Primizia Celentano
Home Up Primizia Celentano Gabriele Paolini Il processo Sentenza TVS Gatecrasher Fede in Matrix Forum

 

 

                                                   COMUNICATO STAMPAb

SENTENZA PAOLINI: IL TERZO POTERE(DEI GIUDICI) BACCHETTA IL QUINTO POTERE (DELLA TV)

LA RAI, IN UN MONOPOLIO DI FATTO DEI MEDIA MEN, NON GARANTISCE IL LIBERO E DEMOCRATICO ACCESSO DI TUTTI I CITTADINI ALLA CREAZIONE DEI SUOI PALINSESTI

                                                  

Il giudice Gennaro Francione, già noto come autore della sentenza anticopyright(assolse 4 venditori extracomunitari di cd contraffatti per stato di necessità(fame) prendendo a spunto la diffusione libera dell'arte e cultura in Internet con Napster), ha emesso in data 13 aprile 2007 sentenza di assoluzione di Gabriele Paolini, noto inquinatore televisivo, incriminato per aver disturbato 4 collegamenti esterni in diretta del TG RAI.

Il giudice di Roma, accogliendo le tesi del P. M. Gianluca Mazzei, ha affermato che Paolini è scriminato perché i fatti sono stati commessi in presenza di una causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c. p., per aver legittimamente esercitato il suo diritto di libera espressione del proprio pensiero (articoli 2, 3 e 21 della Costituzione).

Paolini avrebbe operato, dunque, come giornalista libero e disancorato, manifestando un sacrosanto diritto di critica verso un noto giornalista televisivo e verso i parlamentari, ma soprattutto agendo in nome dell'invocato diritto che ogni cittadino ha di parlare e manifestarsi usando il media televisivo. A far da maestro è ancora Internet dove chiunque può fare il suo giornale e dire la sua come nel caso dei siti Web 2.0 che si rivolgono a ogni utente, in modo che possa essere lui stesso creatore e popolatore del sito.

Il giudice sottolinea che il giornalista televisivo operante in strada deve accettare le intrusioni alla Paolini “perché sono esse stesse cronaca in diretta di quanto avviene tra la gente, che spesso anzi utilizza quelle dirette per dire la propria nel bene (esultanze in occasione di gare sportive ad es.) e nel male (con striscioni, grida, slogan per contestare un avvenimento direttamente o indirettamente connesso a quanto nel resoconto del cronista vien detto)".

La sentenza, assai raffinata e dotta (con richiami quanto alle incursioni di Paolini ai giullari medievali, ai futuristi, ai situazionisti, a Andy Warhol, a Guy Debord), ricorda anche i moniti ai media televisivi rivolti dalla Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi la quale, nel "Documento di indirizzo sul pluralismo (1997), evidenzia la necessità di garantire ai cittadini un'informazione non solo passiva a 360°, ma anche attiva contribuendo direttamente alla creazione dei palinsesti televisivi. Ciò è tanto più vero per la RAI che è televisione del popolo il quale paga un canone e ha un "diritto reale di accesso che si esprime soprattutto come diritto a non essere esclusi dall'informazione attiva".

La nuova sentenza è stata già ribattezzata, in linea con quella anticopyright, sentenza della tv-sferica, sottolineando che la RAI ha ancora struttura burocratico-piramidale e non sferica come richiesto dalla Commissione di vigilanza, il che crea monopolio e accentramento di poteri in mano a pochi media men, con esclusione delle masse dalla gran torta televisiva.

Gongoleranno gli artisti, gli intellettuali, i giornalisti, i professori, gli opinionisti etc. immotivatamente esclusi dal tubo catodico dei media forti, improntato alla visibilità reiterata e martellante delle solite poche facce, a scapito di una megarotazione delle intelligenze, questa sì realmente democratica e conforme a Costituzione.

Ed è così che grazie a questa sentenza l’heckler Paolini diventa un Robin Hood massmediale, espressione del cittadino illegittimamente escluso dal Quinto Potere.

