Trattasi di scriminante umanistica
tendente ad adeguare una norma al caso concreto
SCRIMINANTE UMANISTICA
LA CASSAZIONE SU
L'ALCOLTEST: L'ESITO DELL'ETILOMETRO NON BASTA PER CONDANNARE
La positività all'alcoltest non è
requisito sufficiente per la condanna per il reato di guida in stato di
ebbrezza previsto dall'art. 186 cds. Lo hanno stabilito i giudici della
4A sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35825 del
30 settembre 2021. La corte ha ritenuto che il comportamento del
conducente si deve ritenere non punibile se: a) il valore supera di poco
il limite massimo consentito dalla legge; b) si tratta di un soggetto
incensurato non aduso all'assunzione di sostanze alcoliche; c) si tratta
di una condotta occasionale e circoscritta accompagnata da spirito di
collaborazione e dalla persistente capacità di autodeterminazione. In
tale caso ricorrono infatti i presupposti per riconoscere la modestia
del fatto reato, avuto riguardo, in particolare alle modalità della
condotta e alla gravità del pericolo, requisiti espressamente richiamati
dalla disciplina introdotta con l'art. 131-bis codice penale, nonché ai
profili di antidoverosità della condotta, pure valorizzati dall'art.133
codice penale in relazione al grado della colpa.