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Trattasi di scriminante umanistica tendente ad adeguare una norma al caso concreto

 

SCRIMINANTE UMANISTICA

LA CASSAZIONE SU L'ALCOLTEST: L'ESITO DELL'ETILOMETRO NON BASTA PER CONDANNARE

La positività all'alcoltest non è requisito sufficiente per la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall'art. 186 cds. Lo hanno stabilito i giudici della 4A sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35825 del 30 settembre 2021. La corte ha ritenuto che il comportamento del conducente si deve ritenere non punibile se: a) il valore supera di poco il limite massimo consentito dalla legge; b) si tratta di un soggetto incensurato non aduso all'assunzione di sostanze alcoliche; c) si tratta di una condotta occasionale e circoscritta accompagnata da spirito di collaborazione e dalla persistente capacità di autodeterminazione. In tale caso ricorrono infatti i presupposti per riconoscere la modestia del fatto reato, avuto riguardo, in particolare alle modalità della condotta e alla gravità del pericolo, requisiti espressamente richiamati dalla disciplina introdotta con l'art. 131-bis codice penale, nonché ai profili di antidoverosità della condotta, pure valorizzati dall'art.133 codice penale in relazione al grado della colpa.