Firmato

GIGI TRILEMMA

La sentenza è stata pubblicata da STUDIO CELENTANO il 21 maggio 2007 in "Giudice anticopyright assolve Paolini"

http://studiocelentano.it/a.asp?id=1070

Per il full text del provvedimento clicca su

http://studiocelentano.it/contents/210507.pdf

 

http://www.ordineavvocati.org/e.asp?opt=app

http://www.torreomnia.it/forum/leggi.asp?id=5775

http://www.comunicati.net/comunicati/arte/teatro/39450.html

http://www.capitoloprimo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2209&Itemid=517

http://linux-club.org/node/2350

http://wwwfreeinternet.blogspot.com/

http://ilcorrieredelweb.blogspot.com/

http://www.partito-pirata.it/?q=node/92

http://www.piratpartiet.it/joomla/index.php

http://oknotizie.alice.it/all

http://oknotizie.alice.it/go.php?us=20104ab02314d741

http://comunicatostampa.blogspot.com/

http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?p=1558816#post1558816

http://www.bloggers.it/main/index.cfm?action=lastpost

http://technorati.com/tag/Paolini

http://www.minotti.net/

http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=5803&numero=999

http://it.wasalive.com/it/nuova?spy

http://zombi.indivia.net/bologna/index.php?id=2102

http://it.blogbabel.com/search/entries/rai/cloud/

http://arianna.libero.it/news/categorie/scienza_10.html

http://www.macchianera.it/Files/html/posta.html

http://www.notizieonline.net/ultime.php

http://it.wasalive.com/it/alle

http://www.noemalab.org/sections/news_detail.php?IDNews=2442

http://immenso.splinder.com/post/12367194/

http://www.noemalab.org/plc/?q=aggregator/sources/1

http://fr.wordpress.com/tag/vita-sociale/

http://cazzeggiogoloso.splinder.com/

http://pt.wordpress.com/tag/vita-sociale/

http://de.wordpress.com/tag/notizie/

www.ganzi.it/Annunci/NEWS/IT/disturbatore/notizie+disturbatore.html

http://immenso.splinder.com/

http://riassunto.jsk.it/det/37/20/200/

http://keypivot.com/disturba-e-diventerai-famoso

http://del.icio.us/lorenzo.cassata/tv

http://www.piazzasanlorenzoedintorni.com/visualizza_notizia.php?id=1827

http://security.puntoblu.it/index.php?option=com_newsfeeds&Itemid=7

http://www.aikoweb.it/index.php?option=com_zoom&Itemid=99999999&page=view&catid=2&key=2

http://italy.rin.ru/article/rai-il-disturbatore-gabriele-paolini-i19146.htm

http://www.comitatoprocanne.com/news.asp?page1=2

www.sito-informazioni.com/c.asp?cerca=cartello

http://66.102.9.104/search?q=cache:5XXQSfBafv0J:newsletter.libero.it/cinqueallecinque/AI_2007_06_01.pdf+francione+%2B+paolini&hl=it&ct=clnk&cd=41&gl=it&client=firefox-a

http://www.strategicboard.com/?s=articoli

http://compagniaindie.blogspot.com/search?q=francione

http://www.1001annonces.com/1001newsgroups/lmess.php?name=it.diritto.internet

http://www.progesis.net/newsportal/article.php?id=57106&group=it.diritto.internet

http://www.collettivamente.com/gruppo/it.diritto.internet.html

http://www.brujula.net/cgi-bin/nntp2/wwwnntp?it.diritto.internet

http://vry.es/modules.php?name=Forums

http://66.102.9.104/search?q=cache:AIIAqc5f2IIJ:www.umbria.antoniodipietro.it/+paolini+%2B+assolto&hl=it&ct=clnk&cd=37&gl=it&client=firefox-a

http://www.articolo21.info/rassegne/generale14042007/Art00203.htm

http://www.progesis.net/newsportal/article.php?id=57071&group=it.diritto.internet

http://www.degyop.info/Potere.htm

http://www.capitoloprimo.it/lapilli/?cat=13

http://www.asphalto.org/go/post_id/768933

http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendID=21382355&blogID=268943029

http://www.ganzi.it/Annunci/NEWS/IT/disturbatore/notizie+disturbatore.html

http://www.teleguidatv.it/gabriele-paolini-e-stato-assolto.htm

http://www.ecquologia.it/sito/pag1150.map?action=single&field.joined.id=68336&field.joined.singleid=74565

http://www.latorre1905.it/home/Notizia.asp?ID=239

http://www.europeanconsumers.it/articolo1.asp?art=4033

http://musicclab.webszukaj.net/bacchetta-k-38.html

http://www.directoryplug.com/World/Italiano/Arte/Televisione/Programmi/Q/Quinto_Potere/

