Legge Internet in Brasile
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Brasile il “Marco Civil” la prima carta dei diritti di Internet è legge, il testo tradotto
Posted in Informazioni Nazionali, Internet&Copyright, Politica&Società by yanfry on 24 aprile 2014

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E’ una legge che “garantisce la neutralità del Web che è fondamentale per mantenere la natura libera e aperta di Internet”, con queste parole Dilma Rousseff ha salutato l’approvazione del Marco Civil, la carta brasiliana dei diritti del Web.

Il Marco Civil “stabilisce principi, garanzie, diritti e doveri per l’uso di Internet in Brasile“, definizione contenuta all’articolo 1.

A seguire il testo precisa che a fondamento della Carta c’è “il rispetto della libertà di espressione” (art. 2).

Principi cardine da tutelare sono anche la neutralità della rete , la protezione dei dati personali, la “preservazione della natura partecipativa della rete“.

Tra gli obiettivi vi sono poi la promozione del “diritto universale di accesso” a Internet, dell’accesso all’informazione e della partecipazione alla vita politica e culturale del Paese, così come la diffusione delle nuove tecnologie e dell’innovazione, l’adozione dell’open data e l’interoperabilità delle banche dati (art. 4).

Privacy e libertà di espressione, sono condizioni per un pieno esercizio del diritto di accesso a Internet (art. 8). E “l’accesso a Internet è essenziale all’esercizio della cittadinanza“.

Infatti tra i diritti del cittadino sono previsti l’inviolabilità della sua “intimità e vita privata“, “l’inviolabilità e la segretezza del flusso delle sue comunicazioni via Internet“ e dei suoi dati “memorizzati“, a “impedire la sospensione della connessione a Internet, salvo per debiti derivanti direttamente dal suo utilizzo“. Ma anche il diritto di pretendere informazioni “chiare e complete sui contratti di prestazione di servizio“, inclusi “raccolta, immagazzinamento, trattamento e protezione” dei propri dati personali e il loro non poter essere venduti a terzi tranne che su consenso dell’utente e solo nei casi in cui la legge lo concede (art. 7).

All’articolo 18 leggiamo che “Il fornitore della connessione a Internet non sarà responsabilizzato civilmente per i danni derivanti dai contenuti generati da terzi“. L’obiettivo è evitare che una responsabilizzazione eccessiva degli intermediari si tramuti, come in molti altri Paesi in una forma di censura di contenuti sgraditi (Agcom docet). Infatti è esplicitamente previsto che la responsabilità del provider si configura solo per un mancato intervento a seguito di precisa disposizione giudiziaria per rimuovere un contenuto illecito. Ma, anche in questo caso, la rimozione non deve essere in contrasto con la libera espressione del pensiero (art. 19).

Gli ultimi articoli sono dedicati al ruolo di Internet nella partecipazione democratica del Paese, per l’inclusione sociale, e parlano di “iniziative pubbliche per la promozione della cultura digitale” (art. 27) e studi periodici per fissare le strategie e gli obiettivi dell’uso di Internet nel Paese (art. 28).



Di seguito viene riportata la traduzione in italiano della legge (documento inoltrato nella lista Nexa del Politecnico di Torino da Anna Masera che ringrazio).



SUBEMENDAMENTO SOSTITUTIVO DEGLI EMENDAMENTI DELL’AULA
AL PROGETTO DI LEGGE N. 2126/2011



che stabilisce i principi, le garanzie, i diritti
e i doveri per l’uso di Internet in Brasile

Il Congresso nazionale decreta:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. La presente Legge stabilisce i principi, le garanzie, i diritti e i doveri per l’uso di Internet in Brasile e determina le linee guida per gli atti dell’Unione federale, degli Stati, del Distretto federale e dei Comuni in tale ambito.

