Contro gl'indizi
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Riportiamo qui di seguito l'ordinanza d'incostituzionalità del giudice Francione contro il processo indiziario e il pericolo di ordalie logiche, emessa il 13 giugno 2000.

Per la cronaca l'attacco agl'indizi era stato già mosso dal giudice nel corso del convegno "Effettività dei diritti ed efficacia delle decisioni nell'ordinamento costituzionale italiano di fronte alla sfida europea" a cura dell'Associazione Nazionale Magistrati, XXV Congresso Nazionale, presentando il 31 marzo 2000 presso l'Hotel Midas di Roma la relazione "Il nuovo processo scientifico coma garanzia di effettività dei diritti costituzionali di libertà e uguaglianza davanti ai giudici europei".http://digilander.iol.it/giurana/resoconto.htm

 

 
 

 

ORDINANZA

Il Giudice, nel processo a carico di L. P., avendo la difesa richiesto rito abbreviato, sentite le conclusioni delle parti con richiesta di condanna da parte del P. M. a mesi 1 di reclusione e lire 100.000 di multa; con richiesta della difesa di assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° co. c.p.p. o in subordine minimo della pena.

OSSERVA

Il processo è di natura chiaramente indiziaria.

L'app. A. N. ha riferito, infatti, che il derubato C. L. avrebbe saputo del furto di occhiali dalla sua autovettura ad opera di L. P. da una persona che non è stata poi rintracciata.

Occhiali da sole simili a quelli derubati marca Calvin Klein venivano visti dagli operanti in testa a L. P. successivamente rintracciato.

Trattasi, dunque , di accuse de relato, di terza mano provenendo da soggetto ignoto, che sarebbero state riferite a C. L. e infine all'appuntato A. N.

Il riconoscimento di quegli occhiali da parte di C. L. sembra basato solo sulla marca peraltro di larga diffusione Calvin Klein, ma manca l'experimentum crucis per dire che gli occhiali erano gli stessi sottratti, rimanendo puri elementi indiziari quelli acquisiti.

Tanto premesso ritiene questo Giudice di sollevare questione di incostituzionalità dell'art. 192, 2° co. c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13, 111 della Costituzione.

In Italia, in brevissima cronistoria, il processo indiziario non era previsto dal codice Rocco ma fu elaborato dalla giurisprudenza e introdotto nell'attuale codice di procedura penale che ha creato un sistema d'interpetrazione dei dati fondato in primis sulle prove e solo in via marginale sugli indizi "gravi, precisi e concordanti".

Si avanza da quest'ufficio a Codesta Eccellentissima Corte una proposta di verifica dell'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 192, 2° co. c.p.p. là dove detta "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti". Si ritiene ex contrariis che mai l'esistenza di un fatto sembra essere desumibile, stricta scientia, da indizi quand'anche "gravi, precisi e concordanti".

Se il discorso della probatio è un fatto scientifico, il suo esame non può essere scisso da un discorso epistemologico in generale, vale a dire sul senso e sul limite del metodo scientifico, tenendo conto delle ultime tendenze della filosofia della scienza in materia.

A questa procedura esegetica va ancorato in maniera rigorosa il criterio del "libero convincimento del giudice", sia a livello legislativo che pragmatico, distinguendo la scienza come risultato dalla scienza come mera congettura. A quest'ultima area appartiene, a parere del proponente, il processo indiziario sia pur condotto nelle linee del massimo rigore interpretativo.

La norma citata appare in contrasto con l'art. 111 della Costituzione che nella nuova formulazione (LEGGE COSTITUZIONALE 23 novembre 1999 n. 2-pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999)detta: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".

Il processo è giusto non solo quando vengano rispettate le posizioni formali paritarie tra accusa e difesa, ma anche quando si realizzi nella sostanza una rigorosa valutazione delle prove a carico degl'imputati, ad evitare ogni forma di alea che comprometta la parità dei cittadini imputati di fronte alla legge, avendo tutti il diritto di avere il processo per prove forti, che portino davanti a qualunque giudice al medesimo risultato, e non per indizi. Infatti la citata norma costituzionale prosegue: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale". L'imparzialità e la terzietà del giudice è garantita proprio da un sistema probatorio scientifico fondato sul setaccio critico che salvaguardi i processi da pure ricostruzioni logiche(indiziarie e congetturali) che potrebbero essere inficiate dagli idola baconiani.