http://www.juljun.info/Potere.htm

http://www.articolo21.info/rassegne/generale14042007/Art00203.htm

http://www.televisionando.it/tag/gabriele-paolini/

http://www.codicenuragico.com/?p=63

http://lanuovasardegna.repubblica.it/notizie-dal-web/dettaglio/L%E2%80%99Heckler-Paolini-e-la-TV-sferica/1910541?edizione=EdRegionale

http://64.233.183.104/search?q=cache:He9tQBRkBUEJ:gcit.ifrance.com/news/mynews.inc.php%3Fpage%3D16+gennaro+francione+%2B+paolini&hl=it&ct=clnk&cd=34&gl=it&client=firefox-a

http://www.latorre1905.it/home/Notizia.asp?ID=239

http://digg.com/users/Bainzu/news/dugg

http://del.icio.us/gavino

 

25 maggio 2007
Francione assolve Paolini
Ma Francione chi? Gennaro Francione, il cd. "giudice anticopyright".
Paolini chi? Gabriele Paolini, il noto "inquinatore televisivo".
La notizia viene da StudioCelentano.it e nell'articolo e' linkata la sentenza integrale (tranne l'epigrafe).
E' molto interessante. Sulla cultura eclettica di Francione non penso possa discutersi.
Quanto a Paolini, io mi ricordo il mitico calcione di Frajese. Un pezzo di storia della nostra TV.

http://www.minotti.net/

 

 

 

http://dossierscaccia.splinder.com/post/12367752/Disturbatore+o+paladino%3F

Disturbatore o paladino?

scritto da latorredibabele il sabato, 26 maggio 2007 ,15:25

 

 

Condom vs. RAI 1-0

Apprendo ora  che il profeta del profilattico, il mattacchione antitiggì, Gabriele Paolini, è stato assolto, perché non è un disturbatore ma un cittadino che si esprime. Qui la sentenza.

ps. lo ha assolto Gennaro Francione, magistrato le cui gesta vanno seguite sempre più da vicino.

 

http://pipda.wordpress.com/2007/05/27/condom-vs-rai-1-0/

 
 
 
Assolto il «profeta del condom» che boicotta i telecronisti
26 Maggio 2007

ROMA - Questa volta ha vinto lui. Gabriele Paolini, il disturbatore per eccellenza della tv italiana, l’uomo che ha fatto della video-intrusione un’autentica missione di vita, è stato prosciolto dall’accusa di aver disturbato quattro collegamenti esterni in diretta del tg Rai.

Noto anche per la sua personale campagna in favore dei preservativi (innumerevoli le sortite con condom e cartelli in favore del loro uso alle spalle degli inviati), Paolini è stato ripetutamente condannato condannato in passato per quelle improvvise apparizioni, che tanto infastidiscono i giornalisti. I giudici, infatti, gli hanno inflitto ammende per svariate migliaia di euro oltre a una pena detentiva di tre mesi, poi sospesa.

Ma adesso la tendenza che lo vedeva spesso soccombere in tribunale sembra essersi invertita. E non è un caso che la svolta sia arrivata per mano di Gennaro Francione, magistrato romano già noto per aver assolto alcuni giovani accusati di violazione del copyright in nome di un diritto sociale costituzionalmente garantito di diffusione della cultura, anche attraverso il peer to peer.

Nella motivazione della sentenza relativa al caso Paolini si legge tra l’altro: “Il giornalista televisivo operante in strada deve accettare le intrusioni alla Paolini perché sono esse stesse cronaca in diretta di quanto avviene tra la gente, che spesso anzi utilizza quelle dirette per dire la propria nel bene (esultanze in occasione di gare sportive, ad esempio) e nel male (con striscioni, grida, slogan per contestare un avvenimento direttamente o indirettamente connesso a quanto nel resoconto del cronista viene detto)”.