Art. 2. La disciplina dell’uso di Internet in Brasile si fonda sul rispetto della libertà di espressione, come pure su:
I. il riconoscimento della dimensione globale della rete;
II. i diritti umani, lo sviluppo della personalità e l’esercizio della cittadinanza nell’ambito dei media digitali;
III. il pluralismo e la diversità;
IV. l’apertura e la collaborazione;
V. la libera iniziativa, la libera concorrenza e la tutela dei consumatori, e
VI. la finalità sociale della rete.
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Art. 3. La disciplina dell’uso di Internet in Brasile si attiene ai seguenti principi:
I. garanzia della libertà di espressione, comunicazione e manifestazione del pensiero, ai sensi della Costituzione;
II. tutela della vita privata;
III. protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge;
IV. mantenimento e garanzia della neutralità della rete;
V. mantenimento della stabilità, sicurezza e funzionalità della rete, mediante misure tecniche compatibili con gli standard internazionali e incoraggiando l’uso delle migliori pratiche;
VI. responsabilizzazione degli agenti in base alle loro attività, conformemente alla legge;
VII. mantenimento della natura partecipativa della rete;
VIII. libertà quanto ai modelli di attività economica perseguiti su Internet, purché non in contrasto con gli altri principi stabiliti dalla presente Legge;
Comma unico. I principi enunciati nella presente Legge non escludono altri principi contemplati dall’ordinamento giuridico nazionale nella stessa materia, o dai trattati internazionali di cui la Repubblica federale del Brasile è parte.

Art. 4. La disciplina dell’uso di Internet in Brasile si prefigge i seguenti obiettivi:
I. promuovere il diritto di tutti all’accesso a Internet;
II. favorire l’accesso all’informazione e alla conoscenza e la partecipazione alla vita culturale e alla gestione della cosa pubblica;
III. promuovere l’innovazione e stimolare l’ampia diffusione delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli di utilizzo e di accesso, e
IV. promuovere l’adesione a standard tecnologici aperti che consentano la comunicazione, l’accessibilità e l’interoperabilità tra applicazioni e basi di dati.

Art. 5. Ai fini della presente Legge, si considera:
I. Internet: il sistema costituito da un insieme di protocolli logici, strutturato su scala globale per uso pubblico non soggetto a restrizioni, allo scopo di rendere possibile la comunicazione di dati fra terminali mediante diverse reti;
II. terminale: computer o qualsiasi dispositivo in grado di collegarsi a Internet;
III. amministratore di sistema autonomo: persona fisica o giuridica che gestisce blocchi d’indirizzi IP (Internet Protocol) specifici e il relativo sistema autonomo d’instradamento (routing), regolarmente registrata presso l’ente nazionale responsabile per la registrazione e distribuzione degli indirizzi IP geograficamente afferenti al Paese;
IV. indirizzo IP: codice assegnato a un terminale di una rete per consentirne l’identificazione, definito secondo parametri internazionali;
V. connessione a Internet: l’attivazione di un terminale per l’invio e la ricezione di pacchetti di dati via Internet, mediante l’assegnazione o l’autenticazione di un indirizzo IP;
VI. log di connessione: insieme d’informazioni relative alla data e ora d’inizio e fine di una connessione a Internet, alla durata della stessa e all’indirizzo IP utilizzato dal terminale per l’invio e la ricezione di pacchetti di dati;
VII. Applicazioni di Internet: insieme di funzionalità accessibili tramite un terminale collegato a Internet, e
VIII. log di accesso ad applicazioni di Internet: insieme d’informazioni riguardanti la data e l’ora di utilizzo di una particolare applicazione di Internet a partire da un indirizzo IP determinato.

Art. 6. Nell’interpretare la presente Legge si tiene conto, oltre che dei fondamenti, principi e obiettivi contemplati, della natura di Internet, dei suoi particolari usi e costumi e della sua importanza per la promozione dello sviluppo umano, economico, sociale e culturale.

