| |
WHO'S WHO
Gabriele Paolini (Milano
12
ottobre 1974),
è un personaggio divenuto noto al pubblico televisivo
italiano
in seguito alle sue numerose azioni di disturbo nel corso di
collegamenti in diretta, soprattutto dei telegiornali.
Autodefinitosi "inquinatore televisivo" ed
autoproclamatosi profeta del condom o Diabolik di Casal
de' Pazzi, Paolini ha dichiarato d'aver iniziato la sua attività
di protesta durante le dirette televisive per incentivare l'uso del preservativo,
polemizzando fortemente con le posizioni
della Chiesa
Cattolica, dopo la morte per AIDS
di un suo amico che contrasse la malattia, pochi anni prima, in un rapporto
sessuale non protetto con una prostituta
[citazione necessaria].
Nel corso degli anni, durante le sue azioni di disturbo, si è
occupato anche di altri argomenti come la politica o la cronaca (ad
esempio i "PACS"
o la Strage
di Ustica).
Paolini irrompe in programmi televisivi che eseguono riprese
televisive all'aperto (ad esempio gare canore, gare sportive e
servizi giornalistici) esponendo spesso cartelli o, talvolta,
rivolgendo insulti ai politici o ai personaggi dello spettacolo e
disturbando il lavoro degli inviati che a volte sono costretti ad
interrompere il servizio perché impossibilitati a continuare il
loro lavoro (in alcuni casi ad esempio al Tg4
e su Sky
non si sono effettuati collegamenti per evitare che il molestatore
potesse inscenare una delle sue "performance").
La sentenza della Corte
di Cassazione dell'8
marzo 2006
ha riconosciuto il reato
di molestie per una azione di Paolini durante un collegamento
televisivo Rai
del 28
marzo 2002
in diretta da palazzo
Chigi, nel corso del quale Paolini si era posto alle spalle del
giornalista con un cartello giudicato offensivo del decoro del noto
presentatore Pippo
Baudo. Secondo la Cassazione le intrusioni di Paolini nelle
dirette televisive sono vere e proprie molestie determinate da una
azione di disturbo che altera le normali condizioni di
tranquillità delle persone che stanno lavorando attraverso
una azione impertinente, indiscreta, invadente, senz'altro
riconducibile nella nozione di petulanza. Per effetto di questa
decisione Gabriele Paolini ha dovuto pagare una ammenda di 240 euro
oltre a risarcire i danni in favore della Rai, costituitasi parte
civile.
La Corte di Cassazione ha annullato, la sentenza dello scorso
aprile, con la quale, il disturbatore della tv Gabriele Paolini, fu
assolto dall'accusa di molestie e disturbo delle persone, per una
incursione durante alcuni collegamenti della Rai da Palazzo Chigi.
Il processo è stato rinviato al giudice monocratico della capitale.
Ad assolverlo lo scorso aprile è stato il giudice monocratico
Gennaro Francione che aveva motivato la sua decisione spiegando che
non solo “ formalmente l'intrusione di Paolini si traduceva in
un'azione di disturbo che alterava le normali condizioni di
tranquillità delle persone che stavano lavorando, ma anche che
le incursioni di Paolini portano ad un aumento dello share cui è
legata la vita dell' azienda Rai, il che non solo non arreca danno,
ma si risolve in un beneficio dell'ente.
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Paolini
http://www.eridanoschool.it/personaggi/dettaglio_personaggio.asp?ID=739
|
sito di Paolini, il giocoliere catodico
http://www.gabrielepaolini.tv/
http://www.gabrielepaolini.com/html/index.htm
|
Nel sito di Paolini sono raccolte tutte le sue vicende
giudiziari.
Qui riportiamo due precedenti uno favorevole in assoluto, l'altro in
relativo.
I verdetti dimostrano comunque come il problema della
responsabilità del Paolini sia tutt'altro che pacifico tra i giudici.
|
La
sentenza del tribunale di Parma - sez. dist. di Fidenza in data 8 nov.
