Occupazione necessitata
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OCCUPAZIONE ABUSIVA DI APPARTAMENTO SCRIMINATA DALLA NECESSITA'

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

       Tizia è  stata tratta a giudizio, chiamata a rispondere del reato  di cui alla rubrica.

      All'esito dell'odierno dibattimento ritiene il Tribunale di dover adottare la seguente decisione.

      Caio, responsabile del  servizio immobili Comune di Pulcheria, ha riferito che fece accertamento sull'appartamento. All'indirizzo corrisponde una ex scuola materna in disuso. Con la diminuzione delle nascite le scuole sono state abbandonate.

      La prevenuta, priva di lavoro, ha riferito che ha occupato l'immobile per necessità. Trattavasi di uno stabile abbandonato, pieno di immondizie. L'ha ripulito per occuparlo con tre figli, aspettandone  un quarto, insieme al marito venditore ambulante. Ha fatto domanda per avere una casa popolare.

      Sempronio, direttore dell'ufficio abitativo del comune di Pulcheria, ha riferito che la signora chiese sanatoria per uso abitativo. Il locale non è utilizzato.

      Orbene la prevenuta va mandata assolta perché mancano prove dell'invasione richiesta dalla norma, ovvero di un'introduzione fatta con mezzi forzanti e  modalità eclatanti nella proprietà altrui, trattandosi anzi di locale colpevolmente lasciato derelitto dalla P. A..

      E' da assolvere la prevenuta, ad abundantiam   a fronte di un suo sicuro stato di necessità(art. 54 c.p.), essendo madre di bambini piccoli e necessitando di un ricovero per loro atto a garantirne la salute, diritto tutelato costituzionalmente(art. 32 della Cost.).

      Pertanto s'impone l'assoluzione.

 

                     P.Q.M.

 

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve Tizia dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

 

               IL GIUDICE  

                    dott. Gennaro Francione

 

Milano, una giovane donna ripudiata dopo la gravidanza
costretta a vivere abusivamente in un appartamento: assolta
Prima benestante, poi squatter
ragazza madre assolta dal giudice



MILANO - Da studentessa benestante a squatter per necessità. E' la storia, a lieto fine, di una giovane milanese di buona famiglia che, rimasta incinta, è stata cacciata di casa dal padre e abbandonata dal compagno. Per sopravvivere, e per far sopravvivere la sua piccola, non ha avuto altra scelta: occupare abusivamente un alloggio popolare. E per questo è finita sotto processo, ma è stata assolta. 

Protagonista della vicenda L.K., denunciata nel maggio del 2002 perché, con la figlioletta nata da qualche giorno, aveva occupato un appartamento dell'Aler (Azienda lombarda per l'edilizia residenziale), in una palazzina all'estrema periferia ovest di Milano. Un gesto al quale la donna, allora ventenne, fu costretta: come ha spiegato in aula a Luisa Ponti, il giudice monocratico della prima sezione penale che l'ha assolta, quando rimase incinta e decise di tenere il bambino, nell'imminenza del parto fu cacciata di casa dal padre e potè contare solo sull'aiuto di amici. 

Così, appena dimessa dall'ospedale, dove aveva dato alla luce la piccola, non avendo un tetto per sé e per la neonata, ed essendo in difficoltà economiche, seguì il consiglio di andare a vivere in modo irregolare in un appartamento "non essendo in grado - è riportato nelle motivazioni della sentenza - sia per la particolare situazione personale sia per la mancanza di un reddito (...) di risolvere altrimenti il problema di una casa dove stare con la figlia appena nata". 

L'unica entrata della giovane madre era, infatti, un sussidio di 516 euro al mese, assegnatole dal Comune dopo la nascita della bimba. Al disagio economico e a quello legato alla condizione di ragazza madre, nel 2004 si aggiunse un altro problema: una grave malattia che colpì la piccola. L.K. non potè fare altro che continuare a occupare abusivamente l'appartamento. E vivere lì, in quella casa, era per lei fondamentale, anche perché le permetteva di arrotondare il magro assegno mensile facendo la baby sitter ad altri bambini, che curava insieme alla sua. 


Grazie a questo piccolo lavoro, l'unico che poteva svolgere viste le condizioni in cui si trovava, la giovane donna riuscì anche a pagare qualcosa all'Aler, non certo i 1300 euro mensili chiesti per l'affitto, ma una somma ben più modesta. Inoltre - si rileva nella sentenza - nonostante la situazione "disperata", a nulla le era servito interpellare, nel momento del massimo bisogno, i servizi sociali per ottenere quantomeno "certezza dell'accoglimento di una domanda urgente" per un alloggio. Domanda per giunta presentata subito dopo il parto. 

