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Documento redatto dal "gruppo civile" al XIV
Congresso di Magistratura Democratica.
XIV Congresso Nazionale di Magistratura Democratica
Documento sulla giustizia civile
1. Il processo riformatore avviato negli anni '90 e il successivo
disimpegno sul piano politico
Il processo riformatore avviato agli inizi degli anni '90 per restituire
capacità di funzionamento alla giustizia civile, e portato avanti con
l'attuazione della novella sul processo civile e della legge sul giudice
di pace, l'introduzione dei g.o.a. per la definizione degli arretrati, e
l'unificazione degli uffici giudiziari di primo grado, aveva cominciato a
produrre i primi effetti, per quanto, essenzialmente, solo nei giudizi di
primo grado ed in modo disomogeneo sul territorio nazionale. Ma a quei
primi interventi, che si ponevano come semplici tasselli di ciò che
avrebbe dovuto costituire un più ampio, coerente ed organico disegno
riformatore, non ha fatto seguito il sostegno indispensabile affinché
potessero prodursi risultati diffusi e duraturi.
Il Ministro, cui competono l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia, ha dichiarato che non intende iniettare nuove
risorse in un sistema che non funziona, e che ogni intervento sul piano
organizzativo è stato accantonato fino a quando non sarà attuato un
nuovo equilibrio tra politica e magistratura e non verrà realizzata una
complessiva riforma dell'ordinamento giudiziario. Conseguentemente:
- i fondi destinati alla giustizia hanno subito un taglio del 10%, e si
registra un regresso significativo nelle stesse disponibilità di cassa
degli uffici giudiziari, in molti dei quali scarseggiano perfino la carta
ed i ricambi per i personal computer o la benzina per le autovetture;
- la prospettiva di revisione delle circoscrizioni giudiziarie è stata
abbandonata;
- non si sa quando verranno attuati il riassetto organico della
magistratura onoraria e la redistribuzione sul territorio;
- ben due dei tre concorsi previsti dalla legge n. 48 del 2001 per
l'aumento dell'organico della magistratura sono stati differiti ancora di
un anno, nonostante le quotidiane disfunzioni della giustizia ed i rinvii
e ritardi che continua a subire la trattazione dei processi, anche nei
settori più delicati della giurisdizione come quelli relativi alle
controversie di lavoro;
- non si pone rimedio alle rilevanti carenze di organico del personale
amministrativo, né vengono attuate le già deliberate misure di
riqualificazione del personale, che avrebbe dato la possibilità di
introdurre almeno parzialmente l'ufficio del giudice;
- nulla si fa per affrontare la drammatica situazione delle notificazioni,
causata dalla scopertura di organico del personale giudiziario e da
modifiche normative che hanno accresciuto enormemente le formalità
processuali;
- manca ogni concreta assicurazione in ordine allo sviluppo ed al
completamento di numerosi progetti informatici per i quali sono state già
spese somme consistenti.
2. Gli attacchi ai giudici e i tentativi di ridimensionamento della
giurisdizione ordinaria.
Si assiste nel contempo ad una escalation la quale - attraverso ripetuti e
sistematici attacchi ai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni;
l'introduzione di leggi sostanziali e norme processuali di manifesto
privilegio; lo scavalcamento, reso possibile dalla legge, del principio
del giudice naturale; il pretesto delle posizioni culturali e delle
appartenenze ideali dei magistrati come strumento per screditarli e farli
apparire inaffidabili nell'esercizio delle loro funzioni; la più generale
curvatura restauratrice insita nel progetto di riforma dell'ordinamento
giudiziario - converge verso il ripristino del giudice "bocca della
legge" che veniva definito impolitico sol perché prono e ossequiente
al potere politico dominante, un giudice che stava al di sotto della
Costituzione in quanto obbediva alla legge anche quando la legge era in
contrasto con la Costituzione.
L'emarginazione progressiva della giurisdizione si inserisce in un
contesto che vede crescere povertà e disuguaglianze ed appannarsi
fondamentali garanzie dello Stato sociale e della dignità della persona.
