MOTIVI DELLA DECISIONE
Mohammed
Tizio e Sempronio Kalì sono stati chiamati a rispondere del
reato di cui alla rubrica, ovvero di furto di pigne nei giardini
dei Caduti della Montagnola.
All'esito
dell'odierno dibattimento, su richiesta assolutoria unanime di P. M.
e difesa, ritiene il Tribunale di dover adottare la seguente
decisione.
L. P.,
istruttore della Polizia Municipale, ha riferito che, su
segnalazione ad hoc, intervenuti i vigili nei giardini di Caduti
della Montagnola videro una persona che chiudeva una scala
estensibile. Un'altra dentro un'auto nelle vicinanze parcheggiata,
riponeva roncola e rampino. L'auto era piena di pigne (3-4
quintali) Gl'imputati erano sporchi di resina. Non c'è servizio del
Comune per la raccolta delle pigne. I due imputati furono
identificati con permesso di soggiorno e patente italiana.
Orbene
sussiste nel caso di specie uno stato di necessità, per avere
gl'imputati agito nelle condizioni ex art. 54 c.p., essendo mossi
nella loro azione di raccoglitori di pigne dalla necessità di
salvare se stessi dal pericolo attuale di un danno grave alla salute
e alla vita rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti
soddisfatto. Nessuna indagine, infatti, è stata fatta sulla presenza
di altre fonti di reddito dei prevenuti, oltre a quella presumibile
della raccolta di pigne.
Nel caso
di specie, d'altro canto, non solo non c'è danno ma paradossale
utilità sociale, svolgendo i prevenuti una funzione che sarebbe
stata compito del comune il quale, colpevolmente, non appalta i
servizi per la raccolta delle pigne in sé pericolose cadendo sulla
gente e sulle macchine, con compromissione dell'incolumità delle
persone e danneggiamento delle cose, con cause frequenti a carico
del comune stesso(così teste L.)
Pertanto,
ricorrendo lo stato di necessità come sopra evidenziato, in
esecuzione paradossale di un'utilità sociale, per gli atti posti in
essere dai prevenuti s'impone l'assoluzione.
P.Q.M.
visto
l'art. 530 c.p.p.
assolve
Mohammed Tizio e Sempronio Kalì dal reato loro ascritto perché il
fatto non costituisce reato per aver agito in stato di necessità ex
art. 54 c.p..
IL GIUDICE
Dott. Gennaro Francione