In aula, la ragazza madre ha assicurato al giudice che la figlia, che ora sta bene, da settembre andrà all'asilo. Di conseguenza lei potrà lavorare e lasciare la casa occupata abusivamente per tre anni. 

(21 agosto 2005)
http://www.repubblica.it/2005/h/sezioni/cronaca/squatter/squatter/squatter.htm

l

 

DIRITTO ALLA CASA

Il libero mercato ha reso l'accesso ad una casa in affitto praticamente impossibile per molte categorie di cittadini tra cui anziani, famiglie monoreddito, singoli, giovani, lavoratori costretti a trasferimenti,immigrati,ecc. Questo impossibile accesso alla casa, nella situazione attuale, provoca ritardo nel distacco dei giovani dalle famiglie, condiziona il calo demografico del nostro Paese, crea enormi difficoltà ed estrema insicurezza ai giovani nel programmare la propria vita. I vari politici

"Sottuttoio" osservano le nostre città fiorire ogni giorno di nuove baracche, residenze fatiscienti ed improvvisate spesso superaffollate ( ma anch'esse soggette a speculazioni incontrollate ) e lanciano nuove forme del vecchio gioco dello scaricabarile, come se i cittadini non fossero in grado di comprendere il livello della loro impotenza ed incapacità. Retribuite con stipendi da milionari,ovviamente.

Ma...da qualche parte della Costituzione italiana non si dice che l'interesse sociale deve prevalere su quello privato? Per quanto tempo ancora chi non ha casa deve pazientemente attendere l'elemosina di qualche dirigente amministrativo e nel frattempo osservare intorno a sè chi fa bella mostra di ville e palazzi?

Vogliamo qui ricordare che non potrà esserci sviluppo europeo senza adeguati interventi sociali per soddisfare il diritto alla casa delle fasce più deboli della popolazione. Non si potrà costruire la Nuova Europa in mezzo a conflitti sociali come quello che vede protagonisti i senza-casa: il risultato certo, in mancanza di soluzioni, sarebbe l'instabilità e l'illegalità determinate dall'evidente ingiustizia sociale. PRIMA DIAMO LA CASA A COLORO CHE NE HANNO ASSOLUTAMENTE BISOGNO, POI PARLIAMO DELL' EUROPA DELLA CULTURA, INFINE PARLEREMO D'ECONOMIA.

Comitato per la salvaguardia della Cultura Europea

http://italy.indymedia.org/news/2005/09/870873.php

 
Deboli, svantaggiati / senzatetto, poveri
24.03.2006“Il C.D. DIRITTO DI ALLOGGIO QUALE STATO DI NECESSITÀ” - Riccardo MAZZON
Notoriamente, il Codice Penale disciplina una serie di circostanze in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme alla fattispecie incriminatrice e l’ordinamento giuridico: fra queste rientra lo stato di necessità. 

“Lo stato di necessità, quale causa di non punibilità (art. 54 c.p.) deve consistere in forze estranee alla volontà dell'agente che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto penale obiettivo, per sottrarre sè stesso od altri al pericolo di un danno grave alla persona. (Fattispecie in tema di blocco stradale attuato volontariamente per protesta).” (Cassazione penale, sez. I, 30 gennaio 1984, L'Abate e altro) 

Numerose applicazioni della scriminante in oggetto, facendo leva soprattutto sul requisito dell’inevitabilità del pericolo, si riscontrano in materia urbanistica, ove spesso il reato di costruzione abusiva è stato considerato scriminato dall’inevitabilità di sopperire altrimenti a variegate esigenze di sopravvivenza e cura: 
“In tema di operatività dello stato di necessità con riferimento al reato di costruzione abusiva, pur dovendosi ritenere corretta una interpretazione di tale scriminante che si riferisca alla esigenza di un alloggio salubre ed idoneo a garantire condizioni abitative minime essenziali, occorre potere escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore penale, di evitare il danno.” 
(Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2000, n. 12429, Martinelli).

