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COMUNICATO STAMPAb
SENTENZA PAOLINI: IL TERZO POTERE(DEI GIUDICI) BACCHETTA IL QUINTO
POTERE (DELLA TV)
LA RAI, IN UN MONOPOLIO DI FATTO DEI MEDIA MEN, NON GARANTISCE IL
LIBERO E DEMOCRATICO ACCESSO DI TUTTI I CITTADINI ALLA CREAZIONE DEI SUOI
PALINSESTI
Il giudice Gennaro Francione, già noto come autore della sentenza
anticopyright(assolse 4 venditori extracomunitari di cd contraffatti per
stato di necessità(fame) prendendo a spunto la diffusione libera
dell'arte e cultura in Internet con Napster), ha emesso in data 13 aprile
2007 sentenza di assoluzione di Gabriele Paolini, noto inquinatore
televisivo, incriminato per aver disturbato 4 collegamenti esterni in
diretta del TG RAI.
Il giudice di Roma, accogliendo le tesi del P. M. Gianluca Mazzei, ha
affermato che Paolini è scriminato perché i fatti sono stati commessi in
presenza di una causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c. p., per
aver legittimamente esercitato il suo diritto di libera espressione del
proprio pensiero (articoli 2, 3 e 21 della Costituzione).
Paolini avrebbe operato, dunque, come giornalista libero e disancorato,
manifestando un sacrosanto diritto di critica verso un noto giornalista
televisivo e verso i parlamentari, ma soprattutto agendo in nome
dell'invocato diritto che ogni cittadino ha di parlare e manifestarsi
usando il media televisivo. A far da maestro è ancora Internet dove
chiunque può fare il suo giornale e dire la sua come nel caso dei siti
Web 2.0 che si rivolgono a ogni utente, in modo che possa essere lui
stesso creatore e popolatore del sito.
Il giudice sottolinea che il giornalista televisivo operante in strada
deve accettare le intrusioni alla Paolini “perché sono esse stesse
cronaca in diretta di quanto avviene tra la gente, che spesso anzi
utilizza quelle dirette per dire la propria nel bene (esultanze in
occasione di gare sportive ad es.) e nel male (con striscioni, grida,
slogan per contestare un avvenimento direttamente o indirettamente
connesso a quanto nel resoconto del cronista vien detto)".
La sentenza, assai raffinata e dotta (con richiami quanto alle
incursioni di Paolini ai giullari medievali, ai futuristi, ai
situazionisti, a Andy Warhol, a Guy Debord), ricorda anche i moniti ai
media televisivi rivolti dalla Commissione di vigilanza servizi
radiotelevisivi la quale, nel "Documento di indirizzo sul pluralismo
(1997), evidenzia la necessità di garantire ai cittadini un'informazione
non solo passiva a 360°, ma anche attiva contribuendo direttamente alla
creazione dei palinsesti televisivi. Ciò è tanto più vero per la RAI
che è televisione del popolo il quale paga un canone e ha un
"diritto reale di accesso che si esprime soprattutto come diritto a
non essere esclusi dall'informazione attiva".
La nuova sentenza è stata già ribattezzata, in linea con quella
anticopyright, sentenza della tv-sferica, sottolineando che la RAI ha
ancora struttura burocratico-piramidale e non sferica come richiesto dalla
Commissione di vigilanza, il che crea monopolio e accentramento di poteri
in mano a pochi media men, con esclusione delle masse dalla gran torta
televisiva.
Gongoleranno gli artisti, gli intellettuali, i giornalisti, i
professori, gli opinionisti etc. immotivatamente esclusi dal tubo catodico
dei media forti, improntato alla visibilità reiterata e martellante delle
solite poche facce, a scapito di una megarotazione delle intelligenze,
questa sì realmente democratica e conforme a Costituzione.
Ed è così che grazie a questa sentenza l’heckler Paolini diventa un
Robin Hood massmediale, espressione del cittadino illegittimamente escluso
dal Quinto Potere.
