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http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,11198|956|322457|456349|,00.html
Legislatura:
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XIII
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Ramo:
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Senato
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Tipo Atto:
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INTERROGAZIONE
A RISPOSTA SCRITTA
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Numero atto:
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4/22319
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Data presentazione:
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21-02-2001
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Seduta di presentazione:
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1033
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Testo dell' atto
Presentatore
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Cognome
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Nome
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Gruppo
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BUCCIERO
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Ettore
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ALL.NAZIONALE
(AN)
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Cofirmatari
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Cognome
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Nome
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Gruppo
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CARUSO
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Antonino
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ALL.NAZIONALE
(AN)
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Stato Iter
Iter in corso
Destinatari
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Data
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MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA
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21-02-2001
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Argomento
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Classificazione con termini TESEO
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CASSETTE
DISCHI E NASTRI
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DIRITTO
D' AUTORE
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EXTRA
COMUNITARI
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MAGISTRATI
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PROCEDIMENTI
RELATIVI A MAGISTRATI
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Indicizzazione : geopolitica e sigle
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ROMA
(ROMA+ LAZIO+)
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Testo dell'Atto
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Al Ministro della giustizia. Premesso:
che il giudice monocratico del Tribunale di Roma, dottor Gennaro
Francione, con sentenza del 15 febbraio 2001 ha assolto "4
venditori
ambulanti senegalesi" (sorpresi mentre vendevano 'compact
disc'fuorilegge) perché i fatti non costituiscono reato per aver
agito in stato di necessità ex art. 54 del codice penale; che nella
motivazione detto magistrato afferma: "omissis.... All'esito
dell'odierno dibattimento ritiene il Tribunale di dover adottare la
seguente decisione. In via preliminare il Giudice, dopo aver
accertato che non risultano nelle carte del P. M. atti tendenti a
dimostrare che il prevenuto straniero abbia altre forme di
sostentamento oltre quella illecita rilevata, invitava le parti a
svolgere i loro rilievi, considerando che ricorresse un caso di
obbligo di immediata declaratoria di causa di non punibilità ex
articolo 129 del codice di procedura penale; per aver l'imputato
agito in stato di necessità essendo mosso nella sua azione di
venditore di CD contraffatti dalla necessità di salvare se stesso
dal
pericolo attuale di un danno grave alla salute e alla vita
rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto.
Essendosi opposto il P. M. per la declaratoria de quo e avendo la
difesa concordato, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio per
la decisione, rilevando la sussistenza dell'esimente ex art. 54 del
codice penale sulla base delle seguenti considerazioni. In via
preliminare va notato che la vecchia giurisprudenza secondo cui
l'onere della prova incombeva all'imputato risulta superata dal
nuovo
111 della Costituzione e dal giusto processo instaurando per il
quale, nella paritaria posizione delle parti, è compito del
giudice,
in un rinnovato spirito del favor rei, valutare anche d'ufficio già
a
monte qualunque elemento possa escludere la responsabilità del
prevenuto. Nel merito valga quanto segue.
La consuetudine è una manifestazione della vita sociale che si
concreta in un'attività costante ed uniforme dello Stato-comunità
(Tesauro). A essa può essere attribuita funzione di mezzo
d'interpretazione di principi e norme(consuetudine interpretativa)
ma
anche di fatto idonea a disapplicare la norma scritta(consuetudine
abrogativa). Il nostro ordinamento considera contra legem la
consuetudine abrogativa perché contraria al dettato dell'art. 8
delle
preleggi che comporta l'applicabilità della consuetudine(usi) solo
se
richiamata da leggi e regolamenti. Nessuna norma, invece, vieta la
consuetudine interpretativa che anzi il magistrato penale applica
continuamente come nei processi indiziari ad esempio quando tenda a
trarre conclusioni da comportamenti umani logici e regolari
individuati in un ambiente con un determinato background
socioculturale. Anche la legge penale va interpreta alla luce del
mondo concreto in cui si sviluppa, con tensione dinamica e non
statica ad evitare una discrasia tra il dover essere normativo e
quello reale. "La dottrina - come leggiamo in Antolisei - è
concorde
nell'attribuire alla consuetudine la più grande importanza
nell'interpretazione della legge, specie nei riguardi dei fatti che
sono valutati in diverso modo nei vari ambienti sociali"(F.
Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale - Giuffrè
Milano, 1969, p. 51-52, in cui si cita il Codex iuris canonici ca.