Nel paragonare il “profeta del condom” (come Paolini si autodefinisce) ai giullari medievali, ai futuristi, ai situazionisti, ma anche ad Andy Warhol e Guy Debord, Francione ricorda, inoltre, il monito rivolto ai media televisivi dalla Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi, la quale, nel “Documento di indirizzo sul pluralismo” del 1997, sottolinea “la necessità di garantire ai cittadini un’informazione non solo passiva a 360 gradi, ma anche attiva, contribuendo direttamente alla creazione dei palinsesti televisivi”. Una necessità tanto più avvertita quando si parla di Rai, ossia di un servizio televisivo del popolo, il quale paga un canone e ha un “diritto reale di accesso che si esprime soprattutto come diritto a non essere esclusi dall’informazione attiva”. 

http://www.comodo.it/news/assolto_gabriele_paolini_profeta_condom.php

Considerato il livello medio dei contenuti giornalistici dei vari notiziari tv (nessuno escluso), considerato il livello medio di autocensura nei contenuti giornalistici dei vari notiziari tv (prossimi all\'autocastrazione pur di non disturbare troppo il potente di turno), paolini forse per i giornalisti di cui sopra rappresenta più un esempio da seguire che un fastidio da eliminare.
Postato da: brontolo

 

 
Sentenza/ Altro che disturbatore, Gabriele Paolini è il Robin Hood dell'informazione tv
Venerdí 01.06.2007 16:10

Gabriele Paolini in azione
Altro che disturbatore: Gabriele Paolini il moderno Robin Hood dell'informazione tv, che toglie lo scettro delle news ai ricchi per darlo ai poveri. Proprio lui, l'incubo dei giornalisti tv, il "disturbatore" che, con le sue irruzioni davanti alle telecamere nel corso di tanti collegamenti esterni in diretta durante i tg, si è guadagnato una visibilità enorme (sarebbe stato visto nella sua "carriera" da almeno due miliardi di persone) che gli è costata qualche cazzotto (memorabile la rezione di Paolo Frajese, nel 1998: vedi il video in questa pagina) e svariate denunce.

L'ultima volta d avanti ai giudici, com'è noto, ha comunque vinto lui: il 13 aprile scorso, infatti, il giudice Gennaro Francione, già noto come autore della sentenza anticopyright (assolse quattro venditori extracomunitari di cd contraffatti per stato di necessità, prendendo a spunto la diffusione libera dell'arte e cultura in internet con Napster), ha assolto Paolini dall'accusa di avere disturbato quattro collegamenti di tg Rai.

Interessante per la motivazione della sentenza: il giudice romano, accogliendo le tesi del P.M. Gianluca Mazzei, ha affermato che Paolini ha "legittimamente esercitato il suo diritto di libera espressione del proprio pensiero (sancito dagli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione)", operando come giornalista libero e manifestando un sacrosanto diritto di critica verso un noto giornalista televisivo e verso i parlamentari, ma soprattutto agendo in nome del diritto di ogni cittadino di parlare e manifestarsi usando il media televisivo.
Nelle motivazioni si fa poi riferimento agli scopi sociali della condotta di Paolini, con un richiamo a una precedente sentenza del Tribunale di Parma che nel 2000 pure assolse l'uomo perché "utilizzava il media per trasmettere un messaggio di uso del profilattico contro l'Aids".
Un video storico: la reazione di Paolo Frajese a una provocazione di Paolini nel 1998
Insomma, le telecamere Rai non sono un "bene" riservato agli operatori dell'azienda, ma sono aperte sempre e comunque a tutti, almeno quando si trovano in luogo pubblico. E infatti il giudice sottolinea che il giornalista televisivo operante in strada deve accettare le intrusioni alla Paolini "perché sono esse stesse cronaca in diretta di quanto avviene tra la gente, che spesso anzi utilizza quelle dirette per dire la propria nel bene (esultanze in occasione di gare sportive ad es.) e nel male (con striscioni, grida, slogan per contestare un avvenimento direttamente o indirettamente connesso a quanto nel resoconto del cronista vien detto)".
E poi, si fa notare, la Rai stessa si avvale di Paolini per fare spettacolo e creare altri programmi, come dimostrano gli interventi di un collaboratore di "Blob" per riprendere le azioni del "profeta del condom".