CAPITOLO II
DIRITTI E GARANZIE DEGLI UTENTI

Art. 7. L’accesso a Internet è essenziale per l’esercizio della cittadinanza e all’utente sono garantiti i seguenti diritti:
I. all’inviolabilità dell’intimità e della vita privata, essendo garantito il diritto alla protezione della stessa e al risarcimento dei danni materiali o morali derivanti dalla sua violazione;
II. all’inviolabilità e riservatezza del flusso delle proprie comunicazioni su Internet, tranne che per ordinanza giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge;
III. all’inviolabilità e riservatezza delle proprie comunicazioni private memorizzate, tranne che per ordinanza giudiziaria;
IV. alla non sospensione della connessione a Internet, fatta eccezione per il debito che derivi direttamente dall’uso di Internet;
V. al mantenimento della qualità pattuita della connessione a Internet;
VI. a informazioni chiare, complete e costanti sui contratti di prestazione di servizi, con dettagli sul regime di protezione dei log di connessione e dei log di accesso alle applicazioni di Internet, come pure sulle prassi di gestione della rete che possano incidere sulla sua qualità, e
VII. alla non fornitura a terzi dei propri dati personali, compresi i log di connessione e di accesso alle applicazioni di Internet, se non previo consenso libero, esplicito e informato o nei casi previsti dalla legge;
VIII. a informazioni chiare e complete sulla raccolta, uso, memorizzazione, trattamento e protezione dei propri dati personali, che potranno essere utilizzati solo per scopi che
a) ne giustifichino la raccolta;
b) non siano proibiti dalla legge, e
c) siano specificati nei contratti di prestazione di servizi o nelle condizioni di uso delle applicazioni di Internet.
IX. all’espressione del consenso alla raccolta, uso, memorizzazione e trattamento dei dati personali, che dovrà aver luogo separatamente dalle altre condizioni contrattuali;
X. all’esclusione definitiva, su richiesta dell’utente, dei dati personali eventualmente forniti da una determinata applicazione di Internet, al termine del rapporto tra le parti, ad eccezione dei casi di conservazione obbligatoria dei log ai sensi della presente Legge;
XI. alla pubblicità e chiarezza delle eventuali politiche di utilizzo attuate dai fornitori di connessione a Internet e di applicazioni di Internet;
XII. all’accessibilità, tenuto conto delle caratteristiche fisico-motorie, percettive, sensoriali, intellettive e mentali dell’utente, a norma di legge, e
XIII. all’applicazione delle norme a tutela e difesa dei consumatori nelle relazioni di consumo che si esplicano su Internet.

Art. 8. La garanzia del diritto alla vita privata e alla libertà di espressione nelle comunicazioni costituisce precondizione per il pieno esercizio del diritto di accesso a Internet.
Comma unico. Sono nulle a tutti gli effetti le clausole contrattuali che violino quanto disposto nel proemio del presente articolo, come quelle che:
I. ledano l’inviolabilità e la riservatezza delle comunicazioni private su Internet, o
II. non offrano al contraente, nel contratto di adesione, l’alternativa del ricorso al foro brasiliano per la risoluzione delle controversie derivanti da servizi prestati in Brasile.

CAPITOLO III
FORNITURA DELLA CONNESSIONE E DELLE APPLICAZIONI DI INTERNET

Sezione I
Neutralità della rete

Art. 9. Il responsabile della trasmissione, commutazione o instradamento è tenuto a riservare a tutti i pacchetti di dati lo stesso trattamento, indipendentemente dal contenuto, origine o destinazione, servizio, terminale o applicazione.
§ 1. La discriminazione o la degradazione del traffico sono regolamentate ai sensi delle prerogative esclusive del Presidente della Repubblica di cui al punto IV dell’art. 84 della Costituzione federale, ai fini della scrupolosa esecuzione della presente Legge, sentiti il Comitato di gestione di Internet e l’Agenzia nazionale delle telecomunicazioni, e possono essere motivate unicamente da:
I. i requisiti tecnici indispensabili all’adeguata prestazione dei servizi e delle applicazioni, e
II. la priorità attribuita a servizi di emergenza.
§ 2. In caso di discriminazione o degradazione del traffico di cui al § 1, il responsabile di cui al proemio del presente articolo deve:
I. astenersi dall’arrecare danno agli utenti, ai sensi dell’art . 927 del Codice civile;
II. agire con proporzionalità, trasparenza ed equità;
III. preavvisare i propri utenti in modo trasparente, chiaro e sufficientemente particolareggiato circa le prassi di gestione e mitigazione del traffico adottate, comprese quelle relative alla sicurezza di rete, e
IV. offrire servizi a condizioni commerciali non discriminatorie e astenersi da comportamenti anticoncorrenziali.
§ 3. Nella fornitura della connessione a Internet a titolo oneroso o gratuito, così come nella trasmissione, commutazione o instradamento, è vietato bloccare, monitorare, filtrare o analizzare il contenuto dei pacchetti di dati, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

