in itinere).
Lopera si conclude infine con la critica della distinzione
tradizionale fra forme e fonti di diritto oggettivo, evidenziando la figura
generale dellaccordo, sia in diritto privato che pubblico (interno od internazionale),
quale essenziale ed originario strumento di produzione di nuove norme giuridiche ( sia
particolari e concrete, che generali ed astratte ) o comunque di interferenza di un
soggetto nella sfera di un altro soggetto in relazione a rapporti già disciplinati
dallordinamento, essendo gli atti giuridici unilaterali solo atti preliminari o
successivi (applicativi od esecutivi ) di un precedente accordo nei diversi campi del
diritto.
Il libro è stato oggetto di due convegni di presentazione: a) il
primo, tenutosi presso la Corte Suprema di Cassazione il 2.12.1996, presieduto dal Prof.
Avv. Filippo Lubrano, Presidente del Consiglio dellOrdine degli Avvocati e
Procuratori di Roma e composto altresì dai relatori, Prof. Massimo Cesare Bianca,
Ordinario di diritto civile dellUniversità "la Sapienza" di Roma, e Prof.
Vittorio Frosini, Ordinario di teoria dellinterpretazione giuridica della medesima
Università, oltre che dal sottoscritto, ed b) il secondo, tenutosi presso lAula
III^ della facoltà di Giurisprudenza dellUniversità degli studi " La
Sapienza", il 13.2.1998, presieduto dal Prof. Antonio La Torre, Primo Presidente
Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione, e composto altresì dai relatori prof.ri,
Massimo Cesare Bianca, Adolfo Di Majo, e Giovanni Battista Ferri, Ordinari di diritto
civile, e Gaetano Carcaterra, Ordinario di filosofia del diritto della medesima facoltà.
Inoltre, esso è stato apprezzato, sia in ambienti universitari, che
presso Organi ed Enti istituzionali , anche internazionali, quali lO.N.U., il cui
Segretariato Generale lo ha ritenuto molto rilevante per tale massima Organizzazione, per
trovare posizioni comuni fra paesi, che rappresentano sistemi giuridici anche
profondamente diversi, acquisendolo nella loro collezione di
monografie della biblioteca delle Nazioni Unite.
Infine, il dottore De Nardo, quale autore dellopera, ha ricevuto
il "premio della cultura " per lanno 1997 dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Roma, li 3.9.2000
- dott. Valentino De Nardo,
magistrato del Tribunale di Roma,
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