Pagina
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COMUNE
DI FIRENZE
ORDINANZA
DEL SINDACO
Numero:
2007/00774
Del:
25/08/2007
Esecutiva
da: 25/08/2007
Proponente:
Direzione Corpo Polizia municipale
OGGETTO:
Divieto
di esercizio del mestiere girovago di "lavavetri"
IL
SINDACO
CONSIDERATA
la crescente situazione di degrado venutasi a creare nelle strade
cittadine anche a causa
della
presenza sulla carreggiata di persone che esercitano il mestiere girovago
di cosiddetto "lavavetri";
RITENUTO
che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tali attività, stanno
causando gravi pericoli
intralciando
la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e
costringendo i pedoni a
scendere
dal marciapiede a causa di occupazioni abusive di suolo pubblico composte
da secchi, attrezzi,
ombrelloni,
generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e
altrui;
DATO
ATTO che nell'esercizio delle attività suddette ed in particolare in
quella di "lavavetri" si sono
verificati
molteplici episodi di molestie soprattutto agli incroci semaforizzati e
che ciò configura pericolo di
conflitto
sociale per i numerosi alterchi verificatisi, in particolare nei confronti
delle donne sole;
DATO
ATTO inoltre che in conseguenza all'esercizio delle attività suddette
trova nocumento anche l'igiene
delle
strade a causa della presenza di secchi o altri contenitori e attrezzi
usati per la lavatura dei parabrezza
dei
veicoli, nonché a causa dello sversamento dai medesimi di acqua sporca;
VISTO
l'articolo 119 del Regolamento di Polizia Municipale Del.Pod.28/09/1932 e
successive modifiche e
integrazioni
che assoggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale tutti i
mestieri girovaghi;
CONSIDERATO
che il mestiere di lavavetri, non essendo mai state rilasciate
autorizzazioni, è quindi al
momento
svolto abusivamente ed esercitato con modalità tali da creare una
situazione grave di pericolo per
la
cittadinanza e per la sicurezza, nonchè per l'ordinato svolgimento della
circolazione stradale e l'igiene
pubblica
come sopra specificato;
RITENUTO
che ricorrano pertanto le condizioni per l’assunzione di un
provvedimento contingibile ed
urgente
che vieti il mestiere di lavavetri;
Visto
l’art. 54c.2 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e successive modifiche - Testo
unico delle leggi
sull'ordinamento
degli enti locali;
Visto
l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
ORDINA
1
- Fino al 30 ottobre 2007:
a)
è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere
girovago di "lavavetri" sia sulla
carreggiata
che fuori di essa;
2
- L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1 è punita ai sensi
dell'art.650 C.P. * e con il sequestro
delle
attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività e della merce.
Agli
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti è affidato
il compito di far osservare la
presente
ordinanza.
Firenze,
lì 25/08/2007 Sottoscritta digitalmente da
Assessore
Graziano
Cioni
*
Art. 650 Inosservanza
dei provvedimenti dell'Autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per
ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o
d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.