Firmato
GIGI TRILEMMA
La sentenza è stata pubblicata da STUDIO CELENTANO il 21 maggio 2007
in "Giudice anticopyright assolve Paolini"
http://studiocelentano.it/a.asp?id=1070
Per il full text del provvedimento clicca su
http://studiocelentano.it/contents/210507.pdf
|
http://www.ordineavvocati.org/e.asp?opt=app
http://www.torreomnia.it/forum/leggi.asp?id=5775
http://www.comunicati.net/comunicati/arte/teatro/39450.html
http://www.capitoloprimo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2209&Itemid=517
http://linux-club.org/node/2350
http://wwwfreeinternet.blogspot.com/
http://ilcorrieredelweb.blogspot.com/
http://www.partito-pirata.it/?q=node/92
http://www.piratpartiet.it/joomla/index.php
http://oknotizie.alice.it/all
http://oknotizie.alice.it/go.php?us=20104ab02314d741
http://comunicatostampa.blogspot.com/
http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?p=1558816#post1558816
http://www.bloggers.it/main/index.cfm?action=lastpost
http://technorati.com/tag/Paolini
http://www.minotti.net/
http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=5803&numero=999
http://it.wasalive.com/it/nuova?spy
http://zombi.indivia.net/bologna/index.php?id=2102
http://it.blogbabel.com/search/entries/rai/cloud/
http://arianna.libero.it/news/categorie/scienza_10.html
http://www.macchianera.it/Files/html/posta.html
http://www.notizieonline.net/ultime.php
http://it.wasalive.com/it/alle
http://www.noemalab.org/sections/news_detail.php?IDNews=2442
http://immenso.splinder.com/post/12367194/
http://www.noemalab.org/plc/?q=aggregator/sources/1
http://fr.wordpress.com/tag/vita-sociale/
http://cazzeggiogoloso.splinder.com/
http://pt.wordpress.com/tag/vita-sociale/
http://de.wordpress.com/tag/notizie/
www.ganzi.it/Annunci/NEWS/IT/disturbatore/notizie+disturbatore.html
http://immenso.splinder.com/
http://riassunto.jsk.it/det/37/20/200/
http://keypivot.com/disturba-e-diventerai-famoso
http://del.icio.us/lorenzo.cassata/tv
http://www.piazzasanlorenzoedintorni.com/visualizza_notizia.php?id=1827
http://security.puntoblu.it/index.php?option=com_newsfeeds&Itemid=7
http://www.aikoweb.it/index.php?option=com_zoom&Itemid=99999999&page=view&catid=2&key=2
http://italy.rin.ru/article/rai-il-disturbatore-gabriele-paolini-i19146.htm
http://www.comitatoprocanne.com/news.asp?page1=2
www.sito-informazioni.com/c.asp?cerca=cartello
http://66.102.9.104/search?q=cache:5XXQSfBafv0J:newsletter.libero.it/cinqueallecinque/AI_2007_06_01.pdf+francione+%2B+paolini&hl=it&ct=clnk&cd=41&gl=it&client=firefox-a
http://www.strategicboard.com/?s=articoli
http://compagniaindie.blogspot.com/search?q=francione
http://www.1001annonces.com/1001newsgroups/lmess.php?name=it.diritto.internet
http://www.progesis.net/newsportal/article.php?id=57106&group=it.diritto.internet
http://www.collettivamente.com/gruppo/it.diritto.internet.html
http://www.brujula.net/cgi-bin/nntp2/wwwnntp?it.diritto.internet
http://vry.es/modules.php?name=Forums
http://66.102.9.104/search?q=cache:AIIAqc5f2IIJ:www.umbria.antoniodipietro.it/+paolini+%2B+assolto&hl=it&ct=clnk&cd=37&gl=it&client=firefox-a
http://www.articolo21.info/rassegne/generale14042007/Art00203.htm
http://www.progesis.net/newsportal/article.php?id=57071&group=it.diritto.internet
http://www.degyop.info/Potere.htm
http://www.capitoloprimo.it/lapilli/?cat=13
http://www.asphalto.org/go/post_id/768933
http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendID=21382355&blogID=268943029
