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Il principio di offensività afferma che non vi può essere
reato
senza un offesa ad un bene
giuridico, cioè ad una situazione di fatto o giuridica, protetta
dall'ordinamento,
modificabile oppure offendibile per effetto di un comportamento umano.
L’oggetto
del principio di offensività [modifica]
Il giudizio su cosa sia "bene tutelato" dal principio di
offensività va condotto attraverso il filtro della carta fondamentale.
Tale filtro comporta che i beni protetti siano i c.d. beni costituzionalmente
orientati, ovvero:
| i beni costituzionalmente rilevanti, ma altresì |
| i beni costituzionalmente non incompatibili. |
Saranno quindi limitabili i beni
costituzionali mezzo e non i beni
fine, così da favorire la piena conservazione, dignità, sviluppo
della persona umana.
Con i conseguenti limiti e direttrici di interpretazione e sviluppo:
| divieto di criminalizzazione
derivanti da principi costituzionali generali, |
| divieto di limitare i diritti costituzionali di libertà, |
| divieto di obblighi costituzionali di criminalizzazione. |
Sul piano della meritevolezza
dei beni tutelabili e dei limiti che essa comporta nel reperimento del
bene giuridico è dato di ravvisare la sicura meritevolezza dei beni
costituzionalmente rilevanti, al cui interno devono distinguersi, in
base al grado di meritevolezza i beni
di rango primario dai beni
di rango secondario.
Sul piano della sussidiarietà e del bilanciamento delle tutele, il
bene tutelato deve rispettare i principi della necessarietà
della tutela penale (nel caso di beni giuridici per i quali la tutela
extrapenale non è sufficiente), dandosi quindi per impossibile il
trattamento irrogato con sanzione penale amministrativa.
Funzioni e finalità del principio di
offensività [modifica]
Tale principio introduce una ulteriore delimitazione del reato e
consente di punire soltanto i fatti che ledano o pongano in pericolo
l'integrità di un bene
giuridico.
Esso è complementare al principio di materialità
e integrato assieme a questo nel principio di tipicità.
Il progressivo sviluppo di questa categoria corre di pari passo con
l'evoluzione del concetto di evento
in senso giuridico (contrapposto all'evento in senso naturalistico).
Il
ragionamento segue questa direzione: è evento in senso giuridico
l'effetto giuridico di danno o pericolo della condotta;
a questo punto, qualora manchi un' effettiva offesa (quand'anche
potenziale) risultante dalla condotta, non vi è comportamento punibile.
Il fondamento del principio di offensività
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Il problema cardine del principio in argomento è il problema del suo
fondamento. Nessuna norma, di rango costituzionale o ordinario, fa
riferimento specifico al concetto di offesa necessaria, come canone di
criminalizzazione ovvero di interpretazione. Pare realistico però che
dal senso complessivo delle disposizioni costituzionali fonti di diritto
penale si possa ricavare una direttrice di politica
criminale.
Sul piano più strettamente interpretativo, l'esistenza del principio
detto, nel nostro ordinamento si ricaverebbe, sul piano costituzionale,
dall'art. 13 Cost., che parla di interesse
da salvaguardare attraverso il sacrificio della libertà personale,
dall'articolo 25, 2° e 3° comma, dall'art.27/3 Cost. che vieterebbe la
strumentalizzazione della persona e i trattamenti contrari alla
rieducazione (percezione personale ovvero sociale di un'offesa).Chi
sostiene il principio di offensività a livello costituzionale ritiene
che esso sia variamente desumibile anche dal sistema delle regole
suindicate.
Come è agevole ricavare, si tratta di assunti deboli ove non
discutibili. L'esistenza del principio di offensività (o necessaria
lesività), comunque, sebbene avversata da parte della dottrina,
nonostante alcune sempre più esplicite pronunce della Corte
Costituzionale nel senso della sua valenza anche a livello
costituzionale (vedi in particolare le sentenze n. 263/2000 e 354/2002).