Sezione II
Tutela dei log, dati personali e comunicazioni private

Art. 10. La conservazione e la messa a disposizione dei log di connessione e di accesso ad applicazioni di Internet di cui alla presente Legge, come pure dei dati personali e del contenuto delle comunicazioni private, devono soddisfare i requisiti di tutela dell’intimità, della vita privata, dell’onorabilità e dell’immagine delle parti direttamente o indirettamente interessate.
§ 1. Il fornitore responsabile della conservazione è tenuto a fornire i log di cui al proemio del presente articolo, a sé stanti o in associazione con dati personali o altre informazioni atte a facilitare l’identificazione dell’utente o del terminale, solo per ordine del tribunale, come disposto dalla Sezione IV del presente Capitolo, fatte salve le disposizioni dell’art. 7.
§ 2. Il contenuto delle comunicazioni private può essere fornito solo per ordine del tribunale, nei casi e nei modi stabiliti per legge, fatte salve le disposizioni dei commi II e III dell’art. 7.
§ 3. Quanto disposto nel proemio del presente articolo non osta all’accesso, da parte delle autorità amministrative titolari dell’autorità legale per richiederli, ai dati fiscali indicanti le generalità, la filiazione e l’indirizzo, secondo quanto preveda la legge.
§ 4. Le misure e le procedure per la sicurezza e la riservatezza devono essere rese note dal responsabile della fornitura dei servizi in modo chiaro e soddisfare standard stabiliti per via regolamentare, fatto salvo il suo diritto alla confidenzialità in materia di segreto aziendale.

Art. 11. In ogni operazione di raccolta, memorizzazione, conservazione ed elaborazione di log, dati personali o comunicazioni da parte dei fornitori di connessione e applicazioni di Internet in cui almeno uno di tali atti si verifichi sul territorio nazionale, devono essere rigorosamente rispettati la legge brasiliana e i diritti al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali e alla riservatezza delle comunicazioni private e delle registrazioni.
§ 1. Quanto disposto nel proemio del presente articolo si applica ai dati raccolti sul territorio nazionale e al contenuto delle comunicazioni in cui almeno uno dei terminali si trovi in Brasile.
§ 2. Quanto disposto nel proemio del presente articolo si applica anche se a realizzare le attività è una persona giuridica con sede all’estero, a condizione che offra un servizio al pubblico brasiliano, o almeno che una componente dello stesso ente economico possieda un’attività in Brasile.
§ 3. I fornitori di connettività e applicazioni di Internet sono tenuti a fornire, sotto forma di regolamento, informazioni che consentano di verificare l’osservanza della legislazione brasiliana in materia di raccolta, conservazione, memorizzazione o elaborazione dei dati, come pure il rispetto della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni.
§ 4. La procedura volta ad accertare le violazioni delle disposizioni del presente articolo è disciplinata per Decreto.

Art. 12. Fatte salve altre sanzioni civili, penali o amministrative, le violazioni delle norme di cui agli artt. 10 e 11 sono passibili, secondo il caso, delle seguenti sanzioni, applicate singolarmente o cumulativamente:
I. richiamo, con indicazione del termine per l’assunzione di misure correttive;
II. multa fino al dieci per cento del fatturato registrato dall’ente economico in Brasile nel suo ultimo esercizio, al netto delle imposte, considerando la condizione economica del trasgressore e il principio di proporzionalità fra la gravità del reato e l’asprezza della sanzione;
III. sospensione temporanea delle attività che implichino gli atti di cui all’art. 11, o
IV. divieto di esercizio delle attività che implichino gli atti di cui all’art. 11.
Comma unico. Qualora si tratti di una società estera, a essere responsabile in solido per il pagamento della multa di cui al proemio del presente articolo è la sua controllata, filiale, ufficio o sede di attività nel Paese.

Sottosezione I
Conservazione dei log di connessione

Art. 13. Nell’ambito della fornitura di connessione a Internet, spetta all’amministratore di sistema autonomo il dovere di tutelare la riservatezza dei log di connessione in un ambiente controllato e sicuro per un periodo di un anno, ai sensi del regolamento.
§ 1. La responsabilità di conservare i log di connessione non può essere trasferita a terzi.
§ 2. La polizia o l’autorità amministrativa o il pubblico ministero possono richiedere, come misura cautelativa, che i log di connessione siano conservati per un periodo più lungo di quello previsto nel proemio del presente articolo.
§ 3. Nel caso di cui al § 2, l’autorità richiedente dispone di un termine di sessanta giorni dalla richiesta per accedere, in forza della domanda di autorizzazione giudiziaria di accesso, ai log di cui al proemio del presente articolo.
§ 4. Il fornitore responsabile della conservazione dei log deve mantenere la riservatezza per quanto riguarda la richiesta di cui al § 2, che perde la sua efficacia qualora la domanda di autorizzazione giudiziaria sia respinta o non sia depositata entro il termine di cui al § 3.
§ 5. In ogni caso, la messa a disposizione del richiedente dei log di cui al presente articolo deve essere preceduta da autorizzazione giudiziaria, secondo quanto disposto nella Sezione IV del presente Capitolo.
§ 6. Nell’applicare le sanzioni per inosservanza delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto della natura e della gravità del reato, del danno arrecato, dell’eventuale vantaggio trattone dal trasgressore, delle circostanze aggravanti, dei precedenti del trasgressore e della recidività.

