Gabriele Paolini
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                               WHO'S WHO
Gabriele Paolini (Milano 12 ottobre 1974), è un personaggio divenuto noto al pubblico televisivo italiano in seguito alle sue numerose azioni di disturbo nel corso di collegamenti in diretta, soprattutto dei telegiornali.

Autodefinitosi "inquinatore televisivo" ed autoproclamatosi profeta del condom o Diabolik di Casal de' Pazzi, Paolini ha dichiarato d'aver iniziato la sua attività di protesta durante le dirette televisive per incentivare l'uso del preservativo, polemizzando fortemente con le posizioni della Chiesa Cattolica, dopo la morte per AIDS di un suo amico che contrasse la malattia, pochi anni prima, in un rapporto sessuale non protetto con una prostituta [citazione necessaria].

Nel corso degli anni, durante le sue azioni di disturbo, si è occupato anche di altri argomenti come la politica o la cronaca (ad esempio i "PACS" o la Strage di Ustica).

Paolini irrompe in programmi televisivi che eseguono riprese televisive all'aperto (ad esempio gare canore, gare sportive e servizi giornalistici) esponendo spesso cartelli o, talvolta, rivolgendo insulti ai politici o ai personaggi dello spettacolo e disturbando il lavoro degli inviati che a volte sono costretti ad interrompere il servizio perché impossibilitati a continuare il loro lavoro (in alcuni casi ad esempio al Tg4 e su Sky non si sono effettuati collegamenti per evitare che il molestatore potesse inscenare una delle sue "performance").

La sentenza della Corte di Cassazione dell'8 marzo 2006 ha riconosciuto il reato di molestie per una azione di Paolini durante un collegamento televisivo Rai del 28 marzo 2002 in diretta da palazzo Chigi, nel corso del quale Paolini si era posto alle spalle del giornalista con un cartello giudicato offensivo del decoro del noto presentatore Pippo Baudo. Secondo la Cassazione le intrusioni di Paolini nelle dirette televisive sono vere e proprie molestie determinate da una azione di disturbo che altera le normali condizioni di tranquillità delle persone che stanno lavorando attraverso una azione impertinente, indiscreta, invadente, senz'altro riconducibile nella nozione di petulanza. Per effetto di questa decisione Gabriele Paolini ha dovuto pagare una ammenda di 240 euro oltre a risarcire i danni in favore della Rai, costituitasi parte civile.

La Corte di Cassazione ha annullato, la sentenza dello scorso aprile, con la quale, il disturbatore della tv Gabriele Paolini, fu assolto dall'accusa di molestie e disturbo delle persone, per una incursione durante alcuni collegamenti della Rai da Palazzo Chigi. Il processo è stato rinviato al giudice monocratico della capitale. Ad assolverlo lo scorso aprile è stato il giudice monocratico Gennaro Francione che aveva motivato la sua decisione spiegando che non solo “ formalmente l'intrusione di Paolini si traduceva in un'azione di disturbo che alterava le normali condizioni di tranquillità delle persone che stavano lavorando, ma anche che le incursioni di Paolini portano ad un aumento dello share cui è legata la vita dell' azienda Rai, il che non solo non arreca danno, ma si risolve in un beneficio dell'ente.

http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Paolini

http://www.eridanoschool.it/personaggi/dettaglio_personaggio.asp?ID=739

 

                                sito di Paolini, il giocoliere catodico

http://www.gabrielepaolini.tv/

http://www.gabrielepaolini.com/html/index.htm

                                   

 

Nel sito di Paolini sono raccolte tutte le sue vicende giudiziari.

Qui riportiamo due precedenti uno favorevole in assoluto, l'altro in relativo.

I verdetti dimostrano comunque come il problema della responsabilità del Paolini sia tutt'altro che pacifico tra i giudici.

 

La sentenza del tribunale di Parma - sez. dist. di Fidenza in data 8 nov. 2000, irr. il 3.12.2000. 

"In quel caso ci fu un'interruzione di Miss Italia ad opera del Paolini con tentativo di consegna di un preservativo al conduttore Frizzi. Il giudice assolse l'"intruso" con formula piena perché utilizzava il media per trasmettere un messaggio di uso del profilattico contro l'AIDS, definendo la sentenza la televisione una "vetrina di messaggi che toccano la gente(si pensi all'intervento del cantante Bono degli U2 e di Jovanotti sul problema dell'azzeramento del debito dei paesi poveri")".

(tratto dalla sentenza di Francione)

Condannato Paolini!

10 Maggio 2005 alle 09:38

Prima condanna, a tre mesi di reclusione, per Gabriele Paolini da anni disturbatore delle dirette televisive. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Roma che ha disposto la sospensione condizionale della pena. Paolini è stato condannato per interruzione di pubblico servizio. Nel 1991, diede vita ad una delle sue solite manifestazioni mentre la telecronista della Rai Elisa Anzaldo era in diretta sul Tg1. […]
“Oggi ci siamo trovati di fronte a una sentenza storica - hanno detto gli avvocati Lorenzo La Marca e Massimiliano Kornmuller, difensori di Paolini - per la prima volta nella storia della giurisprudenza italiana, infatti, è stato sancito il principio che, chi si apposta dietro le telecamere in una pubblica via, commette reato anche se è muto, immobile e non gesticola. Rientra nella discrezionalità dell’operatore televisivo determinare che puo’ commettere reato e chi non può farlo”. I difensori hanno preannunciato il ricorso in appello ritenendo che “il principio di oggi sia assolutamente limitativo delle libertà personali di esprimersi e circolare liberamente”. Il pm aveva chiesto l’assoluzione di Paolini perché il fatto non costituisce reato
(tgcom)

http://blog.terrorpilot.com/archives/date/2005/05/10/

(Nota il PM aveva chiesto l'assoluzione!)