Da un lato al processo del lavoro si tende a sostituire una giustizia
arbitrale "disancorata dal dovere di applicare le norme inderogabili
e lontana dai modelli alternativi di risoluzione delle controversie tipici
della materia lavoristica"; dall'altro lato le funzioni di giustizia
vengono rimodellate con sempre più estesa sottrazione al giudice
ordinario di controversie relative ad interessi di precisa rilevanza
costituzionale, con relativa attribuzione al giudice amministrativo della
giurisdizione sui diritti in settori vitali dell'economia e dei beni di
primaria importanza per la collettività (.. ). Un ritorno all'indietro
rispetto all'evoluzione organizzativa dello Stato che, sulla spinta di
istanze più marcatamente democratiche insite nella Costituzione
repubblicana, aveva finito con mettere in crisi la concezione autoritativa
su cui era stato tradizionalmente fondato il rapporto tra P.A. e
cittadino, facendo emergere come corollario l'esigenza di un controllo
giurisdizionale non più limitato al solo profilo della legittimità degli
atti della P.A., ma esteso all'esercizio della stessa funzione
amministrativa.
3. Le riforme che servono alla giustizia.
Denunciare i rischi di "una giustizia "a due velocità" che
scarica l'inefficienza del servizio su chi è meno in grado di sopportarne
i costi ed ritardi", ed il pericolo di un mercato che "pretende
un giudice diverso o minaccia di fare senza giudici" (sono parole di
Carlo Verardi), significa ribadire la necessità del buon funzionamento
della giustizia civile, e quindi ribadire che occorre:
a) assicurare strutture e mezzi adeguati;
- colmare i ritardi nell'attuazione della legge sull'aumento dell'organico
in magistratura;
- provvedere alla rapida copertura delle vacanze degli organici del
personale amministrativo e degli ufficiali giudiziari, alla costituzione
dell'ufficio del giudice ed alla riorganizzazione territoriale degli
uffici secondo criteri dei efficienza e di funzionalità;
- dare seguito concreto al sistema di monitoraggio dei flussi giudiziari
elaborato dalla commissione "paritetica" CSM/Ministero nella
prospettiva di avviare una conoscenza veridica e completa del lavoro
giudiziario e della situazione dei diversi uffici quale premessa per una
migliore organizzazione ed una più efficace gestione delle risorse, la
cui sperimentazione si è arenata senza che si conoscano le misteriose
"resistenze esterne" cui il Ministro continua a fare accenno.
Anche l'estesa utilizzazione di tecnologie all'interno di progetti
organizzativi che tengano conto di tutte le componenti del servizio, e
l'impiego moderno ed efficace delle risorse umane, adeguatamente formate e
responsabilizzate, concorrono a realizzare il miglioramento del servizio
nell'ottica degli artt. 97 e 111 della Costituzione.
b) Per migliorare il funzionamento della giustizia civile servono anche
appropriate modifiche della disciplina processuale.
Il fatto che nella giustizia civile si fosse manifestata un'inversione di
tendenza con la diminuzione degli arretrati nei tribunali, era in parte
dovuto anche all'applicazione consapevole delle norme del processo ed al
responsabile esercizio dei poteri direttivi da parte del giudice, favoriti
anche dall'opera di chiarificazione della dottrina e della giurisprudenza
e dall'intensa attività di formazione professionale portata avanti dal
Consiglio superiore della magistratura. Non mancavano e non mancano prassi
disapplicative, con il vuoto succedersi delle udienze iniziali. Il
rimedio, però, non può consistere nella resa a queste prassi, ma deve
essere ricercato sul terreno dell'organizzazione, dell'esercizio delle
funzioni attribuite ai presidenti di sezione dall'art. 47 quater ord. giud.,
delle valutazioni di professionalità., salva una razionalizzazione del
rito capace di evitare il vuoto succedersi delle udienze senza perdere i
benefici della collaborazione tra giudice, parti e difensori nella fase
preparatoria della causa, una collaborazione che aiuta a comprendere
meglio le posizioni sostanziali dedotte nella lite, a farle emergere o a
precisarle, a favorire anche approdi conciliativi e di superamento del
conflitto.
Non va in questa direzione la proposta di riforma del processo civile
(divenuta già legge nel campo del diritto societario e nelle altre
materie indicate dal d.lgs. n. 5/2003), per la quale è ridimensionato,
con il rischio di ridursi a mera formalità burocratica, il ruolo del
giudice nell'attività di determinazione del thema decidendum e del thema
probandum.
