"Il problema riguarda la possibilità di estendere anche alla
materia contrattualistica le "scriminati" penalistiche e quelle
civilistiche previste dagli artt 2044 e 2055 cc , che però riguardano
ipotesi di responsabilità extracontrattuale e non contrattuale.
Sull'argomento esiste una sola sentenza della Cassazione, molto
risalente nel tempo (Cass. 7-2-1952 n. 287, Foro it. 1952, I,301),
sentenza subito seguita da altra pronuncia (Cass. 21-2-1953 n. 427 e
28-9-1971 n. 2660) che ha fatto marcia indietro, ritenendo che la
scriminate dello stato di necessità possa applicarsi solo alla materia
extracontrattuale.
Nella sentenza emessa dal giudice di Siracusa Dott. ssa Simona Lo
Iacono si riteneva invece applicabile la scriminante dello stato di
necessità anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale.
Il magistrato prendeva le mosse dall'unica ipotesi prevista dal codice
civile a riguardo (l'art. 1448 cc che discilplina la rescissione del
contratto per lesione) e da lì partiva per "forzare a fini
equitativi" ma sempre nel rispetto della legge il sistema, cercando
di agganciare il suo ragionamento il più possibile al dato normativo.
La grande difficoltà in diritto civile è proprio questa. La minore
duttilità della materia, spesso imperniata su ipotesi tipizzate e,
quindi, difficilmente scardinabili da procedimenti analogici. Poichè,
però, esistono alcune "clausole aperte" sulle quali è
possibile far perno e che costituiscono grandi polmoni del sistema, ci si
può sempre appellare ad esse e alla ratio costituzionalistica che
sottendono".