Sentenza anticopyright
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           MOTIVI DELLA DECISIONE

Mohammed Tizio, colto in possesso di cd sprovvisti di contrassegno SIAE e abusivamente duplicati, è  stato tratto a giudizio, chiamato a rispondere dei reati di cui alla rubrica.

In via preliminare il Giudice, dopo aver accertato che non risultano nelle carte del P. M. atti tendenti a dimostrare che il prevenuto straniero abbia altre forme di sostentamento oltre quella illecita rilevata, invitava le parti a svolgere i loro rilievi, considerando che ricorresse un caso di obbligo di immediata declaratoria di causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.  per aver l'imputato agito in stato di necessità essendo mosso nella sua  azione di venditore di cd contraffatti dalla necessità di salvare se stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla salute e alla vita rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto.

Essendosi opposto il P. M. per la declaratoria de quo e avendo la difesa concordato, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione, rilevando la sussistenza dell'esimente ex art. 54 c. p. sulla base delle seguenti considerazioni.

In via preliminare va notato che la vecchia giurisprudenza secondo cui l'onere della prova incombeva all'imputato risulta superata dal nuovo 111 della Cost. e dal giusto processo instaurando per il quale,  nella paritaria posizione delle parti, è compito del giudice, in un rinnovato spirito del favor rei,  valutare anche d'ufficio già a monte qualunque elemento possa escludere la responsabilità del prevenuto.

Nel merito valga quanto segue.

La consuetudine è una manifestazione della vita sociale che si concreta in un'attività costante ed uniforme dello Stato-comunità(Tesauro). Ad essa può essere attribuita funzione di mezzo d'interpretazione di principi e norme(consuetudine interpretativa) ma anche di fatto idonea a disapplicare la norma scritta(consuetudine abrogativa).

Il nostro ordinamento considera contra legem la consuetudine abrogativa perché contraria al dettato dell'art. 8 delle preleggi che comporta l'applicabilità della consuetudine(usi) solo se richiamata da leggi e  regolamenti.

Nessuna norma, invece, vieta la consuetudine interpretativa che anzi il magistrato penale applica continuamente come nei processi indiziari ad esempio, quando tenda a trarre conclusioni da comportamenti umani logici e regolari individuati in un ambiente con un determinato background socioculturale.

Anche la legge penale va interpreta alla luce del mondo concreto in cui si sviluppa, con tensione dinamica e non statica ad evitare una discrasia tra il dover essere normativo e quello reale. "La dottrina - come leggiamo in Antolisei - è concorde nell'attribuire alla consuetudine la più grande importanza nell'interpretazione della legge, specie nei riguardi dei fatti che sono valutati in diverso modo nei vari ambienti sociali"(F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale - Giuffrè Milano, 1969, p. 51-52, in cui si cita il Codex iuris canonici <ca. 29>: Consuetudo est optima legum interpres). Secondo Antolisei è addirittura da ammettersi la consuetudine integratrice  o praeter legem  che sorga per integrare i precetti della legge qualora essa non si risolva in danno dell'imputato(F. Antolisei, ibid.).

La legge e la giustizia vanno applicate in nome del popolo ad esso spettando la sovranità(art. 1 della Cost.) e il metro di questa sintonia è proprio la rispondenza piena del popolo alle leggi penali emanate dal Parlamento, il quale può andare "controcorrente" quando contraddica lo spirito del comune sentire della popolazione che ad esso ha dato mandato, incorrendo in tal maniera  di fatto nella disapplicazione della norma scritta.