Sottosezione II
Conservazione dei log di accesso ad applicazioni di Internet nell’ambito della fornitura di connessione

Art. 14. Nell’ambito della fornitura di connessione, a titolo oneroso o gratuito, è vietato conservare i log di accesso alle applicazioni di Internet.

Sottosezione III
Conservazione dei log di accesso ad applicazioni di Internet nell’ambito della fornitura di applicazioni

Art. 15. Il fornitore di applicazioni di Internet, costituito come persona giuridica, che svolga tale attività in modo organizzato, professionalmente e a fini economici, deve conservare i corrispondenti log di accesso alle applicazioni di Internet in condizioni di riservatezza, in un ambiente controllato e sicuro per un periodo di sei mesi, ai sensi del regolamento.
§ 1. Un’ordinanza giudiziaria può costringere, per un tempo dato, i fornitori di applicazioni di Internet non soggetti a quanto disposto nel proemio del presente articolo a conservare i log di accesso alle applicazioni di Internet, purché si tratti di log relativi a fatti specifici in un periodo determinato.
§ 2. La polizia o l’autorità amministrativa o il pubblico ministero possono richiedere, come misura cautelativa, a qualsiasi fornitore di applicazioni di Internet che i log di accesso alle applicazioni di Internet siano conservati, anche per un periodo superiore a quello previsto nel proemio del presente articolo, fatto salvo quanto disposto nei § § 3 e 4 dell’art. 13.
§ 3. In ogni caso, la messa a disposizione del richiedente dei log di cui al presente articolo deve essere preceduta da autorizzazione giudiziaria, ai sensi delle disposizioni della Sezione IV del presente Capitolo.
§ 4. Nell’applicare le sanzioni per inosservanza delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto della natura e della gravità del reato, del danno arrecato, dell’eventuale vantaggio trattone dal trasgressore, delle circostanze aggravanti, dei precedenti del trasgressore e della recidività.

Art. 16. Nell’ambito della fornitura di applicazioni di Internet, a titolo oneroso o gratuito, è vietato conservare:
I. i log di accesso ad altre applicazioni di Internet senza che il titolare dei dati abbia concesso il suo previo consenso, fatte salve le disposizioni dell’art. 7, o
II. dati personali in sovrappiù rispetto allo scopo per cui il loro titolare ha dato il proprio consenso.

Art. 17. Salvo che nei casi previsti dalla presente Legge, la scelta di non conservare i log di accesso alle applicazioni di Internet non implica responsabilità per danni derivanti dall’uso di tali servizi da parte di terzi.

Sezione III
Responsabilità per danni derivanti da contenuti generati da terzi

Art. 18. Il fornitore di connessione a Internet non è civilmente responsabile per i danni derivanti da contenuti generati da terzi.

