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UNO SQUARCIO NELLA DITTATURA DEL COPYRIGHT. La Corte Ue ha chiarito
che la direttiva ammette che gli Stati concedano alle biblioteche il
diritto di digitalizzare le opere contenute nella loro collezione, se
necessario a scopi di ricerca o di attività privata di studio, e mettere
tali opere a disposizione dei singoli individui su terminali dedicati.
Ogni opera è destinata a ricerca, studio, miglioramento della razza
umana ergo si deve creare una gigantesca BIBLIOTECA UNIVERSALE, IL WEB,
DOVE CHIUNQUE PUO' ACCEDERE LIBERAMENTE E GRATUITAMENTE. |
Per le biblioteche copyright attenuato: per chi vuole stampare l’opera
scatta l’equo compenso.
Le biblioteche pubbliche europee hanno la facoltà di digitalizzare le
opere della loro collezione e anche di metterle a disposizione del
pubblico in terminali dedicati, pur in assenza del consenso del titolare
del copyright. E nel caso gli utenti memorizzino su chiavette Usb o
stampino le (o parti delle) opere, scatta il diritto all’equo compenso
degli aventi diritto.
A dirlo è la Corte di Giustizia UE [1] la Corte di giustizia Ue ha
risolto la controversia tra il Politecnico di Darmstadt e una casa
editrice tedesca, la Eugen Ulmer KG, affermando la prevalenza
dell’interesse pubblico della promozione della ricerca e dell’attività
privata di studio, con determinate limitazioni, rispetto al diritto di
copia.
La vicenda
La controversia era nata dopo che la biblioteca universitaria aveva
digitalizzato un libro della Eugen Ulmer per poi proporlo sui suoi posti
di lettura elettronica. L’ateneo aveva nel frattempo rifiutato la
proposta della casa editrice di acquistare e utilizzare sotto forma di
libri elettronici (e-book) i manuali editi.
La sentenza
La Corte ha stabilito che, anche se il titolare dei diritti propone alla
biblioteca la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di
licenza, la biblioteca può avvalersi dell’eccezione prevista a favore
dei terminali di lettura dedicati. In caso contrario l’istituto
culturale non potrebbe realizzare la sua missione fondamentale, né
promuovere l’interesse pubblico legato alla promozione della ricerca e
dell’attività privata di studio.
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Diritto di digitalizzare il proprio archivio
La Corte Ue ha chiarito che la direttiva ammette che gli Stati concedano
alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere contenute nella
loro collezione, se necessario a scopi di ricerca o di attività privata
di studio, e mettere tali opere a disposizione dei singoli individui su
terminali dedicati.
È però vero che la stampa di un’opera su carta e la sua memorizzazione
su una chiave Usb sono atti di riproduzione, mirando a creare una nuova
copia. Tuttavia gli Stati membri possono, entro i limiti e alle
condizioni fissate dalla direttiva, prevedere un’eccezione o una
limitazione al diritto esclusivo di riproduzione e permettere agli
utenti di stampare le opere su carta o di memorizzarle a partire da
terminali dedicati. A tal fine, però è necessario riconoscere ai
titolari dei diritti un equo compenso.Rip. da
http://www.laleggepertutti.it/55911_diritto-dautore-lecito-digitalizzare-i-libri-delle-biblioteche-e-copiarle
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