Il meccanismo previsto per attuare questo radicale mutamento - con una
riforma che rimetta alle sole parti ed ai difensori le attività di
trattazione e di raccolta del materiale istruttorio con intervento del
giudice solo per la decisione finale e per la risoluzione di eventuali
incidenti o contrasti - non appare idoneo a realizzare l'uguaglianza
sostanziale e a riportare efficienza nella giustizia civile; si pone anche
in contrasto con tendenze dei modelli anglosassoni, che hanno recentemente
valorizzato il ruolo del giudice di direzione del processo, a fini sia di
efficienza che garanzia di parità delle parti.
c) Alla maggiore funzionalità della giustizia civile giovano poi
sicuramente la semplificazione delle forme processuali (purché la
semplificazione non si risolva in sacrificio di necessarie garanzie; la
possibilità di notificazioni e comunicazioni a mezzo fax e posta
elettronica; l'allentamento del rapporto di strumentalità necessaria tra
misura cautelare "ante causam" e giudizio di merito;
l'introduzione di un procedimento semplificato di condanna a cognizione
sommaria sul modello del referé francese; la previsione - quali aspetti
di una più generalizzata esigenza di riforma del processo esecutivo - di
forme di esecuzione processuale indiretta, di misure coercitive, di
strumenti di ricerca di beni mobili da pignorare. Anche il completamento
della informatizzazione degli uffici e la realizzazione del processo
telematico, cui sono legati un profondo rinnovamento nel modo di porsi dei
diversi operatori professionali con l'organizzazione del proprio lavoro,
giova ad un salto di qualità sul terreno della cultura organizzativa,
della resa professionale e della stessa qualità della giurisdizione.
d) I principi del "giusto" processo e della sua ragionevole
durata - oltre che l'art. 245 del d. lgs, n, 51/1998 - impongono poi di
rimodellare compiti e funzioni della magistratura onoraria nel quadro
della cornice costituzionale di riferimento e nel senso della funzionalità
complessiva del servizio giudiziario, di riorganizzare la distribuzione
sul territorio degli uffici del giudice di pace, di affrontare senza più
indugi il problema dell'indipendenza anche interna dei magistrati onorari
rendendo tra l'altro trasparente e verificabile l'esercizio delle funzioni
dei coordinatori dei giudici di pace e facendo in modo che la formazione
costituisca anche per la magistratura onoraria il principale veicolo di
indipendenza.
e) Il "giusto" processo e la sua ragionevole durata si ottengono
infine con misure dirette a realizzare un tramite effettivo di tutela per
tutti, abbienti e meno abbienti (e misura adeguata di assistenza ai non
abbienti non può considerarsi la riforma sul patrocinio a spese dello
Stato, recentemente entrata in vigore); facendo crescere accanto e intorno
al processo una fitta rete di strumenti capaci di favorire il superamento
e la composizione dei conflitti senza necessità di ricorrere al giudice;
facendo in modo che ogni giurisdizione si caratterizzi per omogeneità di
garanzie sotto il profilo della terzietà ed indipendenza del giudice, e
di regole processuali capaci di assicurare la pienezza del contraddittorio
e l'effettività della risposta di giustizia.
4.Le responsabilità ed i doveri dell'autogoverno.
La maggiore efficienza della giustizia civile è un obiettivo che può
essere raggiunto solo se ciascuna istituzione, nell'ambito delle
rispettive competenze e nello spirito della leale e fattiva cooperazione,
sia seriamente impegnata a perseguirla
Il buon andamento della giustizia civile non richiede soltanto buone
leggi, mezzi adeguati e servizi efficienti. Esso investe direttamente
anche i compiti dell'autogoverno e postula tra l'altro un forte
rinnovamento di cultura organizzativa, poiché è anche lì, sul terreno
dell'organizzazione, che si riscontrano non di rado insufficienze,
inerzie, disimpegni, a volte così gravi e intollerabili che ancora oggi
esistono uffici giudiziari in cui la riforma sul giudice unico sembra
essere una realtà estranea e lontana.