Così, in caso di soccorso del figlio malato e costruzioni in muratura di circa 40 mq: 
“È ravvisabile la scriminante prevista dall'art. 54 c.p. in relazione all'imputazione ex art. 20 lett. b) l. n. 47 del 1985 - ascritta in concorso al padre, committente, e al figlio, proprietario del suolo nell'ipotesi di costruzione eseguita nei limiti strettamente indispensabili al fine di alloggiarvi chi si trovi in condizioni psicofisiche tali da non consentire concretamente altra soluzione compatibile con le sue attuali esigenze di sopravvivenza e cura (nella specie, trattavasi di manufatto in muratura, di circa 40 mq., costruito su terreno del figlio del malato, affinché questi - affetto da meloma multiplo e nell'impossibilità di deambulare autonomamente - vi potesse abitare).” 
(Tribunale Catania, 26 marzo 2003) 

Il c.d. diritto di alloggio è dunque pacificamente considerato rientrare, in particolare dalla giurisprudenza di merito, a pieno titolo nell’oggetto del danno grave alla persona richiesto dall’art. 54c.p., come dimostra la casistica sotto riportata, tratta da “Le Cause di Giustificazione”, Collana Enciclopedia, CEDAM 2006 : 

“Al fine della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, non vi è dubbio che nel danno grave alla persona, vada ricompresa l'impossibilità di vivere dignitosamente in relazione alle proprie condizioni di salute.” 
(Tribunale Catania, 26 marzo 2003, Castorina) 

“ Il bisogno di alloggio, incidendo sullo svolgimento della persona umana in sè ed in rapporto al gruppo familiare, può integrare il pericolo attuale di un danno grave alla persona dell'agente e della sua famiglia, secondo la previsione dell'art. 54 c.p.” 
(Pretura Roma, 22 maggio 1979, Grillo e altro) 

E stato pertanto consentito dalla magistratura di merito, in ossequio all’equiparazione diritto di alloggio-bisogno primario della persona: 

- occupare, in spregio dell’art. 633 c.p. una casa abbandonata rurale: 
“Non è punibile ex art. 633 c.p. il soggetto che, a causa delle miserrime condizioni economiche, abbia occupato temporaneamente una casa abbandonata rurale; ed infatti, ai fini dell'applicazione dell'esimente dello stato di necessità, quanto meno putativo, ex art. 54 e 59 c.p., il danno grave alla persona deve ritenersi non solo come attentato all'integrità fisica della stessa, ma anche come grave danno dei diritti inviolabili della persona umana previsti dalla Costituzione. Pertanto, poiché il diritto di alloggio rappresenta un bisogno primario della persona, ricorrono gli estremi di cui agli art. 54 e 59 c.p. con conseguente non punibilità del soggetto imputato del reato in epigrafe.” 
(Pretura Gallipoli, 16 novembre 1995, Marzo) 

“Il soggetto che, a causa delle miserrime condizioni economiche, abbia occupato temporaneamente una casa abbandonata rurale non è punibile ex art. 81 e 633 c.p. poiché, costituendo il diritto di alloggio un bisogno primario della persona, ricorrono in tal caso gli estremi per l'applicazione dell'esimente dello stato di necessità, quanto meno putativo, ex art. 54 e 59 c.p.” 
(Pretura Lecce, 16 marzo 1995, Marzo) 

- occupare abusivamente un alloggio dopo essersi mosso nel rispetto della legge: 
“L'impossibilità di ottenere una casa implica necessariamente il pericolo attuale di un danno grave alla persona e l'occupazione abusiva di un alloggio può essere ritenuta scriminata dallo stato di necessità allorché tale pericolo, oltre ad esser attuale, non sia causato volontariamente dall'imputato, nel senso che questi abbia occupato l'immobile solo come estrema "ratio", dopo essersi mosso nel rispetto della legge e delle sue procedure.” 
(Pretura Lecce, 30 aprile 1994, Muci) 

- occupare locali privi di certificato di abitabilità da parte di persone gravemente ammalate: 
“Non è punibile l'occupazione di locali senza il certificato di abitabilità da parte di persone gravemente ammalate, costrette a vivere in un container umido.” 
(Pretura Avellino, 9 marzo 1994, Esposito e altro) 

- utilizzare materiale di provenienza furtiva (ex art. 648 c.p) per l’edificazione di una baracca: 
“Il bisogno di migliorare la disumana condizione abitativa cui è costretto il proprio nucleo familiare integra gli estremi dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. e non è dunque punibile per il reato di ricettazione chi, per l'edificazione di una baracca a tale scopo destinata, utilizzi materiale di provenienza furtiva.” 
(Pretura Cagliari, 10 gennaio 1994, Selimovic) 

- forzare la serratura d’ingresso di una scuola pubblica: 
“Ricorre la scriminante dello stato di necessità, ai sensi dell'art. 54 c.p. nel caso di occupazione dei locali di una scuola pubblica, preceduta da forzatura della serratura di ingresso, commessa da chi, in condizioni di estrema indigenza e privo di una qualsiasi dimora, non possa altrimenti provvedere al bisogno abitativo proprio e dei familiari.” 
(Pretura Alghero, 15 aprile 1985) 

