Cassazione assolve per fame
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DA FACE BOOK
Gennaro Francione

IL GIUDICE DEV'ESSERE IL ROBIN HOOD DEI POVERI (ART. 3 2° CO. COST). IL J'ACCUSE CONTRO IL SISTEMA CHE BUTTA IL CIBO E NON LO DA' AGLI AFFAMATI. Sono parte in causa in questa sentenza rivouzionaria cui manca però la primogenitura. Fui io che 15 anni fa assolsi per fame venditori di cd contraffatti, un ladro di una trance di prosciutto in un supermercato, una donna che con la famiglia aveva occupato abusivamente una scuola elementare abbandonata etc. etc. etc.. Creai così la strategia delle SCRIMINANTI UMANISTICHE (http://www.antiarte.it/eugius/scriminanti_umanistiche.htm) per riequilibrare un diritto che paradossalmente, se uguale per tutti diventa ingiusto, non essendo tutti eguali di fatto nella realtà, arrivando a mettere dentro poveracci e tenendo fuori bancarottieri e supercorrotti. Ho anticipato di soli tre lustri la Cassazione che finalmente si è scossa dal sonno della ragione che condanna alla galera per 4 euro di merce sottratta. Ciò che allora era considerato eretico oggi è normalità di giustizia giusta e umana.

RIP. DA

http://www.studiocataldi.it/articoli/21948-cassazione-chi-ruba-per-fame-non-e-un-ladro.asp

Cassazione: chi ruba per fame non è un ladro

Azzerata la condanna in appello nei confronti di un senza tetto "recidivo" che aveva cercato di portar via formaggio e wurstel da un supermercato

di Marina Crisafi - Due porzioni di formaggio e una confezione di wurstel per un valore di 4 euro. Era questo il misero "bottino" che un uomo, disoccupato, senza soldi né un tetto sulla testa aveva cercato di portar via da un supermercato solo per sfamarsi.

Per i giudici di merito, non c'è dubbio, la condotta, confermata dalla segnalazione di un "cliente" che lo aveva notato mentre si impossessava dei generi alimentari nascondendoli sotto la giacca, è valutabile come furto.

A nulla valgono le drammatiche condizioni dell'uomo, né il fatto che il reato, come sostenuto dal procuratore generale, era solo tentato, visto che lo stesso era stato bloccato dal personale che aveva ottenuto la pronta restituzione dei beni, e che in ogni caso sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. anche se l'imputato era "recidivo".

Gli Ermellini, però, danno ragione al pg.

Con la sentenza n. 18248/2016 (qui sotto allegata), la quinta sezione penale si discosta dalle argomentazioni della corte d'appello e conclude per la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p.

"La condizione dell'imputato e le circostanze in cui è avvenuto l'impossessamento della merce dimostrano che – l'uomo – si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità".

Per cui, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

 

Cassazione, sentenza n. 18248/2016

 

(www.StudioCataldi.it)

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