Secondo questo orientamento della giurisprudenza, quindi, la tv deve fare proprie la lezione e le regole di internet, dove chiunque può diffondere le proprie notizie e le proprie immagini, e ogni utente può essere lui stesso un giornalista "libero e disancorato". Il principio che sta alla base del web 2.0.
La stessa sentenza richiama i moniti ai media televisivi rivolti dalla Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi, che nel "Documento di indirizzo sul pluralismo (1997)", evidenzia la necessità di garantire ai cittadini un'informazione non solo passiva a 360, ma anche attiva contribuendo direttamente alla creazione dei palinsesti televisivi.
La sentenza di assoluzione di Paolini stata già ribattezzata "sentenza della tv-sferica": afferma infatti che la Rai ha ancora struttura burocratico-piramidale e non sferica come richiesto dalla Commissione di vigilanza, il che crea monopolio e accentramento di poteri ed esclude le masse dal controllo della tv pubblica.
Così, con questa sentenza, Paolini diventa appunto il "Robin Hood massmediale", rappresentante del cittadino illegittimamente escluso dal Quinto Potere.

Clicca qui per scaricare le motivazioni della sentenza (formato pdf)

http://canali.libero.it/affaritaliani/culturaspettacoli/paolini0106.html

 

 

 

Giornale carteceo di Torre del Greco LA TOFA, anno 2, n. 32 presente anche in rete al link

http://www.vesuvioweb.com/new/IMG/pdf/la_tofa_32.pdf

 

DIRITTO CREATIVO DI CONTROINFORMAZIONE??? e che è?
Scusa Sraddi se leggo solo ora bene il post (per le note vicende mi sto

 mettendo di sana pianta a rivedere indietro di 10 gg. tutto quanto successo) ma

è una notizia sensazionale… non tanto l’assoluzione quanto - ripeto - la motivazione!
E’ veramente il Paese di tutto e il contrario di tutto.

http://kennedy84hastalagiobbasiempre.wordpress.com/2007/05/31/assolto-paolini-lhacker-della-tv/#comments

 

 
                                    

                                             

giugno 2007

http://www.lavocedemocratica.it/giugno2007.pdf

 

 

 

http://iminotauri.wordpress.com/

Forse la questione dell’assoluzione di Gabriele Paolini, accusato di disturbare l’esecuzione dei telegiornali Rai , potrebbe essere un interessante spunto di discussione per i lettori di questo blog. Secondo l’orientamento della magistratura, infatti, la tv deve fare proprie la lezione e le regole di internet, dove chiunque può diffondere le proprie notizie e le proprie immagini e ogni utente può essere lui stesso un giornalista “libero e disancorato”.

 

 

Caso Paolini: libertà di manifestazione del pensiero e principio di offensività

(Tribunale Roma, sentenza 13 aprile 2007)

di Paolo Franceschetti

Il quesito:

bulletCostituisce reato disturbare i collegamenti in diretta dei giornalisti RAI, con azioni ad alto impatto mediatico, ironiche, divertenti, ma anche al tempo stesso volgari?
 

Il caso

Paolini Gabriele viene tratto a giudizio per rispondere dei seguenti fatti, tutti riguardanti azioni di disturbo effettuate nel corso di telegiornali. In particolare:

  1. In data 25.9.2002 mostrava un fallo di legno durante le riprese in diretta di un TG RAI.

  2. In data 3.11.2002 lanciava epiteti contro Bruno Vespa, durante un collegamento avente ad oggetto il crollo della scuola di San Graviano di Puglia.

  3. In data 28.1.2003 gridava più volte “Berlusconi in galera”;

  4. In data 5.6.2004 sbucava all’improvviso alle spalle del telecronista con un cartello in mano.

In particolare, il fatto del 25 settembre fece scalpore e la notizia venne pubblicata dal giornale “The Guardian”.

La RAI presenta quindi un esposto nei confronti del Paolini, per disturbo all’attività dei giornalisti, ritenendo integrati gli estremi del reato di molestie.
Al termine del processo il PM e il difensore chiedono l’assoluzione. La parte civile chiede la condanna del Paolini e il risarcimento dei danni.

Sintesi della questione

La curiosa sentenza che qui sintetizziamo si occupa del sempre attuale problema della libertà di pensiero.
Le domande cui la sentenza risponde sono le seguenti:

  1. Chi è la persona offesa dal comportamento, la RAI o i singoli inviati dei telegiornali? Ma prima ancora:

  2. Un comportamento come quello descritto può essere considerato volgare e offensivo?

  3. Usare espressioni inurbane, in diretta televisiva, è espressione della libertà di manifestare il proprio pensiero, oppure integra il reato di molestie di cui all’articolo 660 c.p.?