Nel caso di specie la norma repressiva di base, la protezione penalistica - e non meramente civilistica del diritto d'autore - è desueta di fatto per l'abitudine di molte persone di tutti i ceti sociali, che, in diuturnitas, ricorrono all'acquisto di cd per strada o li scaricano da Internet. Anche grossi network come Napster si sono mossi da tempo in senso anticopyright e hanno permesso copie di massa dell'arte musicale. Fenomeno appena sfiorato dalle recenti sentenze degli USA che si sono espresse nel senso di regolamentare la materia della riproduzione di massa, ma con un pagamento ridottissimo in un nuovo mercato dove il guadagno dei produttori è quantificato su "minimi diffusissimi". In linea con questa strategia si è espresso recentemente il Parlamento  europeo con la direttiva  per "la protezione del diritto d'autore nella società dell'informatica" avanzando al più l'ipotesi di un equo compenso per gli autori per la diffusione globale della loro opera.

Il fatto è che la strategia del regalo è uno dei punti centrali nel mondo digitale, tanto che si parla di free economy, economia del gratis appunto, o di gift economy, economia del regalo. "Nell'età dell'accesso si passa da relazioni di proprietà a relazioni di accesso. Quello di proprietà privata è un concetto troppo ingombrante per questa nuova fase storica dominata dall'ipercapitalismo e dal commercio elettronico, nella quale le attività economiche sono talmente rapide che il possesso diventa una realtà ormai superata"(Vedi New economy in http://mediamente.rai.it/biblioteca). 

Anche la New Economy depone, dunque, nel senso dell'arte a diffusione gratuita o a bassissimo prezzo, per rendere effettivo il principio costituzionale dell'arte e la scienza libere(art. 33 della Cost.) e quindi usufruibili da tutti, cosa non assicurata dalle attuali oligarchie produttive d'arte che impongono prezzi alti, contrari  a un'economia umanistica, con economia anzi diseducativa per i giovani spesso privi del denaro necessario per acquistare i loro prodotti preferiti e spinti, quindi, a ricorrere in rete e fuori a forme diffuse di "pirateria" riequilibratrice.

L'azione degli oligopoli produttivi appare quindi in contrasto con l'art. 41 della Cost. secondo cui l'iniziativa economica privata libera "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Solo un'arte a portata di tasca di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani può essere a livello produttivo umanitaria e sociale come richiesto dalla Costituzione, per far sì che davvero tutti possano godere dei prodotti artistici.

In definitiva, se compito dello Stato ex art. 3. 2° co.  della Costituzione è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al libero ed egualitario sviluppo della comunità, risulta la normativa penalistica a favore del copyright tendenzialmente abrogata di fatto ad opera dello stesso popolo per desuetudine, con azione naturale tendente a calmierare le sproporzioni economiche del mercato capitalistico in materia. Tale consuetudine non è quella abrogativa canonica ex lege ma di fatto incide sull'interpretazione della norma penalistica, quanto meno nel senso di far percepire al giudice quanto possa essere ridotta la forza cogente di una norma espressa, imposta ma non accettata dalla maggioranza del consesso sociale. Nel contempo permette di rilevare come ai fini dell'enunciando stato di necessità il fatto del vendere cassette per sopravvivere è più che proporzionato  al pericolo connesso alla lesione del copyright(art. 54 ult. parte co. 1).

L'azione di depenalizzazione strisciante e non legalizzata del fenomeno  trova appiglio de iure condendo nei lavori della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale (istituita con d.m. 10 ottobre 1998) che nel progetto preliminare di riforma del codice penale avanza il principio della necessaria offensività del fatto, e soprattutto, quello della sua irrilevanza penale.

La Commissione ha preso innanzitutto atto del fatto "che il principio di necessaria offensività costituisce ormai connotato pressoché costante dei più recenti progetti riformatori. Esso ha trovato ingresso nello schema di legge-delega Pagliaro, che in uno dei primi articoli, collocato non a caso subito dopo la enunciazione del principio di legalità, invita a "prevedere il principio che la norma sia interpretata in modo da limitare la punibilità ai fatti offensivi del bene giuridico" (art. 4 comma 1). Ed è stato enunciato a tutto campo nel Progetto di revisione della seconda parte della Costituzione, licenziato il 4 novembre 1997 dalla Commissione Bicamerale: "non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività".