Fondamento codicistico [modifica]
A livello di legge ordinaria, invece, gli assertori del principio in
esame sostengono che il codice
penale lo preveda esplicitamente nella sua parte generale, laddove
afferma:"La punibilità è [...] esclusa quando [...] è
impossibile l'evento dannoso o pericoloso", art. 49 c.p.
(evento, beninteso, in senso giuridico).
Profili interpretativi e applicativi
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Data la funzione garantista del principio, l'applicazione pratica del
principio in argomento passa attraverso la necessaria distinzione di due
aspetti:
| la individuazione dell'"oggetto giuridico" del reato: il
bene preesistente alla norma ed assunto ad elemento costitutivo
della fattispecie. Talune fattispecie (es. reati - scopo) non
prevedono un oggetto giuridico. In tali casi, il principio di
offensività risulta inapplicabile perché prevale ad esso il
principio di tipicità della fattispecie predisposta dal
legislatore. |
| lo scopo della norma, sempre presente ed immanente alla previsione
penale. |
In tal modo si evitano i rischi di confusione fra bene e scopo e
quindi si evita l'applicazione del concetto di offensività a
fattispecie che ne sono prive, la cui esistenza va spiegata nell'ottica
dela funzione generalpreventiva del diritto penale.
D'altro canto l'affermazione dell'esistenza del principio di
offensività evita derive verso la volatilizzazione del bene
giuridico, che va invece recuperato sempre attraverso un'interpretazione
orientata ai valori costituzionali che consentono:
| la criminalizzazione di precise oggettività giuridiche |
| la depenalizzazione di reati non facilmente conciliabili con altri
valori costituzionali |
| la criminalizzazione di tipologie emergenti di aggressioni a beni
significativi |
| la fondamentale proporzionalità della specie e della quantità
della pena |
| la qualificazione di reato come delitto o contravvenzione. |
Profili critici [modifica]
Dal punto di vista del diritto positivo, quindi, per aversi
incriminazione e condanna dovrebbe essere necessario un quid pluris
rispetto alla fattispecie
tipica, l'offesa, appunto.
Secondo parte della dottrina, in questo modo, si introdurrebbe nel
fatto di reato un elemento estraneo alla fattispecie, ulteriore rispetto
ad essa, frustrando, in qualche modo, il principio di legalità.
La obiezione però non coglie nel segno, essendo il principio di
offensività servente ad un concetto di giustizia sostanziale, ma nel
quadro di un'ordinamento che accoglie il principio di legalità formale.
Sicché il principio di offensività ha una funzione di garanzia
ulteriore, prevedendo che non possa esservi pena senza "iniuria".
In altre parole, la mancanza di offesa al bene giuridico non costituisce
reato, nonostante la fattispecie materiale sia integrata.
Sicché per esservi reato, l'offesa quale elemento del fatto tipico,
deve pervadere la materialità della condotta, risolvendosi in un'azione
perlomeno non inidonea (secondo il disposto dell'art.49 c.p.), a
porre in pericolo il bene tutelato.
Quale principio di eminente estrazione sostanziale, il principio di
offensività viene sostenuto da taluno affermando che conserverebbe
valore come imperativo per il legislatore futuro (od eventualmente per
la Corte
costituzionale in sede di giudizio di legittimità), cosicché
si dovrebbe tendere a una costruzione di un diritto
penale basato sulla esclusiva offesa (o su un pericolo palpabile di
essa) dei beni giuridici rilevanti.
Naturalmente, il catalogo di beni sarebbe suscettibile di variazioni
a seconda del sistema degli assetti sociali presenti nello stato,
conformemente alla diversa impostazione sostanzialistica di
quest'orientamento.
Le tendenze sostanzialistiche emergono in contesti
socio-economico-culturali di sviluppo concitato, nei quali difficilmente
le impostazioni formalistiche riescono a contenere le istanze
disomogenee del tessuto sociale. Sicché, ai tradizionali beni
individuali e collettivi vengono ad affiancarsi situazioni che tutelano
nuove entità giuridiche emerse dalle mutazioni sociali createsi con
l'innovazione tecnologica e soprattutto con il crescente sviluppo
economico.