http://www.ganzi.it/Annunci/NEWS/IT/disturbatore/notizie+disturbatore.html
http://www.teleguidatv.it/gabriele-paolini-e-stato-assolto.htm
http://www.ecquologia.it/sito/pag1150.map?action=single&field.joined.id=68336&field.joined.singleid=74565
http://www.latorre1905.it/home/Notizia.asp?ID=239
http://www.europeanconsumers.it/articolo1.asp?art=4033
http://musicclab.webszukaj.net/bacchetta-k-38.html
http://www.directoryplug.com/World/Italiano/Arte/Televisione/Programmi/Q/Quinto_Potere/
http://www.juljun.info/Potere.htm
http://www.articolo21.info/rassegne/generale14042007/Art00203.htm
http://www.televisionando.it/tag/gabriele-paolini/
http://www.codicenuragico.com/?p=63
http://lanuovasardegna.repubblica.it/notizie-dal-web/dettaglio/L%E2%80%99Heckler-Paolini-e-la-TV-sferica/1910541?edizione=EdRegionale
http://64.233.183.104/search?q=cache:He9tQBRkBUEJ:gcit.ifrance.com/news/mynews.inc.php%3Fpage%3D16+gennaro+francione+%2B+paolini&hl=it&ct=clnk&cd=34&gl=it&client=firefox-a
http://www.latorre1905.it/home/Notizia.asp?ID=239
http://digg.com/users/Bainzu/news/dugg
http://del.icio.us/gavino
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25 maggio 2007 |
Francione
assolve Paolini |
Ma Francione chi? Gennaro Francione, il cd. "giudice
anticopyright".
Paolini chi? Gabriele Paolini, il noto "inquinatore
televisivo".
La notizia viene da StudioCelentano.it
e nell'articolo e' linkata la sentenza integrale (tranne
l'epigrafe).
E' molto interessante. Sulla
cultura eclettica di Francione non penso possa discutersi.
Quanto a Paolini, io mi ricordo il mitico calcione
di Frajese. Un pezzo di storia della nostra TV.
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http://www.minotti.net/
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Assolto il «profeta del condom» che boicotta i telecronisti
26 Maggio 2007
ROMA - Questa volta ha vinto lui. Gabriele Paolini, il disturbatore per eccellenza della tv italiana, l’uomo che ha fatto della video-intrusione un’autentica missione di vita, è stato prosciolto dall’accusa di aver disturbato quattro collegamenti esterni in diretta del tg Rai.
Noto anche per la sua personale campagna in favore dei preservativi (innumerevoli le sortite con condom e cartelli in favore del loro uso alle spalle degli inviati), Paolini è stato ripetutamente condannato condannato in passato per quelle improvvise apparizioni, che tanto infastidiscono i giornalisti. I giudici, infatti, gli hanno inflitto ammende per svariate migliaia di euro oltre a una pena detentiva di tre mesi, poi sospesa.
Ma adesso la tendenza che lo vedeva spesso soccombere in tribunale sembra essersi invertita. E non è un caso che la svolta sia arrivata per mano di Gennaro Francione, magistrato romano già noto per aver assolto alcuni giovani accusati di violazione del copyright in nome di un diritto sociale costituzionalmente garantito di diffusione della cultura, anche attraverso il peer to peer.
Nella motivazione della sentenza relativa al caso Paolini si legge tra l’altro: “Il giornalista televisivo operante in strada deve accettare le intrusioni alla Paolini perché sono esse stesse cronaca in diretta di quanto avviene tra la gente, che spesso anzi utilizza quelle dirette per dire la propria nel bene (esultanze in occasione di gare sportive, ad esempio) e nel male (con striscioni, grida, slogan per contestare un avvenimento direttamente o indirettamente connesso a quanto nel resoconto del cronista viene detto)”.