  4. Qual è il danno sociale, o l’allarme sociale (per utilizzare un’espressione cara all’Antolisei) provocato dal comportamento del Paolini?

Più in generale, il problema analizzato dalla sentenza in esame è quello del principio di offensività, cioè quel principio per cui ogni reato è tale solo se lede quel bene giuridico che l’ordinamento intendeva proteggere nel momento in cui ha cristallizzato un determinato comportamento in una fattispecie di reato.

 

La normativa

Codice Penale

Articolo 660 - Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Articolo 81 - Concorso formale. Reato continuato

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Articolo 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

La sentenza

Iniziando dal primo quesito (chi sia la vittima del reato di molestie) il giudice dubita che in effetti il reale soggetto offeso sia la RAI, e non i singoli giornalisti.
In effetti i soggetti molestati sembrano essere più i singoli individui, che grazie all’intervento del Paolini hanno avuto difficoltà a condurre il programma, più che la RAI stessa che non ha invece subito alcun danno.

I comportamenti del Paolini, infatti, lungi da creare un danno alla RAI, spesso aumentano lo share (cioè il numero di telespettatori).
A riprova di ciò il Paolini afferma nel processo che egli viene spesso avvertito dell’ora e della data del programma dai giornalisti stessi che li conducono, e che spesso a tal fine costoro gli offrono pranzi, i viaggi e addirittura i soggiorni.
Manca quindi un danno arrecato alla RAI.

Inoltre il comportamento del Paolini rientra, secondo il giudicante, negli atti che costituiscono manifestazione della propria libertà di pensiero
Paolini avrebbe infatti "legittimamente esercitato il suo diritto di libera espressione del proprio pensiero (sancito dagli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione)", operando come giornalista libero e manifestando un legittimo diritto di critica, sia verso un noto giornalista televisivo sia verso i parlamentari (infatti l’esposizione del membro sarebbe stata ironicamente riferibili ai “membri parlamentari), ma soprattutto agendo in nome del diritto di ogni cittadino di parlare e manifestarsi usando il medium televisivo.

La sentenza fa poi riferimento agli scopi sociali del comportamento dell’imputato, richiamando una precedente sentenza del Tribunale di Parma che nel 2000 lo assolse perché "utilizzava il media per trasmettere un messaggio di uso del profilattico contro l'Aids".

Interessante, anche se da approfondire, la parte della sentenza in cui si afferma che le telecamere Rai non sono un bene riservato agli operatori dell'azienda, ma sono aperte sempre e comunque a tutti, almeno quando si trovano in luogo pubblico. Quindi, secondo questa ricostruzione il telecronista deve accettare le intrusioni alla Paolini "perché sono esse stesse cronaca in diretta di quanto avviene tra la gente, che spesso anzi utilizza quelle dirette per dire la propria nel bene (esultanze in occasione di gare sportive ad es.) e nel male (con striscioni, grida, slogan per contestare un avvenimento direttamente o indirettamente connesso a quanto nel resoconto del cronista vien detto). La telecamera che scende in strada è essa stessa un’intrusione consentita nello spazio urbano per cui, a parità di condizioni, deve sopportare le intrusioni dei cittadini e i loro progetti di giornalismo libero e disancorato".

Infine, si punta l’attenzione sul fatto che la Rai stessa si avvale di Paolini per fare spettacolo e creare altri programmi, tanto che spesso gli interventi di Paolini sono stato riutilizzati dal programma RAI Blob.
Nella sostanza – si legge nella parte conclusiva della sentenza – “il Paolini non può aver disturbato le trasmissioni televisive perché egli E’ la televisione”.
Può insomma affermarsi, a voler interpretare il pensiero del giudicante, che non solo il Paolini non ha arrecato alcun danno, ma addirittura porta dei vantaggi all’azienda RAI.

Il Paolini va quindi assolto dai reati ascrittigli perché tali fatti sono stati commessi nell’esercizio di una causa di giustificazione, avendo egli esercitato un suo diritto ai sensi dell’articolo 51, ovvero il diritto di manifestare il proprio pensiero.

 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=37579

 

 

Assolto il "disturbatore TV" Paolini: il terzo potere (giudici) bacchetta il quinto potere (televisione).

                         

postato da AVV. GIUSEPPE CELIA @ 5:24 PM

http://consiglioaperto.blogspot.com/2007_05_01_archive.html