- erigere una costruzione abusiva: 
“Poiché in tema di contravvenzioni edilizie l'esimente di cui all'art. 54 c.p. può ricorrere sotto l'aspetto putativo, non è punibile chi ha eretto una costruzione abusiva in stato di necessità erroneamente supposto (nella specie, costituito sia dall'estrema precarietà della precedente abitazione, sita in baracca di legno, sia dalle cattive condizioni di salute della figlia dell'agente, affetta da bronchite cronica).” 
(Pretura Salo', 15 febbraio 1985, Maccabiani) 

- occupare i locali di una scuola pubblica: 
“Ricorre la scriminante dello stato di necessità, ai sensi dell'art. 54 c.p., nella occupazione dei locali di una scuola pubblica commessa da chi, versando in condizioni di estrema indigenza ed essendo privo di una qualsiasi dimora, non possa altrimenti provvedere al bisogno abitativo proprio e dei familiari.” 
(Pretura Alghero, 18 maggio 1984, Silanos) 

- eliminare infiltrazioni d’acqua tramite veranda abusiva: 
“Sussiste lo stato di necessità, e quindi è escluso il reato di cui all'art. 17 lett. a) l. n. 10 del 1977, qualora l'agente abbia realizzato una veranda a vetri su di una terrazza, al solo scopo di eliminare le infiltrazioni d'acqua e rendere abitabile l'ambiente sottostante, prima malsano.” 
(Pretura Pizzo, 19 gennaio 1982, Pittella e altro) 

- occupare palazzine disabitate: 
“È giustificata dallo stato di necessità l'occupazione di palazzine disabitate da parte di persone prive di un'abitazione che potesse garantire loro ed alle famiglie i beni costituzionalmente tutelati della salute, della dignità sociale e di un'esistenza libera e dignitosa, quando risulti che tali soggetti, per le loro condizioni economiche e sociali, non avevano alcuna possibilità di procurarsi attraverso i normali canali del mercato edilizio, una abitazione adeguata ai loro bisogni.” 
(Pretura Roma, 7 marzo 1978, Mura e altro) 

- compiere genericamente reati edilizi: 
“È idonea ad escludere la sussistenza di reati edilizi, facendone venire meno l'antigiuridicità, l'effettiva ricorrenza di un comprovato stato di necessità risultante dall'innegabile esistenza di un pericolo attuale di un danno grave derivante, per mancanza di "alloggio cosiddetto minimo", ad un intero e numeroso nucleo familiare costretto a vivere in indescrivibili, incredibili e disperate condizioni di precarietà abitativa ed igienico-sanitaria.” 
(Pretura Niscemi, 22 novembre 1985, Blanco) 


http://www.personaedanno.it/site/sez_browse1.php?campo1=27&campo2=255&browse_id=3522

 

Ribaltati i verdetti di condanna emessi nei confronti di una donna sola e con figlio a carico
"Non è perseguibile chi agisce sotto l'effetto di un vero stato di indigenza"
Cassazione: "Se si è veramente poveri
occupare case popolari non è reato"

Ferrero e la Bindi: "Il Piano casa nella prossima Finanziaria". La Lega: "Siamo agli espropri proletari"

Secondo la Cassazione, occupare case popolari non sempre è reato
ROMA - Occupare case popolari non sempre è reato, secondo la Cassazione. La casa è un bene primario come la vita o la salute, scrivono i giudici. Quindi non c'è reato se si agisce in uno stato di "reale indigenza". La suprema Corte ha accolto il ricorso di una 38enne romana, sola e con un figlio a carico, condannata dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Roma per il reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell'Iacp.

Scrive il relatore Pietro Zappia: "Rientrano nel concetto di danno grave alla persona non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'articolo 2 della Costituzione", quello che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

La Corte d'appello, "colpevole" di non aver svolto un'indagine sufficiente per verificare lo stato di necessità lamentato dalla donna, dovrà dunque riesaminare il caso.

La donna era stata condannata dal Tribunale della capitale a 600 euro di multa, pena confermata dalla Corte d'appello nel dicembre scorso. Il pronunciamento della Cassazione congela il verdetto e rimanda alla corte di secondo grado il procedimento suggerendo ai giudici d'Appello di verificare, con "una più attenta e penetrante indagine giudiziaria", lo stato di povertà della ricorrente.