29: Consuetudo est optima legum interpres). Secondo Antolisei è
addirittura da ammettersi la consuetudine integratrice o praeter
legem che sorga per integrare i precetti della legge qualora essa
non
si risolva in danno dell'imputato(F. Antolisei, ibid.). La legge e
la
giustizia vanno applicate in nome del popolo ad esso spettando la
sovranità (art. 1 della Costituzione) e il metro di questa sintonia
è
proprio la rispondenza piena del popolo alle leggi penali emanate
dal
Parlamento, il quale può andare "controcorrente" quando
contraddica
lo spirito del comune sentire della popolazione che ad esso ha dato
mandato, incorrendo in tal maniera di fatto nella disapplicazione
della norma scritta. Nel caso di specie la norma repressiva di base,
la protezione penalistica - e non meramente civilistica del diritto
d'autore - è desueta di fatto per l'abitudine di molte persone di
tutti i ceti sociali, che, in diuturnitas, ricorrono all'acquisto di
CD per strada o li scaricano da Internet. Anche grossi network come
Napster si sono mossi da tempo in senso anticopyright e hanno
permesso copie di massa dell'arte musicale. Fenomeno appena sfiorato
dalle recenti sentenze degli USA che si sono espresse nel senso di
regolamentare la materia della riproduzione di massa, ma con un
pagamento ridottissimo in un nuovo mercato dove il guadagno dei
produttori è quantificato su "minimi diffusissimi". In
linea con
questa strategia si è espresso recentemente il Parlamento europeo
con
la direttiva per "la protezione del diritto d'autore nella
società
dell'informatica" avanzando al più l'ipotesi di un equo
compenso per
gli autori per la diffusione globale della loro opera. Il fatto è
che
la strategia del regalo è uno dei punti centrali nel mondo
digitale,
tanto che si parla di free economy, economia del gratis appunto, o
di
gift economy, economia del regalo. "Nell'età dell'accesso si
passa da
relazioni di proprietà a relazioni di accesso. Quello di proprietà
privata è un concetto troppo ingombrante per questa nuova fase
storica dominata dall'ipercapitalismo e dal commercio elettronico,
nella quale le attività economiche sono talmente rapide che il
possesso diventa una realtà ormai superata" (vedi New Economy
in
http://mediamente.rai.it/biblioteca). Anche la New Economy depone,
dunque, nel senso dell'arte a diffusione gratuita o a bassissimo
prezzo, per rendere effettivo il principio costituzionale dell'arte
e
la scienza libere(art. 33 della Costituzione) e quindi usufruibili
da
tutti, cosa non assicurata dalle attuali oligarchie produttive
d'arte
che impongono prezzi alti, contrari a un'economia umanistica, con
economia anzi diseducativa per i giovani spesso privi del denaro
necessario per acquistare i loro prodotti preferiti e spinti,
quindi,
a ricorrere in rete e fuori a forme diffuse di "pirateria"
riequilibratrice. L'azione degli oligopoli produttivi appare quindi
in contrasto con l'art. 41 della Costituzione; secondo cui
l'iniziativa economica privata libera "non può svolgersi in
contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla
libertà, alla dignità umana". Solo un'arte a portata di tasca
di
tutti i cittadini e soprattutto dei giovani può essere a livello
produttivo umanitaria e sociale come richiesto dalla Costituzione,
per far sì che davvero tutti possano godere dei prodotti artistici.
In definitiva, se compito dello Stato ex art. 2 della Costituzione
è
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si
frappongono al libero ed egualitario sviluppo della comunità,
risulta
la normativa penalistica a favore del copyright tendenzialmente
abrogata di fatto ad opera dello stesso popolo per desuetudine, con
azione naturale tendente a calmierare le sproporzioni economiche del
mercato capitalistico in materia. Tale consuetudine non è quella
abrogativa canonica ex lege ma di fatto incide sull'interpretazione
della norma penalistica, quanto meno nel senso di far percepire al
giudice quanto possa essere ridotta la forza cogente di una norma
espressa, imposta ma non accettata dalla maggioranza del consesso
sociale. Nel contempo permette di rilevare come ai fini
dell'enunciando stato di necessità il fatto del vendere cassette
per
sopravvivere è più che proporzionato al pericolo connesso alla
lesione del copyright (art. 54, ultima parte, comma 1). L'azione di
depenalizzazione strisciante e non legalizzata del fenomeno trova
appiglio de iure condendo nei lavori della Commissione ministeriale
per la riforma del codice penale (istituita con decreto ministeriale
10 ottobre 1998) che nel progetto preliminare di riforma del codice
penale avanza il principio della necessaria offensività del fatto
e,
soprattutto, quello della sua irrilevanza penale. La Commissione ha
preso innanzitutto atto del fatto "che il principio di
necessaria
offensività costituisce ormai connotato pressoché costante dei più
recenti progetti riformatori. Esso ha trovato ingresso nello schema
di legge-delega Pagliaro, che in uno dei primi articoli, collocato
non a caso subito dopo la enunciazione del principio di legalità,
invita a "prevedere il principio che la norma sia interpretata
in
modo da limitare la punibilità ai fatti offensivi del bene
giuridico"
(art. 4, comma 1). Ed è stato enunciato a tutto campo nel Progetto
di
revisione della seconda parte della Costituzione, licenziato il 4
novembre 1997 dalla Commissione Bicamerale: "Non è punibile
chi ha
commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia
determinato una concreta offensività". La Commissione ritiene
che, al
di là delle opinioni specifiche di ciascuno sulle modalità di
inserimento di tale principio nel codice, le posizioni sopra
enunciate esprimano la esigenza insopprimibile di ancorare, anche
visivamente, la responsabilità penale alla offesa reale
dell'interesse protetto, nel quadro di un diritto penale
specificamente finalizzato a proteggere i (più rilevanti) beni
giuridici". Anche sul campo della concreta offensività la New
Economy
ha dimostrato come addirittura la diffusione gratuita delle opere
artistiche acceleri paradossalmente la vendita anche degli altri
prodotti smistati nei canali ufficiali, e se ciò vale nello spazio
virtuale di Internet deve valere anche nello spazio materiale con
vendita massiccia di prodotti-copia che alimentano l'immagine e la
vendita dello stesso prodotto smistato in via "legale".