Nel paragonare il “profeta del condom” (come Paolini si autodefinisce) ai giullari medievali, ai futuristi, ai situazionisti, ma anche ad Andy Warhol e Guy Debord, Francione ricorda, inoltre, il monito rivolto ai media televisivi dalla Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi, la quale, nel “Documento di indirizzo sul pluralismo” del 1997, sottolinea “la necessità di garantire ai cittadini un’informazione non solo passiva a 360 gradi, ma anche attiva, contribuendo direttamente alla creazione dei palinsesti televisivi”. Una necessità tanto più avvertita quando si parla di Rai, ossia di un servizio televisivo del popolo, il quale paga un canone e ha un “diritto reale di accesso che si esprime soprattutto come diritto a non essere esclusi dall’informazione attiva”.
http://www.comodo.it/news/assolto_gabriele_paolini_profeta_condom.php
Considerato il livello medio
dei contenuti giornalistici dei vari notiziari tv (nessuno escluso),
considerato il livello medio di autocensura nei contenuti
giornalistici dei vari notiziari tv (prossimi all\'autocastrazione
pur di non disturbare troppo il potente di turno), paolini forse per
i giornalisti di cui sopra rappresenta più un esempio da seguire
che un fastidio da eliminare. |
Postato da: brontolo |
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Sentenza/ Altro che disturbatore, Gabriele Paolini è il Robin Hood dell'informazione tv
Venerdí 01.06.2007 16:10
Gabriele Paolini in azione
Altro che disturbatore: Gabriele Paolini il moderno Robin Hood dell'informazione tv, che toglie lo scettro delle news ai ricchi per darlo ai poveri. Proprio lui, l'incubo dei giornalisti tv, il "disturbatore" che, con le sue irruzioni davanti alle telecamere nel corso di tanti collegamenti esterni in diretta durante i tg, si è guadagnato una visibilità enorme (sarebbe stato visto nella sua "carriera" da almeno due miliardi di persone) che gli è costata qualche cazzotto (memorabile la rezione di Paolo Frajese, nel 1998: vedi il video in questa pagina) e svariate denunce.
L'ultima volta d avanti ai giudici, com'è noto, ha comunque vinto lui: il 13 aprile scorso, infatti, il giudice Gennaro Francione, già noto come autore della sentenza anticopyright (assolse quattro venditori extracomunitari di cd contraffatti per stato di necessità, prendendo a spunto la diffusione libera dell'arte e cultura in internet con Napster), ha assolto Paolini dall'accusa di avere disturbato quattro collegamenti di tg Rai.
Interessante per la motivazione della sentenza: il giudice romano, accogliendo le tesi del P.M. Gianluca Mazzei, ha affermato che Paolini ha "legittimamente esercitato il suo diritto di libera espressione del proprio pensiero (sancito dagli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione)", operando come giornalista libero e manifestando un sacrosanto diritto di critica verso un noto giornalista televisivo e verso i parlamentari, ma soprattutto agendo in nome del diritto di ogni cittadino di parlare e manifestarsi usando il media televisivo.
Nelle motivazioni si fa poi riferimento agli scopi sociali della condotta di Paolini, con un richiamo a una precedente sentenza del Tribunale di Parma che nel 2000 pure assolse l'uomo perché "utilizzava il media per trasmettere un messaggio di uso del profilattico contro l'Aids".
Un video storico: la reazione di Paolo Frajese a una provocazione di Paolini nel 1998
Insomma, le telecamere Rai non sono un "bene" riservato agli operatori dell'azienda, ma sono aperte sempre e comunque a tutti, almeno quando si trovano in luogo pubblico. E infatti il giudice sottolinea che il giornalista televisivo operante in strada deve accettare le intrusioni alla Paolini "perché sono esse stesse cronaca in diretta di quanto avviene tra la gente, che spesso anzi utilizza quelle dirette per dire la propria nel bene (esultanze in occasione di gare sportive ad es.) e nel male (con striscioni, grida, slogan per contestare un avvenimento direttamente o indirettamente connesso a quanto nel resoconto del cronista vien detto)".
E poi, si fa notare, la Rai stessa si avvale di Paolini per fare spettacolo e creare altri programmi, come dimostrano gli interventi di un collaboratore di "Blob" per riprendere le azioni del "profeta del condom".
Secondo questo orientamento della giurisprudenza, quindi, la tv deve fare proprie la lezione e le regole di internet, dove chiunque può diffondere le proprie notizie e le proprie immagini, e ogni utente può essere lui stesso un giornalista "libero e disancorato". Il principio che sta alla base del web 2.0.