Per i giudici della Cassazione, il "diritto all'abitazione" merita di essere annoverato tra i diritti fondamentali della persona. Spiega la Seconda sezione penale di piazza Cavour: "Rientrano nel concetto di danno grave alla persona anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona e l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona".

(26 settembre 2007)
http://www.repubblica.it/2007/09/sezioni/cronaca/cassazione-iacp/cassazione-iacp/cassazione-iacp.html

 

Eppur si muove!

Finalmente alcune tesi di Francione cominciano a seminare  il consenso per una rinnovazione del diritto all'impronta dell’umanesimo!

Scrive compiaciuto un nostro corrispondente S. C. indirizzandosi al giudice:
"...lei che di fatto è un Padre della Nazione, dopo aver difeso la Costituzione con tanto genio e ardimento.
A proposito, mi sembra che il sistema politico se ne sia fatta una ragione, atterrato dall'evidenza di alcuni passaggi logici tracciati nelle sue sentenze".

Eunoè!

(Gigi Trilemma)

 

                Il diritto di abitare

                di

                    Gianfranco Gilardi

 

Si è svolto ieri a Bologna il convegno della Fondazione Carlo Maria
Verardi sul tema “Il diritto di abitare”. Non generica speranza o
aspettativa, che spetta alla discrezionalità dei pubblici poteri stabilire
se e quando soddisfare, ma diritto, con tutto ciò che ne deriva in termini
di impegno per superare gli ostacoli che si oppongono alla sua attuazione e
che costituiscono altrettanti impedimenti alla realizzazione della persona e
della cittadinanza. Il diritto all’abitazione, cui Carlo Verardi dedicò un
parte importante della sua esperienza di studioso e di magistrato (ricordata
dal prof. Giorgio Costantino dell’Università di Roma Tre, e componente del
comitato scientifico della Fondazione, aprendo la sessione del mattino) deve
essere infatti ricompreso tra i diritti fondamentali che la Costituzione –
come ha messo in una delle relazioni introduttive il prof. Andrea Giorgis
dell’Università di Torino - riconosce e protegge fornendo il fondamento per
una tutelabilità diretta anche nei confronti della P.A.

Il disagio abitativo assume dimensioni crescenti. Alle situazioni
estreme dei senza tetto, dei baraccati, dei poveri e degli “ultimi” cui
tutto manca, si va affiancando per una moltitudine di “svantaggiati” un
rischio abitativo sempre più accentuato, in un contesto in cui
disoccupazione e precarietà del lavoro, crescita del costo della vita,
aumento o sproporzione dei canoni d’affitto rispetto alla disponibilità di
reddito, difficoltà di accesso al credito, rendono più acuta l’insicurezza.
Le politiche sociali abitative non possono non farsi carico anche dei nuovi
processi di impoverimento, differenziandosi al loro interno tra politiche
relativamente complesse ed a più lungo periodo, e sistemi di garanzie
destinati ad operare in modo automatico per le situazioni di maggiore
urgenza (prof. Antonio Tosi. Politecnico di Milano).

Gli interventi pubblici nel settore abitativo si sono andati esaurendo
nell’ultimo trentennio, e può affermarsi che oggi – soprattutto per le fasce
sociali più deboli - manca una politica della casa fondata sul diritto di
abitare come criterio di un nuovo welfare (avv. Giovanni Delucca), ed
idonea a contrastare la tendenza di mercato che – spingendo verso
l’acquisto con la suggestione della sostituibilità della rata di mutuo a
quella d’affitto – induce spesso a scelte sbagliate. Sono aumentati, nel
contempo, gli sfratti per morosità, senza che i soggetti sfrattati possano
avvalersi della normativa di tutela prevista con riguardo alla finita
locazione. E mentre gli sviluppi giurisprudenziali in tema di risarcimento
del danno non patrimoniale alla persona consentono di configurare la
risarcibilità degli illeciti incidenti sul diritto di chi abita, una tale
possibilità - con una stridente contraddizione del sistema - non esiste per
coloro che dell’abitazione sono sprovvisti ( Domenico Piombo, consigliere
presso la corte d’appello di Milano ).