Il successivo sistema rigoroso predisposto dall'art. 111 della Costituzione per l'assunzione di specifiche forme di prove a carico degl'imputati non fa che ribadire la forza cogente di un sistema giusto basato solamente su prove e non su indizi.

Il richiamo al giusto processo contenuto nello statuto dell'istituendo Tribunale Penale Internazionale riporta ad analogo principio contenuto in tutti i patti internazionali sui diritti umani.

La decifrazione concreta del giusto processo non si esaurisce nella parità tra le parti processuali, dunque, e richiede l'applicazione nella valutazione della prova di un criterio valido quale appare solo quello scientifico in un mondo reale di eguali davanti alla legge. Peculiarmente va applicato il metodo più avanzato in scienza, quello di Karl Popper, procedendo non solo alla verifica dei dati ma alla loro rigorosa falsificazione, in prova e controprova attraverso la processazione di ulteriori dati che potrebbero scalfire l'ipotesi base. Ciò ad evitare verdetti basati non sulla verità scientifica ma sull'azzardo logico.

Questo, a parere del Giudice proponente implica la necessità di un sistema basato unicamente su prove(non indizi), sicure e fortissime. Soprattutto prove scientifiche, con un potenziamento degl'investigatori sul modello di Scotland Yard, perché solo la scienza investigativa garantisce un'effettiva certezza del sistema probatorio, essendo in via di stretta epistemologia la logica ricostruttiva quasi un mera conseguenza e non un gioco linguistico che riesca a dimostrare qualunque cosa.

Nella scienza setacciata secondo i criteri dell'epistemologia popperiana le tracce dei fenomeni non portano a nulla ma hanno senso solo se conducano a prove conclusive e ripetute costantemente da qualunque sperimentatore esaminate.

La scienza giudiziaria per essere tale deve, a parere del proponente, adeguarsi a tale criterio epistemologico. Infatti nella scienza delle prove giudiziarie con gl'indizi puri, sia pur mascherati da enigmistici intrecci significanti, si può dire tutto e il contrario di tutto; ergo il processo indiziario appare prima facie come un processo anticostituzionale perché non garantisce né la certezza del diritto e della prova, né l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge(art. 3 Cost.), potendone compromettere ingiustamente la libertà(art. 2 e 13 Cost.) con carcerazioni preventive anche lunghe basate su meri fatti indiziari.

In questa prospettiva la dichiarazione d'incostituzionalità del processo indiziario nel nostro sistema renderebbe concreto il principio di eguaglianza nell'avere leggi giuste e di essere giudicati secondo criteri non più letterari ma scientifici, affinché i verdetti si avvicinino con altissimo grado di probabilità alla verità. La garanzia dell'eguaglianza nasce proprio dal rigore del metodo epistemologico che esclude alee logiche.

Per ciò ritiene quest'ufficio che non è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 192, 2° co. c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione.

Nel caso di specie trattasi di processo chiaramente indiziario. Poiché l'attuale giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità, richiedendosi a questo giudice di decidere in base un criterio indiziario che potrebbe essere incostituzionale, vanno rimessi gli atti alla Corte Costituzionale sospendendo il processo in attesa della decisione della Corte sul punto.