La Commissione ritiene che, al di là delle opinioni specifiche di ciascuno sulle modalità di inserimento di tale principio nel codice, le posizioni sopra enunciate esprimano la esigenza insopprimibile di ancorare, anche visivamente, la responsabilità penale alla offesa reale dell'interesse protetto, nel quadro di un diritto penale specificamente finalizzato a proteggere i (più rilevanti) beni giuridici".  

Anche sul campo della concreta offensività la New economy ha dimostrato come addirittura la diffusione gratuita delle opere artistiche acceleri paradossalmente la vendita anche degli altri prodotti smistati nei canali ufficiali, e se ciò vale nello spazio virtuale di Internet deve valere anche nello spazio materiale con vendita massiccia di prodotti-copia che alimentano l'immagine e la vendita dello stesso prodotto smistato in via "legale".

Naturalmente in questa sede la depenalizzazione in re, per mancanza di una reale offesa al copyright(tutelabile al più civilmente ma non penalmente),  non può essere ancora invocata e lo si potrà probabilmente con la riforma del codice penale, ma il dato acquista rilievo di fatto ai fini di stabilire la proporzione dell'azione svolta dai venditori di cd con l'offesa arrecata ai diritti d'autore.

In tema di stato di necessità, a fronte dei dubbi interpretativi suscitati dall'espressione "danno grave alla persona",  ancora la Commissione succitata ci illumina avendo proposto di "chiarire quali beni siano effettivamente "salvabili" (lo schema di legge-delega Pagliaro sembra considerare rilevanti agli effetti della esimente tutti gli interessi personali propri o altrui, siano essi oggetto di pericolo di un danno grave o non grave, attengano alla integrità fisica o a quella morale della persona, compensando tuttavia questo ampliamento con una drastica delimitazione della scriminante sul terreno della proporzione)".

Quanto ai venditori di cd per strada  è fatto notorio che trattasi di soggetti privi di lavoro, in condizioni spesso di schiacciante subordinazione. Notoria non egent probatione, i fatti notori non richiedono prova dal momento che la nozione di fatto de quo rientra nella comune esperienza. Si aggiunga che dalle carte processuali non emergono elementi per dedurre che il prevenuto avesse altre forme di sussistenza e si può, quindi, presumere che la vendita del prevenuto oggi incriminato sia fatta esclusivamente per il proprio sostentamento vitale.

Nel caso di specie è innegabile che il venditore di cd è un extracomunitario che agisce spinto dal bisogno di alimentarsi. Una vecchia giurisprudenza escludeva lo stato di necessità per chi agisca spinto da necessità attinenti all'alimentazione  "poiché la moderna organizzazione sociale, venendo  incontro con diversi mezzi ed istituti agli indigenti, agli inabili al lavoro e  ai bisognosi in genere, elimina per costoro il pericolo di restare privi di quanto occorre  per <omissis> il loro sostentamento quotidiano"(Cass. Sez. III 24 maggio 1961, P. M. c. De Leo, Giust. pen. 1962, II 81, m. 68).

Trattasi di  giurisprudenza riferentesi a un contesto sociale diverso da quello attuale dove l'entrata in massa di extracomunitari rende praticamente impossibile predicare l'esistenza di organizzazioni atte ad accoglierli e a nutrirli in massa. E quindi più che mai si pone il problema di affrontare modi e forme del loro sostentamento, rendendosi necessario ampliare il concetto di stato di bisogno quando vengano da essi commesse infrazioni minime al consesso sociale, soprattutto in materie ai limiti del danno puramente civile, ove questo stesso mai esista. Ciò è tanto più vero ove si pensi che il fondamento della scriminante è stato colto nell'istinto della conservazione, incoercibile nell'uomo(Maggiore, Diritto Penale, Parte generale, 5a ed., Bologna 1951, p. 319).