E’ sempre più avvertita, allora, l’esigenza di una strategia volta a
combinare risorse finanziarie pubbliche e private, capacità progettuali e di
realizzazione in parte già presenti sul territorio, promozione di nuovi
strumenti che affiancandosi a quelli esistenti valgano a migliorare la
possibilità di risposta al problema della casa, in un quadro integrato di
azione politica, amministrativa ed imprenditoriale, di programmazione
urbanistica e territoriale, di incentivazione e sostegno alle iniziative
locali ed alla cooperazione, di agevolazione nell’accesso al credito
bancario, anche favorendo la nascita e lo sviluppo di nuove forme di
accesso, sottolineate dalla vice presidente della Fondazione prof. Simonetta
Cotterli dell’Università di Modena, la quale – nell’illustrare tra l’altro
la vicenda dei “sub-prime” americani e nel mettere in luce i rischi connessi
all’ indebitamento per l’acquisto della casa ed alla mancanza di un adeguato
sistema di informazioni nell’offerta dei servizi finanziari - ha indicato
alcune possibili soluzioni alternative (microcredito, fondi di garanzia per
agevolare l’acceso delle fideiussioni bancarie ai meno abbienti, fondi
immobiliari di “housing” sociale).

Di tale strategia è parte essenziale la capacità di coniugare politica
abitativa e politica dell’ambiente, sviluppando una nuova cultura
urbananistica/ architettonica incentrata sulla riutilizzazione del patrimonio
edilizio esistente, sul recupero di quartiere monofunzionali, sulla
riqualificazione di alcuni centro storici problematici (prof. Giuseppe
Ciorra, dell’Università di Camerino), sulla necessità – sottolineata in più
di un intervento - di valorizzare la leva della locazione, anche mediante
tecniche di incentivazione fiscale, di lotta all’evasione, di creazione di
“agenzie” per l’affitto (Virginio Merola, assessore all’Urbanistica del
Comune di Bologna).

Soprattutto, e prima ancora, è necessario che il tema del disagio
abitativo - tanto più di fronte alla realtà inarrestabile dei flussi
migratori, destinati a diventare sempre più intensi in tutta l’area europea
anche a causa fattori demografici ben precisi e esigenze altrettanto
pressanti del mercato del lavoro - sia saldamente ancorato ad una più
generale politica della accoglienza e della convivenza, ed assuma come parte
essenziale delle politiche abitative anche le esigenze - essenziali ai fini
dei processi di integrazione - degli immigrati (regolarmente soggiornanti,
occupati, con una famiglia ricongiunta o creata) “alla ricerca della
normalità”, senza ignorare che gli stessi modelli abitativi fanno parte
della costruzione dell’identità personale (dott. ssa Maria Golinelli,
sociologa).

Gli argomenti trattati nelle sessione del mattino, coordinata dai
precisi passaggi di Giorgio Costantino che ha messo in luce, tra l’altro, le
contraddizioni presenti nell’attuale sistema normativo, sono stati ripresi
nella sessione del pomeriggio, cui Maria Acierno - magistrato addetto
all’Ufficio del massimario presso la Corte di cassazione e componente del
Consiglio direttivo della Fondazione - ha assicurato un altrettanto
puntuale ed efficace sviluppo. La situazione dei cittadini immigrati, ancora
ampiamente caratterizzata dal disagio abitativo che si manifesta sotto le
forme della esclusione e della discriminazione, del sovraffollamento, delle
convivenze difficili e della precarietà, è stata sottolineata da Pietro
Pinto (Dossier statistico Immigrazione Caritas/migrantes) , il quale nel suo
intervento - anche tenendo conto che nei prossimi due anni la domanda di
abitazione per una percentuale ricompresa tra il 37% ed il 50% sarà quella
proveniente dagli immigrati - ha richiamato l’urgenza di una politica dei
flussi e dei permessi di soggiorno diversa da quella attuale, che favorisce
l’area della presenza irregolare.

Si deve prendere atto che il diritto di abitare è strettamente connesso
alla disponibilità di reddito, e che la retribuzione lavorativa molto
spesso viene assorbita quasi integralmente dal costo del canone d’affitto o
della rata di mutuo per l’acquisto della casa. Una politica che voglia farsi
carico del problema abitativo, deve dunque realizzare misure di sostegno con
riguardo alle situazioni degli sfrattati per morosità ed agli oneri di
pagamento dei mutui, favorire in via preferenziale il recupero del
patrimonio edilizio esistente ed utilizzare la leva fiscale (Paola Agnello
Modica, segreteria nazionale Ggil), anche se i risparmi occorrenti per avere
una maggior numero di case da affittare possono essere conseguiti non sui
costi di costruzione, difficilmente comprimibili, ma su una maggiore
disponibilità di aree edificabili, come mezzo tra l’altro per rispondere
alle esigenze di quanti, migranti e non, sono alla ricerca di una soluzione
abitativa provvisoria e dignitosa, in attesa di una sistemazione più stabile
(Luciano Cruciani, Associazione nazionale costruttori edili). A fronte della
crescita imprevista di domande, e rispetto ad un futuro che sarà più
difficile per tutti, urgono risposte articolate, assicurando case in affitto
per i più svantaggiati, ma sviluppando nel contempo una cultura improntata a
maggiore socialità, idonea a contrastare il degrado urbano e la formazione
dei quartieri “ghetto” e tale da tradursi in programmi fondati sul
coinvolgimento di forze sociali e imprenditoria (Giuseppe Roma, Censis), di
cui il modello cooperativistico potrà costituire una leva importante anche a
prescindere dalle politiche abitative (Luciano Caffini, Ancab - Lega
cooperative) .