 

“IL FORO ITALIANO”: fondato nell’anno 1876 da ENRICO SCIALOJA – anno CXXXI – N. 3 – MARZO 2006



Pag. 9-10

IL PORSI CON CARTELLI ALLE SPALLE DI GIORNALISTI TV IMPEGNATI IN DIRETTA TELEVISIVA INTEGRA IL REATO DI MOLESTIA ALLE PERSONE.



Corte di Cassazione; sezione I penale; sentenza 19 gennaio – 8 marzo 2006; Pres. GIANVITTORE, Est. SILVESTRI, P.M. MONETTI (concl. conf.); ric. PAOLINI. Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Roma 17 febbraio 2005.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con sentenza del 17 febbraio 2005, il tribunale di Roma condannava PAOLINI GABRIELE alla pena di 240 euro di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Rai-Radiotelevisione italiana, ritenendolo responsabile di reato di molestia di cui all’art. 660 c.p. per il fatto che il 28 marzo 2002, nel corso di un collegamento televisivo in diretta da Palazzo Chigi, si poneva alle spalle del giornalista con un cartello recante la scritta “PIPPO BAUDO PRESENTATORE DEL CAZZO”.

Con il ricorso e con motivi aggiunti, il difensore dell’imputato chiedeva l’annullamento della sentenza per vizi logici e giuridici della motivazione, sull’assunto che il fatto non avrebbe potuto essere inquadrato nella figura di reato di cui all’art. 660 c.p., in quanto la condotta contestata era consistita nella mera presenza fisica passiva dietro le telecamere posta in essere dal PAOLINI, autoqualificatosi come INQUINATORE TELEVISIVO, tant’è che il p.m. aveva richiesto l’archiviazione della notizia di reato. Il ricorrente aggiungeva che l’erronea applicazione della norma penale era dimostrata dall’assenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, costituito, il primo, dalla direzione della molestia verso persone determinate e, il secondo, dalla volontà finalizzata ad arrecare molestia.



MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il ricorso è inammissibile in quanto contenente censure manifestamente infondate.

Preliminarmente va rilevata la palese inconsistenza dell’eccezione di nullità del processo in dipendenza dell’omessa citazione della parte offesa. Invero, anche ad ammettere che tale qualità possa attribuirsi al giornalista che stava svolgendo il servizio televisivo allorché l’imputato pose in essere la condotta contestatagli, deve porsi in risalto che l’art. 182, 1° comma, c.p.p. dispone che la nullità non è deducibile da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violata, onde va riconosciuto che il PAOLINI non è legittimato a far valere detta eccezione, stabilita a tutela esclusiva della posizione dell’offeso dal reato.

Ciò posto, sono totalmente prive di pregio le censure mosse contro l’operazione logico-giuridica che ha condotto il giudice di merito a qualificare il fatto oggetto dell’imputazione all’interno della figura del reato ipotizzato dall’art. 660 c.p.

Premesso che il reato di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia (Cass. 22 aprile 2004, ALESSANDRI), va sottolineato che la fattispecie contravvenzionale è integrata da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a determinare l’altrui molestia (Cass. 30 marzo 2004, GRAVINA) ed è, dunque, connotata, sotto il profilo obiettivo, dall’effetto di importunare e dalla produzione di disturbo e di fastidio in conseguenza dell’interferenza nell’altrui sfera privata o nell’altrui vita di relazione.

Da tali riflessioni deve inferirsi che nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente ravvisato gli estremi di reato di molestia, rilevando che il comportamento dell’imputato, consistito nel porsi alle spalle del giornalista con un cartello recante la scritta “PIPPO BAUDO PRESENTATORE DEL CAZZO”, ha disturbato l’attività del cronista e degli altri operatori della radiotelevisione, alterando le normali condizioni di tranquillità alle quali tali persone avevano diritto nello svolgimento dell’attività lavorativa attraverso un’azione impertinente, indiscreta, invadente, senz’altro riconducibile nella nozione di petulanza. Ne segue che, risultando la qualificazione giuridica del fatto immune da mende logiche e giuridiche, le contrarie argomentazioni del ricorrente appaiono, all’evidenza, sprovviste di fondamento.

Mancano di qualsivoglia consistenza anche le censure mosse dal ricorrente in ordine alla ritenuta esistenza dell’elemento psicologico del reato, che va identificato nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con una modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Cass. 12 dicembre 2003, ROTA).

In conclusione, risultando palesemente infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, che vengono liquidate come in dispositivo.

 

TECNOLOGIA ANTIPAOLINI

La RAI acquista da Norton DIXSTROYA: un algoritmo di CG che rimuove Gabriele Paolini dall’immagine, senza alterare lo sfondo

Venerdì, Giugno 22nd, 2007http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.froottle.com/blog/Foto/paolini%2520detect.gif&imgrefurl=http://www.froottle.com/%3Fcat%3D13&h=233&w=276&sz=56&hl=it&start=17&tbnid=npi7_GVPBUtGYM:&tbnh=96&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dgabriele%2Bpaolini%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DG

 

 

http://www.gabrielepaolini.com/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=506

NUOVO LIBRO DI PAOLINI. TITOLO: GABRIELE PAOLINI ENTRA NELLA STORIA DELLA GIURISPRUDENZA.

 

AUTORE: GABRIELE PAOLINI

TITOLO: “GABRIELE PAOLINI ENTRA NELLA STORIA DELLA GIURISPRUDENZA”

EDITORE: GABRIELE PAOLINI & ROBERT BERNOCCHI MEDIA-COMUNICATION