Art. 19. Allo scopo di garantire la libertà d’espressione e impedire la censura, il fornitore di applicazioni di Internet può essere ritenuto civilmente responsabile per i danni derivanti dai contenuti generati da terzi soltanto qualora, a seguito di una specifica ordinanza giudiziaria, non prenda provvedimenti, nell’ambito e nei limiti tecnici del proprio servizio ed entro il termine prescritto, per rendere inaccessibili i contenuti individuati come illeciti, fatte salve le disposizioni di legge contrarie.
§ 1. L’ordinanza giudiziaria di cui al proemio del presente articolo deve recare, a pena di nullità, l’identificazione chiara e specifica del contenuto individuato come illecito, onde consentire la localizzazione del materiale senza margine di dubbio.
§ 2. L’applicazione di quanto disposto nel presente articolo alle violazioni dei diritti d’autore o diritti connessi dipende da una specifica disposizione di legge, che deve rispettare la libertà d’espressione e le altre garanzie contemplate dall’art. 5 della Costituzione federale.
§ 3. Le cause vertenti sul risarcimento dei danni, derivanti da contenuti disponibili su Internet, arrecati all’onorabilità, alla reputazione o ai diritti della personalità, come pure sulla messa in stato d’indisponibilità di tali contenuti da parte dei fornitori di applicazioni di Internet, possono essere deferite ai tribunali civili di primo grado.
§ 4. Il Giudice, anche nell’ambito del procedimento di cui al § 3, può anticipare, totalmente o parzialmente, gli effetti della tutela reclamata nella domanda iniziale, ove sussista la prova inequivocabile del fatto e tenuto conto dell’interesse collettivo alla disponibilità dei contenuti su Internet, purché in presenza dei requisiti di verosimiglianza di quanto asserito dal querelante e del fondato timore di danni irreparabili o di difficile riparazione.

Art. 20. Ogniqualvolta il fornitore di applicazioni di Internet disponga delle informazioni di contatto dell’utente direttamente responsabile dei contenuti di cui all’art. 19, spetta al medesimo comunicare all’utente i motivi e le informazioni riguardanti la messa in stato d’indisponibilità dei contenuti, nonché le informazioni che consentano il contraddittorio e la piena difesa in giudizio, salvo espressa disposizione di legge o espressa deliberazione giudiziaria motivata in senso contrario.
Comma unico. Qualora ne sia richiesto dall’utente che ha immesso il contenuto reso indisponibile, il fornitore di applicazioni di Internet che svolge tale attività in modo organizzato, professionalmente e a fini economici, sostituisce il contenuto reso indisponibile con la motivazione o l’ordinanza giudiziaria che ha determinato l’indisponibilità.

Art. 21. Il fornitore di applicazioni di Internet che renda disponibili contenuti generati da terzi può essere ritenuto responsabile, in via subordinata, della violazione dell’intimità derivante dalla diffusione, senza l’autorizzazione dei partecipanti, di immagini, filmati o altri materiali contenenti scene di nudità o di atti sessuali di natura privata allorché, ricevuta notifica dal partecipante o dal suo rappresentante legale, non provvede a porre in atto, con diligenza e nell’ambito e nei limiti tecnici del proprio servizio, l’indisponibilità di tali contenuti.
Comma unico. La notifica di cui al proemio del presente articolo deve recare, a pena di nullità, gli elementi che consentano l’identificazione specifica del materiale individuato come trasgressivo dell’intimità del partecipante e la verifica della legittimità a sporgere querela.

Sezione IV
Requisizione giudiziaria dei log

Art. 22. La parte interessata può, al fine di raccogliere materiale probatorio in un procedimento civile o penale, a titolo incidentale o autonomo, chiedere al giudice di rivolgere un’ingiunzione al responsabile della conservazione o della fornitura dei log di connessione o dei log di accesso ad applicazioni di Internet.
Comma unico. Fatti salvi gli altri requisiti di legge, la domanda deve recare, a pena di inammissibilità:
I. indizi fondati della sussistenza dell’illecito;
II. la giustificazione motivata dell’utilità dei log richiesti a fini d’indagine o di istruzione probatoria e
III. il periodo al quale si riferiscono i log.

Art. 23. Spetta al giudice assumere i provvedimenti necessari a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute e a preservare l’intimità, la vita privata, l’onorabilità e l’immagine dell’utente, con facoltà di deliberare a porte chiuse, anche sulle richieste di conservazione dei log.