La stessa sentenza richiama i moniti ai media televisivi rivolti dalla Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi, che nel "Documento di indirizzo sul pluralismo (1997)", evidenzia la necessità di garantire ai cittadini un'informazione non solo passiva a 360, ma anche attiva contribuendo direttamente alla creazione dei palinsesti televisivi.
La sentenza di assoluzione di Paolini stata già ribattezzata "sentenza della tv-sferica": afferma infatti che la Rai ha ancora struttura burocratico-piramidale e non sferica come richiesto dalla Commissione di vigilanza, il che crea monopolio e accentramento di poteri ed esclude le masse dal controllo della tv pubblica.
Così, con questa sentenza, Paolini diventa appunto il "Robin Hood massmediale", rappresentante del cittadino illegittimamente escluso dal Quinto Potere.
Clicca qui per scaricare le motivazioni della sentenza (formato pdf)
http://canali.libero.it/affaritaliani/culturaspettacoli/paolini0106.html
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http://iminotauri.wordpress.com/
Forse la questione
dell’assoluzione di Gabriele
Paolini, accusato di disturbare l’esecuzione dei telegiornali Rai , potrebbe
essere un interessante spunto di discussione per i lettori di questo blog.
Secondo l’orientamento della magistratura, infatti, la tv deve fare
proprie la lezione e le regole di internet, dove chiunque può diffondere
le proprie notizie e le proprie immagini e ogni utente può essere lui
stesso un giornalista “libero e disancorato”.
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Caso Paolini: libertà di manifestazione del pensiero
e principio di offensività
(Tribunale
Roma, sentenza 13 aprile 2007)
di Paolo
Franceschetti
Il quesito:
| Costituisce reato disturbare i collegamenti in diretta dei
giornalisti RAI, con azioni ad alto impatto mediatico, ironiche,
divertenti, ma anche al tempo stesso volgari? |
Il caso
Paolini Gabriele viene tratto a giudizio per rispondere dei seguenti
fatti, tutti riguardanti azioni di disturbo effettuate nel corso di
telegiornali. In particolare:
-
In data 25.9.2002 mostrava un fallo di legno durante le riprese in
diretta di un TG RAI.
-
In data 3.11.2002 lanciava epiteti contro Bruno Vespa, durante un
collegamento avente ad oggetto il crollo della scuola di San Graviano
di Puglia.
-
In data 28.1.2003 gridava più volte “Berlusconi in galera”;
-
In data 5.6.2004 sbucava all’improvviso alle spalle del
telecronista con un cartello in mano.
In particolare, il fatto del 25 settembre fece scalpore e la notizia
venne pubblicata dal giornale “The Guardian”.
La RAI presenta quindi un esposto nei confronti del Paolini, per
disturbo all’attività dei giornalisti, ritenendo integrati gli estremi
del reato di molestie.
Al termine del processo il PM e il difensore chiedono l’assoluzione. La
parte civile chiede la condanna del Paolini e il risarcimento dei danni.
Sintesi della questione
La curiosa sentenza che qui sintetizziamo si occupa del sempre attuale
problema della libertà di pensiero.
Le domande cui la sentenza risponde sono le seguenti:
-
Chi è la persona offesa dal comportamento, la RAI o i singoli
inviati dei telegiornali? Ma prima ancora:
-
Un comportamento come quello descritto può essere considerato
volgare e offensivo?
-
Usare espressioni inurbane, in diretta televisiva, è espressione
della libertà di manifestare il proprio pensiero, oppure integra il
reato di molestie di cui all’articolo 660 c.p.?
-
Qual è il danno sociale, o l’allarme sociale (per utilizzare
un’espressione cara all’Antolisei) provocato dal comportamento del
Paolini?
Più in generale, il problema analizzato dalla sentenza in esame è
quello del principio di offensività, cioè quel principio per cui ogni
reato è tale solo se lede quel bene giuridico che l’ordinamento
intendeva proteggere nel momento in cui ha cristallizzato un determinato
comportamento in una fattispecie di reato.
