MEMORANDUM
Oggetto:
Decreto legislativo 386/98+ decreto Ministeriale attuativo 2001,
cenni storici sulla legge 471/88
PREFAZIONE:
Con la legge 471/88
lo Stato italiano permise l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai
medici immatricolati fra il 1980 e il 1984 alla facoltà di medicina entro
un limite temporale del 31/l2/91.Questa legge unica non venne notificata
dallo stato italiano al 'U. E. ~ Nel caso fosse stata notificata, l'Europa
avrebbe impedito l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai medici, in
quanto non conforme alle direttive dentali 686/78 687/7&
Dall '88 al 1995 i
medici dentisti in questione avviarono la loro professione ~ aprendo
propri studi privati, o assunti nelle strutture pubbliche e/o private.
111/5195 arrivò una sentenza della corte suprema Europea che cassava la
legge 471 perché permetteva l'iscrizione dei medici fuori dai limiti
temporali imposti dalle direttive dentali,condannando l'Italia alle
sole spese Da quel momento per circa 4300 medici e iniziato
l'inferno. Minacce di cancellazioni, decreti che impongono una prova
attitudinale selettiva per una nuova iscrizione all'albo.
Qui è opportuno far
sapere come lo stato Italiano ha cercato di rimediare:
- Una
delegazione italiana composta da:
- due funzionari del
Ministero della Sanità (era Ministro l'on. R. Bindi appena nominata,
circa nel 97),
-e da due
rappresentanti del più noto sindacato dentisti Italiano, si recò a
Bruxelles presso la XV Commissione Europea ,per discutere e definire la
"sanatoria ». Lo stato Italiano (e da qui nasce il ~ nella vicenda)
dichiarò di aver sbagliato a non notificare in tempo la legge 471 (come
peraltro si legge sulla difesa del procedimento c-40 che ha portato alla
sentenza del 1/5/95>, ma di dover in qualche modo sanare i medici. I
rappresentati sindacali però ,a nostro sapere indicarono che tutti gli
immatricolati (su loro richiesta) tra il 1980 e 111984 dovevano essere
sanati, (e non più nel limite temporale imposto dalla 47 ,ignorando
quindi la sentenza della corte suprema che entrava nel merito della legge
471 considerando il barrage temporale, come l'unica cosa giusta nello
sbaglio del legislatore).
Convinsero quindi la
XV Commissione che tutti i medici dovevano essere valutati in quanto non
sufficientemente preparati come da direttive.
Così facendo
annullarono sia il diritto quesito dai medici iscritti con la 471, e
degradavano la professione svolta legalmente ai dentisti, una sorta di azzeramento
professionale retroattivo punitivo.
Questo al solo fine
di poter introdurre chi non era riuscito a iscriversi all'albo ,perchè
fuori dai termini della legge 471.
Per questo lo Stato
,propose di istituire una prova attitudinale a quiz (selettiva) a tutti i
medici interessati (ex 471 e nuovi) La comm XV accettò la proposta del
Ministero (come si evince dalla risposta del comm. Europeo Monti
all
'on.Muscardini in una interrogazione parlamentar4 dichiarò che non fu
l'Europa a imporre all 'Italia questa prova ,ma era frutto di accordi
presi tra le parti).
Altri documenti
allegati dimostrano come l 'Europa volesse solo il rispetto della
parificazione del titolo di studio e che fosse lo stato membro interessato
a risolvere a suo modo tale obbligo.
Riassumendo
brevemente,la delegazione Italiana torna a casa con l'approvazione della
prova attitudinale da parte dell'Europa, indicandola come decisione unica
e irreversibile della XV Commissione Questo portò a scaricare la
responsabilità dai funzionari del ministero
all'Europa... facendoci credere che avevano fatto il possibile,
altrimenti l'alternativa era la cancellazione d'ufficio.
Venne così
legiferato il decreto legislativo 386/9S che imponeva tale prova,
allargando a tutti gli immatricolati 80-84.
