ORDINANZA
Il Giudice, nel processo a carico di L. P.,
avendo la difesa richiesto rito abbreviato, sentite le conclusioni delle parti con
richiesta di condanna da parte del P. M. a mesi 1 di reclusione e lire 100.000 di multa;
con richiesta della difesa di assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° co. c.p.p. o in
subordine minimo della pena.
OSSERVA
Il processo è di natura chiaramente indiziaria.
L'app. A. N. ha riferito, infatti, che il
derubato C. L. avrebbe saputo del furto di occhiali dalla sua autovettura ad opera di L.
P. da una persona che non è stata poi rintracciata.
Occhiali da sole simili a quelli derubati marca
Calvin Klein venivano visti dagli operanti in testa a L. P. successivamente rintracciato.
Trattasi, dunque , di accuse de relato, di terza
mano provenendo da soggetto ignoto, che sarebbero state riferite a C. L. e infine
all'appuntato A. N.
Il riconoscimento di quegli occhiali da parte di
C. L. sembra basato solo sulla marca peraltro di larga diffusione Calvin Klein, ma manca
l'experimentum crucis per dire che gli occhiali erano gli stessi sottratti,
rimanendo puri elementi indiziari quelli acquisiti.
Tanto premesso ritiene questo Giudice di
sollevare questione di incostituzionalità dell'art. 192, 2° co. c.p.p. in rapporto agli
artt. 2, 3, 13, 111 della Costituzione.
In Italia, in brevissima cronistoria, il processo
indiziario non era previsto dal codice Rocco ma fu elaborato dalla giurisprudenza e
introdotto nell'attuale codice di procedura penale che ha creato un sistema
d'interpetrazione dei dati fondato in primis sulle prove e solo in via marginale sugli
indizi "gravi, precisi e concordanti".
Si avanza da quest'ufficio a Codesta
Eccellentissima Corte una proposta di verifica dell'illegittimità costituzionale proprio
dell'art. 192, 2° co. c.p.p. là dove detta "L'esistenza di un fatto non può essere
desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti". Si
ritiene ex contrariis che mai l'esistenza di un fatto sembra essere desumibile, stricta
scientia, da indizi quand'anche "gravi, precisi e concordanti".
Se il discorso della probatio è un fatto
scientifico, il suo esame non può essere scisso da un discorso epistemologico in
generale, vale a dire sul senso e sul limite del metodo scientifico, tenendo conto delle
ultime tendenze della filosofia della scienza in materia.
A questa procedura esegetica va ancorato in
maniera rigorosa il criterio del "libero convincimento del giudice", sia a
livello legislativo che pragmatico, distinguendo la scienza come risultato dalla scienza
come mera congettura. A quest'ultima area appartiene, a parere del proponente, il processo
indiziario sia pur condotto nelle linee del massimo rigore interpretativo.
La norma citata appare in contrasto con l'art.
111 della Costituzione che nella nuova formulazione (LEGGE COSTITUZIONALE 23 novembre 1999
n. 2-pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999)detta: "La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".
Il processo è giusto non solo quando vengano
rispettate le posizioni formali paritarie tra accusa e difesa, ma anche quando si realizzi
nella sostanza una rigorosa valutazione delle prove a carico degl'imputati, ad evitare
ogni forma di alea che comprometta la parità dei cittadini imputati di fronte alla legge,
avendo tutti il diritto di avere il processo per prove forti, che portino davanti a
qualunque giudice al medesimo risultato, e non per indizi. Infatti la citata norma
costituzionale prosegue: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale". L'imparzialità e
la terzietà del giudice è garantita proprio da un sistema probatorio scientifico fondato
sul setaccio critico che salvaguardi i processi da pure ricostruzioni logiche(indiziarie e
congetturali) che potrebbero essere inficiate dagli idola baconiani.
Il successivo sistema rigoroso predisposto
dall'art. 111 della Costituzione per l'assunzione di specifiche forme di prove a carico
degl'imputati non fa che ribadire la forza cogente di un sistema giusto basato solamente
su prove e non su indizi.
Il richiamo al giusto processo contenuto
nello statuto dell'istituendo Tribunale Penale Internazionale riporta ad analogo principio
contenuto in tutti i patti internazionali sui diritti umani.
La decifrazione concreta del giusto processo non
si esaurisce nella parità tra le parti processuali, dunque, e richiede l'applicazione
nella valutazione della prova di un criterio valido quale appare solo quello scientifico
in un mondo reale di eguali davanti alla legge. Peculiarmente va applicato il metodo più
avanzato in scienza, quello di Karl Popper, procedendo non solo alla verifica dei dati ma
alla loro rigorosa falsificazione, in prova e controprova attraverso la processazione di
ulteriori dati che potrebbero scalfire l'ipotesi base. Ciò ad evitare verdetti basati non
sulla verità scientifica ma sull'azzardo logico.
Questo, a parere del Giudice proponente implica
la necessità di un sistema basato unicamente su prove(non indizi), sicure e fortissime.
Soprattutto prove scientifiche, con un potenziamento degl'investigatori sul modello di
Scotland Yard, perché solo la scienza investigativa garantisce un'effettiva certezza del
sistema probatorio, essendo in via di stretta epistemologia la logica ricostruttiva quasi
un mera conseguenza e non un gioco linguistico che riesca a dimostrare qualunque cosa.
Nella scienza setacciata secondo i criteri
dell'epistemologia popperiana le tracce dei fenomeni non portano a nulla ma hanno senso
solo se conducano a prove conclusive e ripetute costantemente da qualunque sperimentatore
esaminate.
La scienza giudiziaria per essere tale deve, a
parere del proponente, adeguarsi a tale criterio epistemologico. Infatti nella scienza
delle prove giudiziarie con gl'indizi puri, sia pur mascherati da enigmistici intrecci
significanti, si può dire tutto e il contrario di tutto; ergo il processo indiziario
appare prima facie come un processo anticostituzionale perché non garantisce né la
certezza del diritto e della prova, né l'eguaglianza dei cittadini davanti alla
legge(art. 3 Cost.), potendone compromettere ingiustamente la libertà(art. 2 e 13 Cost.)
con carcerazioni preventive anche lunghe basate su meri fatti indiziari.
In questa prospettiva la dichiarazione
d'incostituzionalità del processo indiziario nel nostro sistema renderebbe concreto il
principio di eguaglianza nell'avere leggi giuste e di essere giudicati secondo criteri non
più letterari ma scientifici, affinché i verdetti si avvicinino con altissimo
grado di probabilità alla verità. La garanzia dell'eguaglianza nasce proprio dal rigore
del metodo epistemologico che esclude alee logiche.
Per ciò ritiene quest'ufficio che non è
manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 192, 2° co. c.p.p.
in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione.
Nel caso di specie trattasi di processo
chiaramente indiziario. Poiché l'attuale giudizio non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità, richiedendosi a
questo giudice di decidere in base un criterio indiziario che potrebbe essere
incostituzionale, vanno rimessi gli atti alla Corte Costituzionale sospendendo il processo
in attesa della decisione della Corte sul punto.
P.Q.M.
vista vista la L. cost. 9 febbraio 1948 n. 1(G.
U. 20-2-1948 n. 43) e la legge 11 marzo 1953 n. 87 la legge 11 marzo 1953 n. 87
dichiara non manifestamente infondata la
questione di incostituzionalità dell'art. 192, 2° co. c.p.p. in rapporto agli artt. 2,
3, 13 e 111 della Costituzione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza
di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sia notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2000
IL GIUDICE