Naturalmente
in questa sede la depenalizzazione in re, per mancanza di una reale
offesa al copyright (tutelabile al più civilmente ma non
penalmente),
non può essere ancora invocata e lo si potrà probabilmente con la
riforma del codice penale, ma il dato acquista rilievo di fatto ai
fini di stabilire la proporzione dell'azione svolta dai venditori di
CD con l'offesa arrecata ai diritti d'autore. In tema di stato di
necessità, a fronte dei dubbi interpretativi suscitati
dall'espressione "danno grave alla persona", ancora la
Commissione
succitata ci illumina avendo proposto di "chiarire quali beni
siano
effettivamente salvabili (lo schema di legge-delega Pagliaro sembra
considerare rilevanti agli effetti della esimente tutti gli
interessi
personali propri o altrui, siano essi oggetto di pericolo di un
danno
grave o non grave, attengano alla integrità fisica o a quella
morale
della persona, compensando tuttavia questo ampliamento con una
drastica delimitazione della scriminante sul terreno della
proporzione)". Quanto ai venditori di CD per strada è fatto
notorio
che trattasi di soggetti privi di lavoro, in condizioni spesso di
schiacciante subordinazione. Notoria non egent probatione, i fatti
notori non richiedono prova dal momento che la nozione di fatto de
quo rientra nella comune esperienza. Si aggiunga che dalle carte
processuali non emergono elementi per dedurre che il prevenuto
avesse
altre forme di sussistenza e si può, quindi, presumere che la
vendita
del prevenuto oggi incriminato sia fatta esclusivamente per il
proprio sostentamento vitale. Nel caso di specie è innegabile che
il
venditore di CD è un extracomunitario che agisce spinto dal bisogno
di alimentarsi. Una vecchia giurisprudenza escludeva lo stato di
necessità per chi agisca spinto da necessità attinenti
all'alimentazione "poiché la moderna organizzazione sociale,
venendo
incontro con diversi mezzi ed istituti agli indigenti, agli inabili
al lavoro e ai bisognosi in genere, elimina per costoro il pericolo
di restare privi di quanto occorre per omissis il loro sostentamento
quotidiano" (Cass. Sez. III, 24 maggio 1961, P. M. c. De Leo,
Giust.
