Nuovo Processo Scientifico
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Riportiamo qui di seguito l'ordinanza d'incostituzionalità del giudice Francione contro il processo indiziario e il pericolo di ordalie logiche, emessa il 13 giugno 2000.

Per la cronaca l'attacco agl'indizi era stato già mosso dal giudice nel corso del convegno "Effettività dei diritti ed efficacia delle decisioni nell'ordinamento costituzionale italiano di fronte alla sfida europea" a cura dell'Associazione Nazionale Magistrati, XXV Congresso Nazionale, presentando il 31 marzo 2000 presso l'Hotel Midas di Roma la relazione "Il nuovo processo scientifico coma garanzia di effettività dei diritti costituzionali di libertà e uguaglianza davanti ai giudici europei".http://digilander.iol.it/giurana/resoconto.htm

 
 

 

ORDINANZA

Il Giudice, nel processo a carico di L. P., avendo la difesa richiesto rito abbreviato, sentite le conclusioni delle parti con richiesta di condanna da parte del P. M. a mesi 1 di reclusione e lire 100.000 di multa; con richiesta della difesa di assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° co. c.p.p. o in subordine minimo della pena.

OSSERVA

Il processo è di natura chiaramente indiziaria.

L'app. A. N. ha riferito, infatti, che il derubato C. L. avrebbe saputo del furto di occhiali dalla sua autovettura ad opera di L. P. da una persona che non è stata poi rintracciata.

Occhiali da sole simili a quelli derubati marca Calvin Klein venivano visti dagli operanti in testa a L. P. successivamente rintracciato.

Trattasi, dunque , di accuse de relato, di terza mano provenendo da soggetto ignoto, che sarebbero state riferite a C. L. e infine all'appuntato A. N.

Il riconoscimento di quegli occhiali da parte di C. L. sembra basato solo sulla marca peraltro di larga diffusione Calvin Klein, ma manca l'experimentum crucis per dire che gli occhiali erano gli stessi sottratti, rimanendo puri elementi indiziari quelli acquisiti.

Tanto premesso ritiene questo Giudice di sollevare questione di incostituzionalità dell'art. 192, 2° co. c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13, 111 della Costituzione.

In Italia, in brevissima cronistoria, il processo indiziario non era previsto dal codice Rocco ma fu elaborato dalla giurisprudenza e introdotto nell'attuale codice di procedura penale che ha creato un sistema d'interpetrazione dei dati fondato in primis sulle prove e solo in via marginale sugli indizi "gravi, precisi e concordanti".

Si avanza da quest'ufficio a Codesta Eccellentissima Corte una proposta di verifica dell'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 192, 2° co. c.p.p. là dove detta "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti". Si ritiene ex contrariis che mai l'esistenza di un fatto sembra essere desumibile, stricta scientia, da indizi quand'anche "gravi, precisi e concordanti".

Se il discorso della probatio è un fatto scientifico, il suo esame non può essere scisso da un discorso epistemologico in generale, vale a dire sul senso e sul limite del metodo scientifico, tenendo conto delle ultime tendenze della filosofia della scienza in materia.

A questa procedura esegetica va ancorato in maniera rigorosa il criterio del "libero convincimento del giudice", sia a livello legislativo che pragmatico, distinguendo la scienza come risultato dalla scienza come mera congettura. A quest'ultima area appartiene, a parere del proponente, il processo indiziario sia pur condotto nelle linee del massimo rigore interpretativo.

La norma citata appare in contrasto con l'art. 111 della Costituzione che nella nuova formulazione (LEGGE COSTITUZIONALE 23 novembre 1999 n. 2-pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999)detta: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".