La vita di interi uffici si svolge a volte al di fuori di chiari e
comprensibili programmi organizzativi, senza alcuna verifica in ordine
all'andamento del servizio, nella mancanza di qualunque momento di
confronto per ricercare le soluzioni più adeguate alle sue necessità, e
con rinuncia non solo a stimolare momenti di studio, di approfondimento,
di dibattito giurisprudenziale, ma anche all'esercizio delle forme più
elementari del potere-dovere di vigilanza.
Organizzare gli uffici, oggi, vuol dire anzitutto darsi carico della
durata e dei tempi di accesso al processo. In qualsiasi situazione, per
quanto disastrata, è possibile individuare almeno qualche procedimento
cui assicurare la ragionevolezza (se non della durata dell'intero
processo) almeno del tempo di primo accesso del cittadino al suo giudice.
In qualsiasi deserto è, infatti, possibile coltivare alcune oasi che
restituiscano al cittadino il senso concreto della giurisdizione come
oggetto di esperienza.
Essere indipendenti non significa comportarsi come se del modo in cui
organizza e si fa il proprio lavoro non si dovesse rendere conto a
nessuno. Verso la sciatteria e il disimpegno non si può avere alcuna
indulgenza, perché è anche da lì che nascono i disagi e i disservizi
per gli utenti, oltre al discredito dell'istituzione giudiziaria ed al suo
allontanamento dalla coscienza collettiva.
Non dobbiamo stancarci di ripetere che il buon funzionamento della
giustizia postula anche criteri di rigorosa selezione nella nomina dei
dirigenti degli uffici e nel conferimento degli incarichi semidirettivi,
implica capacità di intervento contro ogni forma di abuso, di
inettitudine o di inerzia; annovera tra le sue condizioni un sistema di
verifiche periodiche ed effettive della professionalità. Come annovera la
capacità di saper riconoscere le prassi virtuose e i modelli positivi, di
incentivarle e favorirne la diffusione.
5. I compiti della magistratura ed il ruolo della giurisdizione.
La costruzione di una nuova idea di cittadinanza, che "assuma come
premessa necessaria la saldatura tra il riconoscimento dei diritti umani
universali - civili, politici e sociali - a tutti gli essere umani e la
consapevolezza della dimensione ormai pluriculturale delle società
democratiche", rimanda ad un processo assai complesso, di cui sono
parte integrante i comportamenti e le politiche degli Stati nazionali, il
futuro della Carta europea dei diritti e la direzione in cui si evolverà
il processo di costituzionalizzazione in atto, ma a cui concorrono
necessariamente anche le giurisdizioni dei diversi paesi, l'opera
dell'avvocatura nel farsi tramite di promozione e affermazione di diritti,
il ruolo del mondo accademico e della cultura giuridica complessivamente
intesa.
Se la giurisprudenza sarà chiamata ad essere, sempre più spesso, il
campo di un grande confronto civile e democratico, un argine agli arbitrî
ed alle logiche conformatrici del mercato, un tramite di adeguamento delle
legislazioni nazionali ai principi di un nuovo costituzionalismo fondato
sui diritti universali e sulla solidarietà tra persone, ognuno deve saper
ritrovare il senso e l'utilità della propria funzione, sentendosi
partecipe del processo di costruzione che raccoglie questa spinta
universale. Una partecipazione che non si risolve nella fredda o distratta
applicazione di tecniche giuridiche, ma è opera di attenta e paziente
comprensione dei beni materiali e dei valori sostanziali in gioco e,
proprio per questo, non può maturare nel distacco, nell'isolamento o
nell'atarassia, ma richiede confronto continuo, sensibilità culturale,
capacità di ascolto. Di qui, tra l'altro, il ruolo strategico della
formazione professionale e l'insostituibile funzione degli Osservatori
sulla giustizia civile, che nella pratica del dialogo e del confronto
hanno saputo dare espressione concreta alla comune cultura della
giurisdizione accomunando magistrati, avvocati, docenti universitari e
personale giudiziario, al di fuori di ogni logica di appartenenza, nella
consapevolezza che la risposta alle difficoltà di funzionamento della
giustizia civile deve essere cercata riaffermando, nei diversi ruoli, la
fedeltà ai valori ed ai principi della Costituzione e, in particolare, a
quello dell'art. 3, co. 2° ed al principio del giusto processo, come
strumento di inveramento e di garanzia dei diritti e delle libertà.
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