L'aver allargato la
possibilità a tutti gli immatricolati non viene da noi contestata per
ovvi motivi di pari opportunità di trattamento ,ma contestiamo che:
1) la loro presenza
chiaramente inesperta (non avendo mai legalmente esercitato)ha portato a
una prova selettiva;
2)Si doveva
distinguere la "5anatoria" in due categorie"; considerando
i nostri diritti quesiti e la nostra esperienza almeno dieci anni di
lavoro, da chi non ha mai esercitato.
Importante è
sottolineare che il decreto fu varato in fretta ,prima della scadenza dei
termini di presentazione di eventuali emendamenti alla Posizione Comune
che portava la parola" prova attitudinale" al comitato di
conciliazione Europeo. Cosa questa che se fatta permetteva ai 471 di poter
non svolgere la prova attitudinale, (vedi i documenti allegati). Infatti
su richiesta di alcuni medici dopo due anni dalla pubblicazione del dL386,
il vicepresidente Europeo chiese disperatamente al comitato di
conciliazione di modificare la posizione comune, ma purtroppo erano
scaduti i termini, Ora ci chiediamo ma non poteva farlo l'Italia, anche se
aveva già deciso lei per gli iscritti?Non poteva distinguere le due
categorie? ; Altri stati hanno presentato per problemi analoghi
emendamenti poi approvati ,vedi la Spagna (v. allegati).
Questo per noi è il secondo errore
verso i cittadini Italiani, che sono per la terza volta vittime
degli sbagli del proprio Stato( prima la 471, la sua non notificazione
,poi la mancata richiesta di modifica della posizione comune con degli
emendamenti).
Ma poi perchè hanno
deciso di istituire una prova selettiva a tutti?
L 'immatricolato
80-84 ha un curriculum di studi uguale al immatricolato 1970
-1980. Questa
precisazione si deve evidenziare perché è la direttiva 686/78 che
distingue chi ha la possibilità di esercitare l'odontoiatria senza una
specialità o una laurea in Odontoiatria Secondo questa, un immatricolato
prima dell'28/l/80 può iscriversi all'albo degli odontoiatri quando vuole
ed esercitare senza essere valutato della sua efficacia di dentistici. Così
ad esempio un ginecologo o un medico di base immatricolati ante ottanta
decidono di aprire uno studio odontoiatrico senza aver mai esercitato
fanno una domanda di iscrizione al proprio ordine e aprono indisturbati.
Il cittadino ignaro, quindi si rivolge a dentisti che non hanno nessuna
esperienza nel settore. La cosa buffa è che questi medici con il nostro
stesso curriculum di studi possono fare tutto, noi per una questione
temporale siamo inesperti e non qualificati a svolgere il mestiere di
dentista.
Dopo 12 anni di
lavoro come odontoiatri legalmente riconosciuti in strutture pubbliche e
private, oltre ad aver partecipato a corsi universitari qualificati per
ogni branca dell’odontoiatria,siamo un nulla e dobbiamo superare una
prova di verifica.
E' chiaro che qui
sotto c'è qualcosa che scotta e non torna.
Dal decreto
legislativo, e dal decreto ministeriale si evince che non vi è alcuna
distinzione fra chi si era lecitamente iscritto all'albo degli odontoiatri
con la legge 471/88, e che quindi lavora da più di (11) undici anni, da
chi non ha mai esercitato il mestiere di dentista.
Valutando
attentamente la modifica della direttiva dentale europea 686/78 nell
'art.19 ,approvata e votata dalla posizione comune ,si evince che nel
paragrafo 2 dell'articolo su menzionato, gli stati membri riconoscono
diplomi, certificati e altri TITOLI DI MEDICO rilasciati in ITALIA a
persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di MEDICO dopo
il 28/1/80 e NON OLTRE il 31/12/1984, INSIEME a un ATTESTA TO rilasciato
dalle competenti autorità Italiane (Università, Min. Salute, Federazione
Ordini), che certifichi; 1) che tali persone hanno superato una specifica
pro va attitudinale (organizzata dalle competenti autorità Italiane
(università, Min. salute, Federazione ordini dei Medici e Odontoiatri),
per VERIFICARE che l'interessato possieda un livello di conoscenze e
competenze CONFRONTA BILE a quello delle persone in possesso del diploma
di laurea in Odontoiatria.