Tale inquadramento risponde anche  a principi fondamentali garantiti dalla Costituzione come i diritti inviolabili dell'uomo(art. 2 della Cost.), in cui è da ricomprendersi il diritto a nutrirsi,  e il diritto alla salute(art. 32 della Cost.) compromesso naturalmente in chi, non riuscendo a procurarsi un lavoro normale suo malgrado, non abbia i mezzi minimi per il suo sostentamento alimentare. Le norme costituzionali testé citate rendono anche edotti della gravità del danno(attuale e continuato) derivante alla persona dalla mancanza assoluta di mezzi per sostentarsi, altro requisito richiesto dalla giurisprudenza costante(Cass. sez. III, 4 dicembre  1981, n. 10772) per potersi configurare lo stato di necessità da mettere in rapporto col danno in concreto arrecato.

In conclusione, tenendo anche conto che ex art. 4 della Cost.  è compito dello Stato garantire il diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, non c'è fine di lucro illecito "penalmente" in chi venda per strada cd a prezzo ridotto (in linea con la New Economy) al fine di procurarsi da mangiare, con azione accettata e condivisa  dalla maggioranza del consesso sociale.  Quell'azione, formalmente contra legem, è scriminata da uno stato di necessità(art. 54 c.p.) connesso alla sopravvivenza degli extracomunitari entrati nel nostro paese senza alcuna regolamentazione lavorativa, essendo la loro attività di venditori operanti  per sopravvivere assolutamente necessaria per sopravvivere  e proporzionata al pericolo di danno(minimo se non inesistente  visto il numero modesto di cassette contra legem trovate) arrecato ai produttori.

Necessitas non habet legem, quindi. Difetta l'antigiuridicità del comportamento incriminato per mancanza del danno sociale rilevante ai fini penalistici, anche se non si può escludere un risarcimento civilistico alla SIAE ex art. 2045 c.c. da coltivare e realizzare eventualmente in sede civile.

Si ordinerà confisca e distruzione del materiale in sequestro.

 

                          P.Q.M.

 

visto l'art. 129 c.p.p.

assolve  Mohammed Tizio                         dai reati ascrittigli perché i fatti non costituiscono reato per aver agito in stato di necessità ex art. 54 c.p..

Ordina confisca e distruzione del materiale in sequestro.

Così deciso in Roma il 15.2.2001

  IL GIUDICE

GENNARO FRANCIONE

 

 

 

 

 

 

 
http://www.a3f.org/node/291

traduzione in francese della sentenza del giudice

Gennaro Francione

Sentenza giudice g.Francione
Traduction d'une sentence du juge Gennaro Francione
du Tribunal de Rome(15 fevrier 2001)