2000, irr. il 3.12.2000.
"In quel
caso ci fu un'interruzione di Miss Italia ad opera del Paolini con
tentativo di consegna di un preservativo al conduttore Frizzi. Il giudice
assolse l'"intruso" con formula piena perché utilizzava il
media per trasmettere un messaggio di uso del profilattico contro l'AIDS,
definendo la sentenza la televisione una "vetrina di messaggi che
toccano la gente(si pensi all'intervento del cantante Bono degli U2 e di
Jovanotti sul problema dell'azzeramento del debito dei paesi
poveri")".
(tratto
dalla sentenza di Francione)
|
10 Maggio 2005 alle
09:38
Prima condanna, a tre mesi di
reclusione, per Gabriele Paolini da anni disturbatore delle dirette
televisive. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Roma che ha
disposto la sospensione condizionale della pena. Paolini è stato
condannato per interruzione di pubblico servizio. Nel 1991, diede vita ad
una delle sue solite manifestazioni mentre la telecronista della Rai Elisa
Anzaldo era in diretta sul Tg1. […]
“Oggi ci siamo trovati di fronte a una sentenza storica - hanno detto
gli avvocati Lorenzo La Marca e Massimiliano Kornmuller, difensori di
Paolini - per la prima volta nella storia della giurisprudenza italiana,
infatti, è stato sancito il principio che, chi si apposta dietro
le telecamere in una pubblica via, commette reato anche se è muto,
immobile e non gesticola. Rientra nella discrezionalità dell’operatore
televisivo determinare che puo’ commettere reato e chi non può farlo”.
I difensori hanno preannunciato il ricorso in appello ritenendo che “il
principio di oggi sia assolutamente limitativo delle libertà personali di
esprimersi e circolare liberamente”. Il pm aveva chiesto l’assoluzione
di Paolini perché il fatto non costituisce reato
(tgcom)
http://blog.terrorpilot.com/archives/date/2005/05/10/
(Nota il PM aveva chiesto l'assoluzione!)
|
“IL FORO ITALIANO”: fondato
nell’anno 1876 da ENRICO SCIALOJA – anno CXXXI – N. 3 – MARZO 2006
Pag. 9-10
IL PORSI CON CARTELLI ALLE SPALLE DI GIORNALISTI TV IMPEGNATI IN DIRETTA
TELEVISIVA INTEGRA IL REATO DI MOLESTIA ALLE PERSONE.
Corte di Cassazione; sezione I penale; sentenza 19 gennaio – 8 marzo
2006; Pres. GIANVITTORE, Est. SILVESTRI, P.M. MONETTI (concl. conf.); ric.
PAOLINI. Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Roma 17 febbraio
2005.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con sentenza del 17 febbraio 2005, il
tribunale di Roma condannava PAOLINI GABRIELE alla pena di 240 euro di
ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile
Rai-Radiotelevisione italiana, ritenendolo responsabile di reato di
molestia di cui all’art. 660 c.p. per il fatto che il 28 marzo 2002, nel
corso di un collegamento televisivo in diretta da Palazzo Chigi, si poneva
alle spalle del giornalista con un cartello recante la scritta “PIPPO
BAUDO PRESENTATORE DEL CAZZO”.
Con il ricorso e con motivi aggiunti, il difensore dell’imputato
chiedeva l’annullamento della sentenza per vizi logici e giuridici della
motivazione, sull’assunto che il fatto non avrebbe potuto essere
inquadrato nella figura di reato di cui all’art. 660 c.p., in quanto la
condotta contestata era consistita nella mera presenza fisica passiva
dietro le telecamere posta in essere dal PAOLINI, autoqualificatosi come
INQUINATORE TELEVISIVO, tant’è che il p.m. aveva richiesto
l’archiviazione della notizia di reato. Il ricorrente aggiungeva che
l’erronea applicazione della norma penale era dimostrata dall’assenza
dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, costituito, il
primo, dalla direzione della molestia verso persone determinate e, il
secondo, dalla volontà finalizzata ad arrecare molestia.
MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il ricorso è inammissibile in quanto
contenente censure manifestamente infondate.
Preliminarmente va rilevata la palese inconsistenza dell’eccezione di
nullità del processo in dipendenza dell’omessa citazione della parte
offesa. Invero, anche ad ammettere che tale qualità possa attribuirsi al
giornalista che stava svolgendo il servizio televisivo allorché
l’imputato pose in essere la condotta contestatagli, deve porsi in
risalto che l’art. 182, 1° comma, c.p.p. dispone che la nullità non è
deducibile da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione
violata, onde va riconosciuto che il PAOLINI non è legittimato a far
valere detta eccezione, stabilita a tutela esclusiva della posizione
dell’offeso dal reato.
Ciò posto, sono totalmente prive di pregio le censure mosse contro
l’operazione logico-giuridica che ha condotto il giudice di merito a
qualificare il fatto oggetto dell’imputazione all’interno della figura
del reato ipotizzato dall’art. 660 c.p.
Premesso che il reato di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente
abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di
disturbo o di molestia (Cass. 22 aprile 2004, ALESSANDRI), va sottolineato
che la fattispecie contravvenzionale è integrata da qualsiasi condotta
oggettivamente idonea a determinare l’altrui molestia (Cass. 30 marzo
2004, GRAVINA) ed è, dunque, connotata, sotto il profilo obiettivo,
dall’effetto di importunare e dalla produzione di disturbo e di fastidio
in conseguenza dell’interferenza nell’altrui sfera privata o
nell’altrui vita di relazione.
Da tali riflessioni deve inferirsi che nel caso di specie il giudice di
merito ha correttamente ravvisato gli estremi di reato di molestia,
rilevando che il comportamento dell’imputato, consistito nel porsi alle
spalle del giornalista con un cartello recante la scritta “PIPPO BAUDO
PRESENTATORE DEL CAZZO”, ha disturbato l’attività del cronista e
degli altri operatori della radiotelevisione, alterando le normali
condizioni di tranquillità alle quali tali persone avevano diritto nello
svolgimento dell’attività lavorativa attraverso un’azione
impertinente, indiscreta, invadente, senz’altro riconducibile nella
nozione di petulanza. Ne segue che, risultando la qualificazione giuridica
del fatto immune da mende logiche e giuridiche, le contrarie
argomentazioni del ricorrente appaiono, all’evidenza, sprovviste di
fondamento.
Mancano di qualsivoglia consistenza anche le censure mosse dal ricorrente
in ordine alla ritenuta esistenza dell’elemento psicologico del reato,
che va identificato nella coscienza e volontà della condotta, tenuta
nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il
soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla
sfera dei motivi, l’eventuale convinzione dell’agente di operare per
un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con
una modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Cass.
12 dicembre 2003, ROTA).
In conclusione, risultando palesemente infondato in tutte le sue
articolazioni, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, oltre al
rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, che vengono
liquidate come in dispositivo.
|
TECNOLOGIA ANTIPAOLINI
Venerdì, Giugno 22nd, 2007http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.froottle.com/blog/Foto/paolini%2520detect.gif&imgrefurl=http://www.froottle.com/%3Fcat%3D13&h=233&w=276&sz=56&hl=it&start=17&tbnid=npi7_GVPBUtGYM:&tbnh=96&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dgabriele%2Bpaolini%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DG
|
http://www.gabrielepaolini.com/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=506
NUOVO LIBRO DI PAOLINI. TITOLO: GABRIELE PAOLINI ENTRA
NELLA STORIA DELLA GIURISPRUDENZA.
AUTORE:
GABRIELE PAOLINI
TITOLO: “GABRIELE PAOLINI ENTRA NELLA STORIA DELLA GIURISPRUDENZA”
EDITORE: GABRIELE PAOLINI & ROBERT BERNOCCHI MEDIA-COMUNICATION
|
|