Caso Welby
Home Up Articoli Tutela diritti sociali Legittima difesa sociale Scriminante estetica Furto di prosciutti Furto di pigne Contesto esegetico Principio di offensività Occupazione necessitata Pro vu cumpra Giustificato motivo Falciatori di OGM Sentenza Tv Sferica Caso Welby Lavavetri megacriminali? Vaffanculo Scriminanti  civilistiche Ragazzate Adempimento di un dovere Detenzione disumana Forza maggiore Scriminanti culturali Cleptomania Compassione filiale Rifiuto ordine illegittimo Consenso presunta parte offesa Mancanza dolo specifico Diritto di critica militare Minievasione Giurisprudenza recente Diritto alla salute Diritto di alloggio Assolto x tenuità del fatto Cassazione assolve per fame Scriminante fine terapeutico Ignorantia legis excusat Scriminante culturale Scrimninante umanitaria Ludopatia Scriminante sonnambulismo Tenuita' Fatto Scriminante macchiettistica Diritto d'incatenamento Linguaggio equivoco Ad Impossibilia nemo tenetur

 

Si è conclusa con l’assoluzione dall’accusa di ’omicidio del 
consenziente’, da parte del giudice dell’udienza preliminare di 
Roma, la vicenda di Mario Riccio.
Riccio era indagato per "omicidio del consenziente", un reato 
punito col carcere da 6 a 15 anni. Il consenziente in questione 
era Piergiorgio Welby, che moriva la notte tra il 20 e 21 dicembre 
scorsi mentre era in compagnia della moglie, dei familiari, degli 
amici più stretti. Riccio ha assistito Welby interrompendo le 
ventilazione meccanica del paziente dopo averlo sedato.
Con la sentenza è  stato dichiarato in sostanza che Welby aveva il 
diritto di interrompere la ventilazione meccanica e che il medico 
aveva il dovere di assecondare la sua richiesta. 
«Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario», dice la Costituzione. «Welby non può essere obbligato 
a subire ancora una respirazione artificiale che non vuole più», 
ha correttamente inteso il Dottor Riccio. E ha obbedito: a Welby, 
alla Costituzione, alla coscienza.

Il gup nell’ordinare il "non luogo a procedere" ha dichiarato che 
il fatto non costituisce reato ai snsi dell’articolo 41 del 
codice penale sull’adempimento di un dovere.