Il processo è giusto non solo quando vengano rispettate le posizioni formali paritarie tra accusa e difesa, ma anche quando si realizzi nella sostanza una rigorosa valutazione delle prove a carico degl'imputati, ad evitare ogni forma di alea che comprometta la parità dei cittadini imputati di fronte alla legge, avendo tutti il diritto di avere il processo per prove forti, che portino davanti a qualunque giudice al medesimo risultato, e non per indizi. Infatti la citata norma costituzionale prosegue: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale". L'imparzialità e la terzietà del giudice è garantita proprio da un sistema probatorio scientifico fondato sul setaccio critico che salvaguardi i processi da pure ricostruzioni logiche(indiziarie e congetturali) che potrebbero essere inficiate dagli idola baconiani.

Il successivo sistema rigoroso predisposto dall'art. 111 della Costituzione per l'assunzione di specifiche forme di prove a carico degl'imputati non fa che ribadire la forza cogente di un sistema giusto basato solamente su prove e non su indizi.

Il richiamo al giusto processo contenuto nello statuto dell'istituendo Tribunale Penale Internazionale riporta ad analogo principio contenuto in tutti i patti internazionali sui diritti umani.

La decifrazione concreta del giusto processo non si esaurisce nella parità tra le parti processuali, dunque, e richiede l'applicazione nella valutazione della prova di un criterio valido quale appare solo quello scientifico in un mondo reale di eguali davanti alla legge. Peculiarmente va applicato il metodo più avanzato in scienza, quello di Karl Popper, procedendo non solo alla verifica dei dati ma alla loro rigorosa falsificazione, in prova e controprova attraverso la processazione di ulteriori dati che potrebbero scalfire l'ipotesi base. Ciò ad evitare verdetti basati non sulla verità scientifica ma sull'azzardo logico.

Questo, a parere del Giudice proponente implica la necessità di un sistema basato unicamente su prove(non indizi), sicure e fortissime. Soprattutto prove scientifiche, con un potenziamento degl'investigatori sul modello di Scotland Yard, perché solo la scienza investigativa garantisce un'effettiva certezza del sistema probatorio, essendo in via di stretta epistemologia la logica ricostruttiva quasi un mera conseguenza e non un gioco linguistico che riesca a dimostrare qualunque cosa.

Nella scienza setacciata secondo i criteri dell'epistemologia popperiana le tracce dei fenomeni non portano a nulla ma hanno senso solo se conducano a prove conclusive e ripetute costantemente da qualunque sperimentatore esaminate.

La scienza giudiziaria per essere tale deve, a parere del proponente, adeguarsi a tale criterio epistemologico. Infatti nella scienza delle prove giudiziarie con gl'indizi puri, sia pur mascherati da enigmistici intrecci significanti, si può dire tutto e il contrario di tutto; ergo il processo indiziario appare prima facie come un processo anticostituzionale perché non garantisce né la certezza del diritto e della prova, né l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge(art. 3 Cost.), potendone compromettere ingiustamente la libertà(art. 2 e 13 Cost.) con carcerazioni preventive anche lunghe basate su meri fatti indiziari.

In questa prospettiva la dichiarazione d'incostituzionalità del processo indiziario nel nostro sistema renderebbe concreto il principio di eguaglianza nell'avere leggi giuste e di essere giudicati secondo criteri non più letterari ma scientifici, affinché i verdetti si avvicinino con altissimo grado di probabilità alla verità. La garanzia dell'eguaglianza nasce proprio dal rigore del metodo epistemologico che esclude alee logiche.

Per ciò ritiene quest'ufficio che non è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 192, 2° co. c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione.

Nel caso di specie trattasi di processo chiaramente indiziario. Poiché l'attuale giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità, richiedendosi a questo giudice di decidere in base un criterio indiziario che potrebbe essere incostituzionale, vanno rimessi gli atti alla Corte Costituzionale sospendendo il processo in attesa della decisione della Corte sul punto.

                    P.Q.M.

vista vista la L. cost. 9 febbraio 1948 n. 1(G. U. 20-2-1948 n. 43) e la legge 11 marzo 1953 n. 87 la legge 11 marzo 1953 n. 87

dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 192, 2° co. c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2000

                 IL GIUDICE

              GENNARO FRANCIONE

 

 

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