2) Che queste
persone si siano effettivamente e lecitamente dedicate in Italia a titolo
principale alle attività di cui art5 della dir 687/78 ,per un periodo di
almeno tre anni (3) nel corso dei cinque e precedono il rilascio
dell'attestato. 3) Che tali persone sono autorizzate ad esercitare o
esercitano effettivamente,lecitamente e a titolo principale alle medesime
condizioni dei titolari del diploma.
CONSIDERAZIONI:
I)
Nel caso il corso o prova attitudinale (fine corso 2°
prova) non venisse superato ,si vericherebbero conseguenze molto
delicate su cui riflettere. Infatti il medico dovrebbe cessare una attività
dopo anni, senza avere alcun titolo (punteggi accumulati) o servizi nel
campo medico da poter sfruttare per una assunzione pubblica o
convenzionata,escludendo la via privata improponibile. Anche i pazienti
curati dal medico, non più dentista, o meglio che non è mai stato
dentista ,potrebbero avanzare pretese risarcitorie ,nei confronti delle
istituzioni che hanno permesso l'esercizio abusivo del dentista in tutti
questi anni (Stato ,Ordini).
2)
Di fronte a innumerevoli riconoscimenti da parte dei giudici
Italiani di lauree non conformi alle direttive comunitarie di cittadini
exfracomunitar4 vedi la sentenza del medico Siriano della C.C. che
sancisce che la laurea in medicina e chirurgia rilasciata dall'università
di Damasco è sufficiente a svolgere l'attività di medico e di dentista
in Italia e quindi in Europa,o ancora il riconoscimento di dottore
stomatologo rilasciata dal ministero della salute il 30/7/2001 a un MEDICO
di Baskiria (fed. Russa)da una semplice laurea in Medicina ,o
l'iscrizione(da più di tre anni) anche se sub judice di cinque diplomati
in Austria come "Dentisten" titolo equivalente a odontotecnico
all'albo degli odontoiafri di Bolzano per delibera del Ministero della
Salute. Non credo che non si
possa arrivare a un equo accordo definitivo fra le parti.
3)
Questa nostra lecita richiesta ,non solo rientra fra nei parametri
delle direttive Europee (visto che lo stato membro italiano è libero di
organizzare ogni tipo e forma di prova, rispettando le direttive dentali),
ma permetterebbe allo Stato
Italiano di
risparmiare tempo e denaro nell'organizzazione della prova
attitudinale/corso. Si ridurrebbero così i partecipanti al corso
alleggerendo le sedi e le ore del corso per gli insegnanti (nodo cruciale
dell'organizzazione attuale). Il tutto porterebbe a un accelerazione della
risoluzione del caso, alleggerendo le cancellerie dei tribunali Italiani,
e soprattutto i diretti interessati, che a quaranta anni possono perdere
il lavoro duramente conquistato; Visto e considerato che sono già stati
registrati diversi eventi patologici legati al caso
Per quanto riguarda
i colleghi non iscritti all'albo degli odontoiatri ,posso solo esprimere
un giudizio personale ,legato alla modifica dell'art.19 della direttiva più
volte citata, precisando che è solo un giudizio tecnico ,e non una
espressa condanna nei loro confronti ,anche perché vorrei finisse questo
incubo per tutti. La MANCANZA dell'attività svolta non certificabile da
nessun ente di Stato (ORDINI e FEDERAZIONE,e MINISTERO) , precluderebbe
loro, la possibilità di svolgere la prova e quindi di essersi iscritti
alla stessa. Questo significa che il decreto 386/98 non è conforme alla
direttiva ,per la loro iscrizione. Se poi il Ministero della Salute, con
un successivo decreto obbliga i medici in questione che hanno superato la
prova a svolgere un tirocinio per un minimo di tre anni in strutture
pubbliche prima di rilasciare il certificato di idoneità ed essere
iscritti al rispettivo albo degli odontoiatri, penso possa rientrare nei
parametri CEE.
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