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https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1980:102
Ordinanza 102/1980 (ECLI:IT:COST:1980:102)
Giudizio:
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente:
AMADEI - Redattore:
Camera di
Consiglio del 06/12/1979; Decisione del 19/06/1980
Deposito del
25/06/1980; Pubblicazione in G. U. n. 0
Norme impugnate:
Massime: 16289
Atti decisi:
Pronuncia
N. 102
ORDINANZA 19 GIUGNO
1980
Deposito in
cancelleria: 25 giugno 1980.
Pubblicazione in
"Gazz. Uff." n. 180 del 2 luglio 1980.
Pres. AMADEI - Rel.
BUCCIARELLI DUCCI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA -
Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO -
Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv.
ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE -
Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre
1956, n. 1426 (Compensi spettanti ai periti consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le Operazioni eseguite a richiesta
dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo
1979 dal giudice istruttore del tribunale di Monza, nella procedura per
la liquidazione del compenso al perito Ronchi Ettore, iscritta al n. 468
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979.
Udito nella camera
di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con
ordinanza emessa il 2 marzo 1979 il giudice istruttore presso il
tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento al combinato disposto
degli artt. 3, 35, primo comma, 36, primo comma, Cost., questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 della
legge 1 dicembre 1956, n. 1426, secondo cui ai consulenti tecnici
d'ufficio, incaricati di svolgere indagini a volte delicatissime, spetta
la liquidazione di somme estremamente esigue e quindi in contrasto con
l'equità e gli altri parametri costituzionali invocati, che si assume
dovrebbero trovare automatica applicazione anche nei confronti di detti
lavoratori autonomi benché titolari di un munus publicum;
che questa Corte,
con sentenza n. 88 del 1970, ha dichiarato la non fondatezza della
questione con ampia motivazione pertinente anche la censura relativa
all'art. 35, primo comma, Cost., osservando che i consulenti tecnici, in
quanto ausiliari del giudice, non possono essere considerati come dei
puri e semplici lavoratori autonomi per le funzioni che svolgono
nell'ambito del processo, talché il legislatore ha provveduto a
disciplinare con una legge speciale i criteri di liquidazione dei
compensi loro dovuti;
che, inoltre, la
questione è stata già riproposta, sostanzialmente negli stessi termini,
nei confronti di detta legge 1 dicembre 1956, n. 1426, e dichiarata
manifestamente infondata con l'ordinanza di questa Corte n. 69 del 1979,
in riferimento all'art. 3 Cost.;
che non sussistono,
quindi, elementi idonei a giustificare un mutamento di giurisprudenza,
anche se non si può nascondere che l'ulteriore decorso del tempo ha reso
inadeguate le tariffe fissate dalle norme impugnate, il che richiede un
tempestivo intervento del legislatore nell'esercizio della sua
discrezionalità politica;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, già
dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970, e sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di
Monza in epigrafe indicata.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.
F.to: LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE -
Cancelliere