L’emersione del problema abitativo come problema dell’intera area
europea ( anche se in Italia si manifesta con aspetti di particolare
intensità) dovrebbe indurre ad un’azione comune per far sì che il diritto
alla casa venga esplicitamente menzionato nella Costituzione europea,
andando oltre la più blanda previsione assistenziale di cui all’art. 34
della carta dei diritti fondamentali dell’Unione mediante una pluralità di
politiche abitative rapportate alle diverse esigenze, e si traduca in
programmi organici e precisi nella finanziaria (Cesare Ottolini, Alleanza
internazionale degli abitanti).

L’esigenza di una nuova normativa volta a superare la situazione di
intollerabili ritardi nei permessi di soggiorno; la considerazione che
l’Italia è il paese con il più basso patrimonio edilizio dato in affitto, e
che la contrazione della spesa pubblica nel settore edilizio e la scarsa
disponibilità di alloggi pubblici incidono sugli affitti da parte dei
privati; le difficoltà crescenti nel far fronte alle rate di mutuo o ai
canoni d’affitto, sono state ribadite nell’intervento del ministro della
solidarietà sociale Paolo Ferrero, il quale ha sottolineato che un’azione di
recupero degli alloggi pubblici, la costruzione di nuove case su aree
demaniali per creare disponibilità di alloggi a prezzi più bassi di quelli
del mercato, si pongono come indispensabili rimedi di “pronto soccorso”.
Debbono essere incentivati, nel contempo, esperimenti di “social housing”, e
coltivata una strategia di intervento capace di favorire l’utilizzazione del
patrimonio edilizio non affittato, facendo leva sulla maggiorazione dell’ICI
per le case sfitte e su una “secca” detrazione fiscale del canone per chi
affitta. Le periferie urbane vanno riqualificate, rimodulando le città in
modo da evitare che si formino i quartieri dei “castelli” per i ricchi e
quelli dei “ghetti” per i poveri. Se le risorse mancano, si possono e si
debbono praticare politiche nuove nel disegno dei centri urbani. In una
strategia volta a rendere concreto il diritto di abitare, anche la
giurisdizione e le sentenze dei giudici hanno un ruolo importante e possono
costituire uno sprone per lo stesso legislatore.

Giuliana Civinini, magistrato addetto all’Ufficio del Massimario presso
la Corte di Cassazione e componente del consiglio direttivo della
Fondazione, ha concluso i lavori, rilevando che una situazione ”bloccata”
della politica volta a trasformare i cittadini in proprietari non regge più
di fronte all’impatto delle nuove povertà; che l’intervento pubblico da solo
non è sufficiente, occorrendo puntare anche sulla cooperazione tra pubblico
e privato; e che è necessario trovare gli strumenti per trasformare in
realtà concreta il diritto di abitare, non solo mediante una pluralità di
politiche abitative rapportate alle diverse esigenze, ma anche attraverso
un’attenta ed impegnativa elaborazione giurisprudenziale. Le situazioni
estreme non risolte rischiano altrimenti di trasformarsi in problemi di
ordine pubblico.

Il convegno ha costituito una proficuo momento di riflessione su un
tema cruciale della democrazia, di quella realizzata nei fatti e non
soltanto declamata a parole.

Intendiamo rinnovare, a nome della Fondazione Verardi, il
ringraziamento al ministro Ferrero, che è riuscito ad essere presente
nonostante i gravosi impegni di Governo; ai relatori ed interventori che
hanno fornito al dibattito, da una molteplicità di punti di vista, il loro
prezioso contributo di idee, di conoscenze ed esperienze; ai patrocinatori
ed a quanti nella Fondazione si sono impegnati per la realizzazione del
convegno; a tutti coloro che con la loro partecipazione – meno numerosa di
quanto era lecito attendersi, ma non per questo meno significativa e gradita
- hanno voluto testimoniare il ricordo incancellabile di Carlo, l'eredità
preziosa che ci ha lasciato e che continua a produrre una grande ricchezza
ideale e morale.