CAPITOLO IV
AZIONE DEI PUBBLICI POTERI

Art. 24. Costituiscono linee guida per l’azione dell’Unione, degli Stati, del Distretto federale e dei Comuni nell’ambito dello sviluppo di Internet in Brasile:
I. l’istituzione di meccanismi di governance partecipativa, trasparente, collaborativa e democratica, con la partecipazione del governo, dell’impresa, della società civile e del mondo accademico;
II. l’impulso alla razionalizzazione della gestione, espansione e utilizzo di Internet, con la partecipazione del Comitato di gestione di Internet in Brasile;
III. l’impulso alla razionalizzazione e all’interoperabilità tecnologica dei servizi di amministrazione digitale (e-government) tra i vari Poteri e livelli della Federazione per consentire lo scambio d’informazioni e snellire le procedure;
IV. l’impulso all’interoperabilità tra sistemi e terminali diversi, anche tra i diversi livelli federali e i diversi settori della società;
V. l’adozione preferenziale di tecnologie, standard e formati aperti e liberi;
VI. la pubblicità e la diffusione dei dati e delle informazioni di carattere pubblico in modo aperto e strutturato;
VII. l’ottimizzazione dell’infrastruttura delle reti e l’incoraggiamento alla creazione di centri di memorizzazione, gestione e diffusione dei dati nel Paese, promuovendo l’eccellenza tecnica, l’innovazione e la diffusione delle applicazioni di Internet, ferma restando la trasparenza, la neutralità e la natura partecipativa;
VIII. lo sviluppo di attività e programmi di formazione per l’utilizzo di Internet;
IX. la promozione della cultura e della cittadinanza, e
X. la fornitura di servizi pubblici di assistenza al cittadino in modo integrato, efficiente, semplificato e attraverso molteplici canali di accesso, anche a distanza.

Art. 25. Le applicazioni di Internet della Pubblica amministrazione devono perseguire:
I. la compatibilità dei servizi di amministrazione digitale (e-government) con i diversi terminali, sistemi operativi e applicazioni ai fini della propria accessibilità;
II. l’accessibilità per tutti gli interessati, indipendentemente dalle loro capacità fisico-motorie, percettive, sensoriali, intellettive, mentali, culturali e sociali, fatti salvi gli aspetti di riservatezza e le restrizioni amministrative e legali;
III. la compatibilità sia con la lettura umana, sia con l’elaborazione automatizzata delle informazioni;
IV. la facilità di utilizzo dei servizi di amministrazione digitale (e-government) e
V. il rafforzamento della partecipazione sociale alle politiche pubbliche.

Art. 26. L’adempimento del dovere costituzionale dello Stato di fornire l’istruzione a tutti i livelli d’insegnamento comprende la formazione, integrata nelle altre pratiche educative, all’uso sicuro, consapevole e responsabile di Internet come strumento di esercizio della cittadinanza, promozione della cultura e sviluppo tecnologico.

Art. 27. Le iniziative pubbliche di stimolo alla cultura digitale e di promozione di Internet come strumento sociale devono:
I. promuovere l’inclusione digitale;
II. cercare di ridurre le disuguaglianze, specie tra le diverse regioni del Paese, nell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nel loro uso, e
III. stimolare la produzione e la circolazione di contenuti nazionali.

Art. 28. Lo Stato deve formulare e promuovere periodicamente studi, e così pure definire obiettivi, strategie, piani e scadenziari concernenti l’uso e lo sviluppo di Internet nel Paese.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29. L’utente è libero di scegliere il programma informatico da utilizzare sul proprio terminale ai fini dell’esercizio del controllo parentale sui contenuti reputati dall’utente stesso inadatti ai propri figli minorenni, a condizione che siano rispettati i principi della presente Legge e della Legge n. 8069 del 13 luglio 1990.
Comma unico. Spetta ai Pubblici Poteri, unitamente ai fornitori di connettività e di applicazioni di Internet e alla società civile, promuovere l’educazione e fornire informazioni sull’utilizzo dei programmi informatici di cui al proemio del presente articolo, nonché sulla definizione delle migliori pratiche per l’inclusione digitale di bambini e adolescenti.

Art. 30. La difesa degli interessi e dei diritti definiti nella presente Legge può essere fatta valere in giudizio a titolo individuale o collettivo, a norma di legge.

Art. 31. Fino all’entrata in vigore della Legge specifica di cui al § 2 dell’art. 19, la responsabilità del fornitore di applicazioni di Internet per i danni derivanti da contenuti generati da terzi, in caso di violazione dei diritti d’autore o dei diritti connessi, seguita a essere disciplinata dalla legislazione sul copyright vigente alla data di entrata in vigore della presente Legge.

Art. 32. La presente Legge entra in vigore 60 giorni dopo la data della sua pubblicazione.

Brasilia – Distretto federale, 25 marzo 2014
On. ALESSANDRO MOLON
Relatore

rip. da http://yanfry.wordpress.com/2014/04/24/il-marco-civil-la-prima-carta-dei-diritti-di-internet-e-legge-il-testo-italiano/