SCRIMINANTI CULTURALI
In punto di fatto, è stato accertato che
il padre ha compiuto nei confronti del minore violenze sessuali,
abusando della sua autorità di padre e delle condizioni delle “condizioni
immaturità del figlio minore”, che si sono tradotti praticamente “nell’abbassamento
dei pantaloni per palpeggiamenti nelle parti intime e per compiere
rapporti orali”.
L’assoluzione intervenuta è fondata
sull’elemento soggettivo del reato. Trattasi di c.d. “reati
culturalmente orientati” causati dall’elevato flusso migratorio che sta
determinando la globalizzazione in questo momento storico il nostro
Paese e che sta inducendo indirettamente la giurisprudenza ad ammettere
una interpretazione elastica delle norme penali che si adatti ai
mutamenti del costume e del sentire sociale in “continuo divenire”.
(vedi altri casi riportati in antiarte/eugius sotto scriminanti
umanistiche)
Nel caso di specie gli atti compiuti sul
minore pur riferendosi alla sfera sessuale erano conformi alla
tradizione propiziatoria della cultura albanese di provenienza
dell’imputato, così come indicato dal Prefetto del paese di provenienza
dell’imputato.
Trattasi di di decisione di una
giurisprudenza avanzata che secondo costituzione (artt. 2,3) tiene conto
delle differenze di cultura per derivarne verdetti giusti. A fronte di
diseguali non si può applicare la legge eguale (vedi neoavanguardie del
diritto)
In generale nel MOV. RIN.GIU si sostiene
il divieto della reformatio in peius più che mai valida in questo
caso con ben due assoluzioni non potendosi rimettere la condanna a una
valutazione diversa sugli stessi fatti, dovendo valere oggettivamente
l’esegesi più favorevole al reo. Di fondo la chiave è che il penale è l’extrema
ratio di tutela dei beni giuridici come spesso più volte dai supremi
consessi e a fronte di più interpretazioni astrattamente valide deve
prevalere quella relazionata al favor rei
http://www.salvisjuribus.it/reati-culturalmente-orientati-luci-ed-ombre-del-multiculturalismo/