DA FACE BOOK
IL GIUDICE DEV'ESSERE IL ROBIN HOOD DEI POVERI (ART. 3 2° CO. COST).
IL J'ACCUSE CONTRO IL SISTEMA CHE BUTTA IL CIBO E NON LO DA' AGLI
AFFAMATI. Sono parte in causa in questa sentenza rivouzionaria cui manca
però la primogenitura. Fui io che 15 anni fa assolsi per fame venditori
di cd contraffatti, un ladro di una trance di prosciutto in un
supermercato, una donna che con la famiglia aveva occupato abusivamente
una scuola elementare abbandonata etc. etc. etc.. Creai così la
strategia delle SCRIMINANTI UMANISTICHE (http://www.antiarte.it/eugius/scriminanti_umanistiche.htm)
per riequilibrare un diritto che paradossalmente, se uguale per tutti
diventa ingiusto, non essendo tutti eguali di fatto nella realtà,
arrivando a mettere dentro poveracci e tenendo fuori bancarottieri e
supercorrotti. Ho anticipato di soli tre lustri la Cassazione che
finalmente si è scossa dal sonno della ragione che condanna alla galera
per 4 euro di merce sottratta. Ciò che allora era considerato eretico
oggi è normalità di giustizia giusta e umana.
RIP. DA
http://www.studiocataldi.it/articoli/21948-cassazione-chi-ruba-per-fame-non-e-un-ladro.asp
Cassazione: chi ruba per fame non è un ladro
Azzerata la condanna in appello nei confronti di un senza tetto
"recidivo" che aveva cercato di portar via formaggio e wurstel da un
supermercato
di Marina Crisafi - Due porzioni di formaggio e una confezione di
wurstel per un valore di 4 euro. Era questo il misero "bottino" che un
uomo, disoccupato, senza soldi né un tetto sulla testa aveva cercato di
portar via da un supermercato solo per sfamarsi.
Per i giudici di merito, non c'è dubbio, la condotta, confermata
dalla segnalazione di un "cliente" che lo aveva notato mentre si
impossessava dei generi alimentari nascondendoli sotto la giacca, è
valutabile come furto.
A nulla valgono le drammatiche condizioni dell'uomo, né il fatto che
il reato, come sostenuto dal procuratore generale, era solo tentato,
visto che lo stesso era stato bloccato dal personale che aveva ottenuto
la pronta restituzione dei beni, e che in ogni caso sussistevano i
presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. anche se
l'imputato era "recidivo".
Gli Ermellini, però, danno ragione al pg.
Con la sentenza n. 18248/2016 (qui sotto allegata), la quinta sezione
penale si discosta dalle argomentazioni della corte d'appello e conclude
per la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p.
"La condizione dell'imputato e le circostanze in cui è avvenuto l'impossessamento
della merce dimostrano che – l'uomo – si impossessò di quel poco cibo
per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di
alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità".
Per cui, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Cassazione, sentenza n. 18248/2016
(www.StudioCataldi.it)
@@@@ò