Le juge Gennaro Francione du Tribunal de Rome a pronon
cé le 15 fevrier 2001 une sentence,qui a absolu 4 immigrès,
venteurs de Cd contrefaits,pour avoir agi à cause de neces
sité(article 54 du Code penal);le dommage social remarqué
par l'adversaire concretement etait inexistant à cause du
peu d'exemplaires vendus et analogiquement avec la diffu
sion anticopyright de la libre et gratuite art(déversement par
(INTERNET).
3 aspects la caractérisent:
le juge doit démontrer le besoin alimentaire et le dommage
provoqué.Le dommage minime est démontré à travers la
maigre vente de CD et la diffusion à travers INTERNET,qui
permit dejà une libre et gratuite art.
Pourquoi n'est pas un crime diffuser de la musique à tra
vers INTERNET,tandis qu'est un crime la vente des CD par
les pauvres immigrès?
Une sentence révolutionnaire prononcé par un homme à
faveur des autres hommes pour une diffusion d'art libre
et humanistique,mais surtout respctueuse des immigrés,
qui ont droit à se nourrir et vivre dans notre Pays,qui se
considére "civilisé".
La règle penale du droit d'auteur "de facto"est evanouie
à cause de l'habitude de nombreuses personnes de cha
que classe d'acheter sur la rue les Cd contrefaits où de
les déverser par INTERNET.Ainsi des gros network,com
me NAPSTER,agissent en termes anticopyright et ont per
mis des grosses quantités de copies de l'art musicale.
Pendant l'âge de l'informatique les relations de proprieté
ont etées substituées par des relations d'entrée.La pro
prieté est une idèe trop encombrante pendant cette perio
de,maîtrisé par l'ipercapitalisme et le commerce eléctroni
que,pendant laquelle les activités èconomiques sont ain
si rapides que la possession est une vieille idée.
Ainsi la New economy concevoit l'art à diffusion gratite où
à bas prix pour rendre concrete la règle consitutionelle de
l'art et les sciences libres(article 33 de la Constitution)et
par consèquent ouvertes à tous.
Les actuelles oligarchies productives d'art imposent des
prix exagerés,contraires à un'économie humanistique.
L'activité des oligarchies est aussi contraire à l'article 41
de la Constitution,selon lequel l'initiative économique li
bre ne peut pas être contraire à l'utilité sociale où gâter la
sureté,la liberté,la dignité humaine.Seulement un'art massi
ve et à bas prix pour les citoyens ,mais surtout pour les jeu
nes,pourra être humanitaire et sociale comme prevu par
la Constitution pour permettre à chacun de jouir de la pro
duction artistique .En concluant,si devoir de l'État ex art 2
de la Constitution,est détourner les obstacles d'ordre éco
nomique et social au libre et égalitaire développement de
la communauté,la règle penale à faveur du copyright est
abrogée "de facto"par la population à travers l'action co
tidienne,qui veut calmierer les disproportions économi
ques du marché capitaliste.
Tel usage fait comprendre au juge comme puisse se ré
duire le valeur forcé d'une règle imposée mais non accep
tée par la majorité de la population.
Contestuellement démontre comme le besoin alimentaire
(stato di necessità)invoquè aux termes de l'article 54 du
Code penal à travers la vente des CD contrefaits pour sur
vivre soit plus que proportionné au dangeur lié à la lésion
du copyright.L'action de depenalisation continue "de jure
condendo"est favorisée par l'action de la Commission mi
nistérielle pour réformer le code penal(instituée avec arrê
té ministèriel 10/10/1998),qui dans le projet de réforme du
code penal evidence la necessaire offense et surtout son
insignifiance penale.
Les marchands de CD sur la rue,est connu,sont des sub
jets sans travail en conditions d'écrasante subordination
(notoria non egent probatione").
Les droits à la nourriture,à la santè,(article 32 de la Consti
tution)sont des droits inviolables de l'homme(art.2 de la
Constitution).
En concluant aux termes de l'art.4 de la Constitution,par
ce qu'est devoir de l'État garantir le droit au travail,n'est
pas un illicit profit vendre des Cd contrfaits sur la rue et
à prix bas pour satisfaire le besoin alimentaire à travers
une idée partagée par la majoritè de la population.
"Necessitas non habet legem".Il n'y a pas contre la loi,par
ce que manque le dommage social considérable aux buts
penalistiques,ainsi si ne pourra pas s'exclure un dédom
magement civilistique à la Societé Italienne des Auteurs et
Éditeurs(S.I.A.E.)aux termes de l'article 2005 du Code civil.

POUR CES MOTIFS(P.Q.M.)

selon l'article 530 du Code de procedure civile absout Moha
med pour les crimes imputés,parce que ne sont pas des cri
mes,pour avoir agi ,aux termes de l'art 54 code penal,pour
satisfaire un besoin alimentaire de survivance(stato di ne
cessità).
Ordonne la confiscation et la déstruction du matériel saisi.

DR.GENNARO FRANCIONE

ASSOCIAZIONE INTERETNICA "3 FEBBRAIO"

ZONA VOMERO-ARENELLA

F.I.P.6/6/2005