La normativa
Codice
Penale
Articolo 660 - Molestia o disturbo
alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero
col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole
motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Articolo 81 - Concorso formale. Reato continuato
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione
più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od
omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più
violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni,
esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in
tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse
disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere
superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli
precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in
concorso formale o in continuazione con quello più grave sono
commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità
di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave.
Articolo 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di
un dovere
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere
imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della
pubblica autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità,
del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato
l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che,
per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine
legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge
non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.
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La sentenza
Iniziando dal primo quesito (chi sia la vittima del reato di molestie)
il giudice dubita che in effetti il reale soggetto offeso sia la RAI, e
non i singoli giornalisti.
In effetti i soggetti molestati sembrano essere più i singoli individui,
che grazie all’intervento del Paolini hanno avuto difficoltà a condurre
il programma, più che la RAI stessa che non ha invece subito alcun danno.
I comportamenti del Paolini, infatti, lungi da creare un danno alla
RAI, spesso aumentano lo share (cioè il numero di telespettatori).
A riprova di ciò il Paolini afferma nel processo che egli viene spesso
avvertito dell’ora e della data del programma dai giornalisti stessi che
li conducono, e che spesso a tal fine costoro gli offrono pranzi, i viaggi
e addirittura i soggiorni.
Manca quindi un danno arrecato alla RAI.
Inoltre il comportamento del Paolini rientra, secondo il giudicante,
negli atti che costituiscono manifestazione della propria libertà di
pensiero
Paolini avrebbe infatti "legittimamente esercitato il suo diritto
di libera espressione del proprio pensiero (sancito dagli articoli 2,
3 e 21 della Costituzione)", operando come giornalista libero e
manifestando un legittimo diritto di critica, sia verso un noto
giornalista televisivo sia verso i parlamentari (infatti l’esposizione
del membro sarebbe stata ironicamente riferibili ai “membri
parlamentari), ma soprattutto agendo in nome del diritto di ogni cittadino
di parlare e manifestarsi usando il medium televisivo.
La sentenza fa poi riferimento agli scopi sociali del
comportamento dell’imputato, richiamando una precedente sentenza del
Tribunale di Parma che nel 2000 lo assolse perché "utilizzava il
media per trasmettere un messaggio di uso del profilattico contro
l'Aids".
Interessante, anche se da approfondire, la parte della sentenza in cui
si afferma che le telecamere Rai non sono un bene riservato agli operatori
dell'azienda, ma sono aperte sempre e comunque a tutti, almeno quando si
trovano in luogo pubblico. Quindi, secondo questa ricostruzione il
telecronista deve accettare le intrusioni alla Paolini "perché
sono esse stesse cronaca in diretta di quanto avviene tra la gente, che
spesso anzi utilizza quelle dirette per dire la propria nel bene
(esultanze in occasione di gare sportive ad es.) e nel male (con
striscioni, grida, slogan per contestare un avvenimento direttamente o
indirettamente connesso a quanto nel resoconto del cronista vien detto).
La telecamera che scende in strada è essa stessa un’intrusione
consentita nello spazio urbano per cui, a parità di condizioni, deve
sopportare le intrusioni dei cittadini e i loro progetti di giornalismo
libero e disancorato".
Infine, si punta l’attenzione sul fatto che la Rai stessa si
avvale di Paolini per fare spettacolo e creare altri programmi, tanto
che spesso gli interventi di Paolini sono stato riutilizzati dal programma
RAI Blob.
Nella sostanza – si legge nella parte conclusiva della sentenza –
“il Paolini non può aver disturbato le trasmissioni televisive perché
egli E’ la televisione”.
Può insomma affermarsi, a voler interpretare il pensiero del giudicante,
che non solo il Paolini non ha arrecato alcun danno, ma addirittura porta
dei vantaggi all’azienda RAI.
Il Paolini va quindi assolto dai reati ascrittigli perché tali fatti
sono stati commessi nell’esercizio di una causa di giustificazione,
avendo egli esercitato un suo diritto ai sensi dell’articolo 51, ovvero
il diritto di manifestare il proprio pensiero.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=37579
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Assolto il "disturbatore TV" Paolini: il
terzo potere (giudici) bacchetta il quinto potere (televisione).
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