Gianfranco Gilardi, presidente della Fondazione Carlo Maria Verardi

Giovanni Berti Arnoaldi Veli, direttore della Fondazione Carlo Maria
Verardi
Gianfranco Gilardi
civilnet@yahoogroups.com

 

 
Caro Gilardi,
mentre mi complimento per la potenza del convegno da autentica avanguardia del diritto, ti annuncio che ho riportato il tuo pezzo "Il diritto di abitare" nella pagina http://www.antiarte.it/eugius/occupazione_necessitata.htm
dove si trattano specificamente i risvolti penali dell'
OCCUPAZIONE ABUSIVA DI APPARTAMENTO SCRIMINATA DALLA NECESSITA'.
La tesi è stata sostenuta in primo grado dallo scrivente e poi confermata in linea di principio da una parte della Cassazione( vedi nella stessa pagina: Cassazione: "Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato").
Il discorso è inserito in quello più vasto delle scriminanti umanistiche tendenti a creare una reale eguaglianza tra i cittadini (art. 3 2° co. Cost.) considerando la pena come extrema ratio di tutela dei beni giuridici.
Cordialmente
Gennaro Francione

@@@@@@
Rilievi di altro giurista.

In riferimento all'eco mediatica sulla assoluzione dell'occupazione in base allo stato di necessità, mi permetto 

di suggerire di enfatizzare il profilo relativo alla circostanza che gli immobili occupati erano derelitti, non 

erano destinati alla assegnazione ad alcuno.

E' quanto ho detto anche a Bologna, nel corso del Convegno segnalato sulle liste da GG.
Il profilo mi sembra importante in relazione a due aspetti: in molte parti del nostro sventurato paese, 

la malavita occupa gli alloggi destinati alla assegnazione. Se si prescinde dalle graduatorie, 

si legittima l'appropriazione violenta di organi destinati al trapianto. Nell'uno e nell'altro caso, si alterano 

le graduatorie e si pregiudicano i diritti di altri. Poiché nessuno dei provvedimenti è in questo senso, 

ma questo profilo è taciuto, avverto il rischio di un travisamento delle decisioni.

@@@@@@@@

Da adramelek 

Di fondo capisco l'impostazione ma è di quelle che se accettate non smuovono nulla.
Le scriminanti umanistiche che stiamo elaborando pongono i singoli diseredati in primo piano 

con una denunzia proprio delle procedure che creano "caste" burocratiche preferenziali.
Di fronte allo stato di necessità e all'urgenza spetta al giudice caso per caso sommergere 

quelle prelazioni in nome di chi ha veramente bisogno quanto meno eliminando 

qualunque illiceità penale.

 

Gb: squatter occupano casa Guy Ritchie

15 Febbraio 2011 17:45 ESTERI

(ANSA) - LONDRA - La nuova casa londinese del regista britannico Guy Ritchie, un palazzo da 6 milioni di sterline situato nel cuore del quartiere di Fitzrovia, e' stata occupata da un gruppo di squatter. La banda, detta 'The Really Free School', consta di una dozzina di persone. Ieri pero' gia' circolava su Twitter una richiesta d'aiuto, come dire: piu' siamo e meglio e'. La polizia e' intervenuta ma gli squatter hanno rifiutato di abbandonare l'immobile. In Gran Bretagna non e' illegale occupare le abitazioni.

 

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Esteri/squatter-occupano-casa-Guy-Ritchie/15-02-2011/1-A_000177102.shtml

 

 

Il Giudice Gennaro Francione  è stato il primo in Italia a sostenere invece la teoria della “legittima difesa sociale”.

http://www.laleggepertutti.it/9978_per-dare-un-tetto-alla-figlia-ragazza-madre-occupa-alloggio-popolare-condannata-dalla-cassazione

 

 

Padova. Occupano casa abusivamente: “Disagio sociale”, giudice li lascia andare

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/padova-romeni-occupano-casa-abusivamente-rilasciati-per-disagio-sociale-2025588/

 

L'occupazione legittima è stata a lungo tempo una tradizione nel Regno Unito. Recentemente Cameron ha varato la legge anti occupazione: ora gli squatter sono diventano criminali rompendo una lunga tradizione britannica. Fare squatting, tuttavia, sarà vietato solo nel Galles e in Inghilterra, si potrà continuare a occupare in Scozia e nell’Irlanda del Nord.

Cameron vara la legge anti occupazione: ora gli squatter diventano criminali


http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/18/inghilterra-cameron-vara-legge-anti-occupazione-delle-case-sfitte-ora-squatter-sono/355960/