                    P.Q.M.

vista vista la L. cost. 9 febbraio 1948 n. 1(G. U. 20-2-1948 n. 43) e la legge 11 marzo 1953 n. 87 la legge 11 marzo 1953 n. 87

dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 192, 2° co. c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2000

                 IL GIUDICE

              GENNARO FRANCIONE

http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0302o-01.html

 

ORDINANZA N.302

 

ANNO 2001

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

- Cesare RUPERTO, Presidente

 

- Fernando SANTOSUOSSO

 

- Massimo VARI

 

- Riccardo CHIEPPA

 

- Gustavo ZAGREBELSKY

 

- Valerio ONIDA

 

- Carlo MEZZANOTTE

 

- Fernanda CONTRI

 

- Guido NEPPI MODONA

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI

 

- Annibale MARINI

 

- Giovanni Maria FLICK

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del codice di procedura penale, promosso nell'ambito di un procedimento penale dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 13 giugno 2000, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2000.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 

Ritenuto che con ordinanza del 30 giugno 2000 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale, in quanto prevede che l’esistenza di un fatto possa essere desunta da indizi;

 

che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare un soggetto imputato del furto di un paio di occhiali, a carico del quale sono state raccolte mere prove indiziarie, non sufficienti per ritenere accertata la condotta contestata e, in particolare, che la res furtiva sia sicuramente identificabile negli occhiali, di marca largamente diffusa, trovati in possesso dell’imputato;

 

che peraltro il giudice a quo sostiene che la prova indiziaria, formalmente introdotta solo nel vigente codice di rito - essendo nel sistema del precedente codice un prodotto di elaborazione giurisprudenziale -, é epistemologicamente inappagante, posto che, alla stregua degli approdi cui é pervenuta la filosofia della scienza in materia, l’esistenza di un fatto non potrebbe mai essere desunta da indizi, quand’anche "gravi, precisi e concordanti", essendo invece a tal fine necessario procedere "non solo alla verifica dei dati ma alla loro rigorosa falsificazione, in prova e controprova attraverso la processazione di ulteriori dati che potrebbero scalfire l’ipotesi base", così da realizzare un sistema di accertamento giudiziale basato unicamente "su prove (non indizi), sicure e fortissime", e, soprattutto, su "prove scientifiche";

 

che, secondo il rimettente, stanti tali premesse, la norma impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 111 [primo comma] della Costituzione, nella nuova formulazione recata dalla recente legge costituzionale, che, affermando il principio del giusto processo nell’attuazione della giurisdizione, implica non solo l’esigenza della parità tra le parti ma anche l’adozione di un criterio di rigorosa valutazione delle prove a carico degli imputati: "ad evitare ogni forma di alea che comprometta la parità dei cittadini imputati di fronte alla legge, avendo tutti il diritto di avere il processo per prove forti, che portino davanti a qualunque giudice al medesimo risultato, e non per indizi";

 

che a tale conclusione dovrebbe pervenirsi anche sulla base dell’ulteriore disposizione [secondo comma] del medesimo art. 111, che impone lo svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, atteso che la imparzialità e terzietà del giudice é assicurata solo da un "sistema probatorio scientifico […] che salvaguardi i processi da pure ricostruzioni logiche (indiziarie e congetturali)";

 

che, inoltre, il processo indiziario, non garantendo la "certezza del diritto e della prova", non assicurerebbe nemmeno l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, con conseguente lesione dell’art. 3 Cost., dato che la garanzia dell’eguaglianza "nasce proprio dal rigore del metodo epistemologico";

 

che, infine, potendo la prova indiziaria "compromettere ingiustamente la libertà" dei sottoposti al processo per effetto di carcerazioni preventive anche lunghe, sarebbe ravvisabile, a parere del rimettente, anche la lesione degli artt. 2 e 13 Cost.;

 

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

 

Considerato che, a prescindere da ogni valutazione sulla esattezza delle concezioni "epistemologiche" illustrate dal giudice a quo, la richiesta soppressione della norma impugnata non condurrebbe a eliminare la prova indiziaria dal panorama conoscitivo del processo penale;

 

che, infatti, la prova indiziaria, compenetrata nella risalente tradizione processuale, non solo italiana, costituiva già legittimo fondamento del convincimento del giudice nella vigenza del codice di rito abrogato, come riconosce lo stesso rimettente;

 

che con l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. il legislatore del 1988 ha solo inteso porre dei limiti al discrezionale apprezzamento dei dati indiziari, introducendo un parametro legale di valutazione probatoria analogo a quello recato dall’art. 2729 del codice civile (v. Relazione Prog. prel., p. 61);