pen. 1962, II 81,
m. 68). Trattasi di giurisprudenza riferentesi a un
contesto sociale diverso da quello attuale dove l'entrata in massa
di
extracomunitari rende praticamente impossibile predicare l'esistenza
di organizzazioni atte ad accoglierli e a nutrirli in massa. E
quindi
più che mai si pone il problema di affrontare modi e forme del loro
sostentamento, rendendosi necessario ampliare il concetto di stato
di
bisogno quando vengano da essi commesse infrazioni minime al
consesso
sociale, soprattutto in materie ai limiti del danno puramente
civile,
ove questo stesso mai esista. Ciò è tanto più vero ove si pensi
che
il fondamento della scriminante è stato colto nell'istinto della
conservazione, incoercibile nell'uomo (Maggiore, Diritto Penale,
Parte generale, 5— ed., Bologna 1951, p. 319). Tale inquadramento
risponde anche a principi fondamentali garantiti dalla Costituzione
come i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione), in
cui è da ricomprendersi il diritto a nutrirsi, e il diritto alla
salute (art. 32 della Costituzione) compromesso naturalmente in chi,
non riuscendo a procurarsi un lavoro normale suo malgrado, non abbia
i mezzi minimi per il suo sostentamento alimentare. Le norme
costituzionali testé citate rendono anche edotti della gravità del
danno (attuale e continuato) derivante alla persona dalla mancanza
assoluta di mezzi per sostentarsi, altro requisito richiesto dalla
giurisprudenza costante (Cass. sez. III, 4 dicembre 1981, n. 10772)
per potersi configurare lo stato di necessità da mettere in
rapporto
col danno in concreto arrecato. In conclusione, tenendo anche conto
che ex art. 4 della Costituzione è compito dello Stato garantire il
diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo
questo diritto, non c'è fine di lucro illecito
"penalmente" in chi
venda per strada CD a prezzo ridotto (in linea con la New Economy)
al
fine di procurarsi da mangiare, con azione accettata e condivisa
dalla maggioranza del consesso sociale. Quell'azione, formalmente
contra legem, è scriminata da uno stato di necessità(art. 54 del
codice penale) connesso alla sopravvivenza degli extracomunitari
entrati nel nostro paese senza alcuna regolamentazione lavorativa,
essendo la loro attività di venditori operanti per sopravvivere
assolutamente necessaria per sopravvivere e proporzionata al
pericolo
di danno (minimo se non inesistente visto il numero modesto di
cassette contra legem trovate) arrecato ai produttori. Necessitas
non
habet legem, quindi. Difetta l'antigiuridicità del comportamento
incriminato per mancanza del danno sociale rilevante ai fini
penalistici, anche se non si può escludere un risarcimento
civilistico alla SIAE ex art. 2045 del codice civile da coltivare e
realizzare eventualmente in sede civile. Si ordinerà confisca e
distruzione del materiale in sequestro. P.Q.M.
visto l'art. 530 del codice di procedura penale.
assolve Tizio dai reati ascrittigli perché i fatti non
costituiscono
reato per aver agito in stato di necessità ex art. 54 del codice di
penale. Ordina confisca e distruzione del materiale in sequestro.
Così deciso in Roma il 15.2.2001
Il Giudice Gennaro Francione",
si chiede di sapere:
se risulti al Ministro che il magistrato in oggetto è lo stesso
dottor Francione definito in un sito internet nel modo seguente:
"pittore patafisico, compositore di musica classica e folk,
scrittore
che predilige il genere esoterico, gotico e fantastico";
"gestisce la
sua vita privata e pubblica con il computer"; "giocatore
titolare
della squadra di scacchi di Casalpalocco"; è quello stesso che
si
definisce "poliedrico artista ed eclettico operatore culturale,
persegue l'ideale della Nuova Europa(essendo quella appena creata già
vetusta, ragionieristica e antiumanistica) e del Neorinascimento che
si attuerà con l'uomo non più specializzato ma multiforme
indagatore
artistico-informatico; senza rinnegare la sua origine vesuviana egli
esplora comunque le culture altre (inglese, tedesca, francese,
spagnola etc.) attento al passato, al presente, al futuro per
trovarne spunti da amalgamare all'italianità, sempre però
nell'ambito
di una creazione ex novo e assolutamente originale, come
testimoniato
dagli studiosi che ne hanno analizzato l'opera"; è iscritto
alla
"Associazione Europea dei Giudici Scrittori che "ha lo
scopo di
associare i giudici-scrittori d'Europa al fine di diffondere un
messaggio universale di giustizia e arte nel presupposto che ciò
che
è bello è anche buono e giusto. Ergo si può contribuire
all'unione
delle persone, alla crescita dell'umanità e della solidarietà in
nome
di una giustizia intesa non come mera punizione ma come ricerca dei
sistemi creativi per rendere l'uomo retto, mediante l'arte, la
cultura, lo spettacolo, l'informazione, la cooperazione culturale e
sociale"; è "l'ideatore dell'Antiarte e il fondatore
dell'Adramelek
Theater" e se "ricorrendo agli ipertesti e al suo sistema
combinatorio Teseo, Francione ha costruito il cyberromanzo, una
struttura eischeriana capace di contenere qualunque forma presente,
passata, futura; il sistema Teseo unisce scienza informatica ed
esoterismo per derivarne la valenza semiotica dei testi narrati ed
esplicitarla in intrecci uroborici volti a dipanare le trame già
scritte nelle cronache dell'Alaska"; quali valutazioni dia il
Ministro interrogato sul merito della vicenda riportata in premessa;
se non ritenga di ravvisare, nella citata vicenda, gli estremi per
il
promovimento di un'azione disciplinare nei confronti del magistrato
autore del provvedimento sopra riportato.
(4-22319)
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