 

che, pertanto, l’accoglimento della questione, risolvendosi nella soppressione di tale regola limitativa, produrrebbe un risultato antitetico a quello perseguito dal giudice a quo, in contraddizione con le sue premesse argomentative;

 

che, per di più, il rimettente illustra gli elementi di prova a carico dell’imputato in modo da lasciare intendere che si tratta di indizi non concludenti per una affermazione di colpevolezza, sicchè la eliminazione della norma impugnata, contrariamente a quanto puntualizzato nell’ordinanza, non potrebbe incidere sul contenuto della sua decisione;

 

che sotto entrambi i profili la questione é pertanto manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

 

Cesare RUPERTO, Presidente

 

Guido NEPPI MODONA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.

 

 

 

 
 
THE BALLAD OF SACCO AND VANZETTI, PART TWO 
(Lyrics by Joan Baez, Music by Ennio Morricone) 


Father, yes, I am a prisoner 
Fear not to relay my crime 
The crime is loving the forsaken 
Only silence is shame 
And now I'll tell you what's against us 
An art that's lived for centuries 
Go through the years and you will find 
What's blackened all of history 
Against us is the law 
With its immensity of strength and power 
Against us is the law! 
Police know how to make a man 
A guilty or an innocent 
Against us is the power of police! 
The shameless lies that men have told 
Will ever more be paid in gold 
Against us is the power of the gold! 
Against us is racial hatred 
And the simple fact that we are poor 
My father dear, I am a prisoner 
Don't be ashamed to tell my crime 
The crime of love and brotherhood 
And only silence is shame 
With me I have my love, my innocence, 
The workers, and the poor 
For all of this I'm safe and strong 
And hope is mine 
Rebellion, revolution don't need dollars 
They need this instead 
Imagination, suffering, light and love 
And care for every human being 
You never steal, you never kill 
You are a part of hope and life 
The revolution goes from man to man 
And heart to heart 
And I sense when I look at the stars 
That we are children of life 
Death is small 
© 1971, 1978 Edizioni Musicali RCA, S.p.A. (ASCAP) 

THE BALLAD OF SACCO & VANZETTI, PART 2
(Baez-Morricone)


Sì Padre, son carcerato
Non aver paura di parlare del mio reato
Crimine di amare i dimenticati
Solo il silenzio è vergogna.

Ed ora ti dirò cosa abbiamo contro di noi
Un'arte che è stata viva per secoli
Percorri gli anni e troverai
cosa ha imbrattato tutta la storia.

Contro di noi è la legge con la sua immensa forza e potere
Contro di noi è la legge!
La Polizia sa come fare di un uomo un colpevole od un innocente
Contro di noi è il potere della Polizia!
Le menzogne senza vergogna dette da alcuni uomini
saranno sempre ripagate in denari.
Contro di noi è il potere del denaro
Contro di noi è l'odio razziale ed il semplice fatto
Che siamo poveri.

Mio caro padre, son carcerato
Non vergognarti di divulgare il mio reato
Crimine d'amore e fratellanza
E solo il silenzio è vergogna.

Con me ho il mio amore, la mia innocenza, i lavoratori ed i poveri
Per tutto questo sono integro, forte e pieno di speranze.
Ribellione, rivoluzione non han bisogno di dollari, 
Ma di immaginazione, sofferenza, luce ed amore e rispetto
Per ogni essere umano.
Non rubare mai, non uccidere mai, sei parte della forza e della vita
La Rivoluzione si tramanda da uomo ad uomo e da cuore a cuore
E percepisco quando guardo le stelle che siamo figli della vita
... La morte è poca cosa.

Colonna sonora del film di Giuliano Montaldo "Sacco e Vanzetti" 
intertpretato da Gian Maria Volonté (Bartolomeo Vanzetti) e Riccardo 
Cucciolla (Nicola Sacco). Musiche di Ennio Morricone e testi di Joan Baez. 
Part 2 è ispirato dalla lettera dal carcere di Vanzetti al padre, mentre